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Numero d'incarto:
52.2002.178
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00178
Lugano
9 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 2002 di
contro
la decisione 9 aprile 2002 (n. 1613) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 dicembre 2001 con cui il
municipio di __________ ha decretato l'inabitabilità dei locali nel
seminterrato dell'edificio situato al mapp. n. __________ RF di quel comune
di proprietà della CE fu __________ e gli ha ingiunto di inoltrare una
domanda di costruzione a posteriori per l'occupazione degli stessi a scopo
abitativo;
viste le risposte:
-
7 maggio 2002 del
municipio di __________,
-
13 maggio 2002
dell'Ufficio sanità del Dipartimento delle opere sociali,
-
14 maggio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
comunione ereditaria fu __________, composta da __________ e __________, è
proprietaria del mappale n. __________ di __________, sul quale sorge uno
stabile realizzato negli anni '60. Il permesso di costruzione, rilasciato nel
1959, prevedeva la realizzazione di un'abitazione monofamigliare. Il piano
seminterrato doveva essere adibito a lavatoio e ripostiglio; nei locali è stato
tuttavia ricavato un appartamento, dato in seguito in locazione. __________ è
deceduto nel __________.
b) Con decisione 3 gennaio 1992 il municipio
di __________ ha decretato l'inabitabilità del seminterrato, segnatamente a
causa dell'umidità e dell'impianto elettrico non conforme alle prescrizioni. La
decisione è stata estesa il 24 gennaio successivo a tutto l'edificio.
I requisiti minimi di abitabilità essendo
stati infine ripristinati, il 9 luglio 1992 il municipio ha autorizzato
nuovamente l'occupazione dello stabile, a condizione di adibirlo a uso
monofamigliare.
B. Alla fine
del 2001 il medico delegato ha constatato che il piano seminterrato dell'immobile
era abitato, riscontrando della muffa nella cucina e nella doccia.
Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 17 dicembre 2001 il municipio di __________ ha quindi ingiunto a
__________, in qualità di rappresentante della comunione ereditaria fu
__________, di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per i locali
ricavati abusivamente nel seminterrato dell'edificio, decretandone nel contempo
l'inabitabilità. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292
CP. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 1 segg., 49 cpv. 2 LE; 4 RLE; 38 LSan; 12
RISA.
C. Con
decisione 9 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato la suddetta
risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________
ad eccezione dell'ordine rivolto a quest'ultimo di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria.
Esperiti i dovuti accertamenti, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che non vi fossero motivi impellenti di ordine sanitario
per decretare l'inabilità dei locali ubicati nel seminterrato.
Ha per contro rilevato un cambiamento di
destinazione con la realizzazione dei locali abitativi non previsti nella
domanda di costruzione originaria. Secondo il Governo non portava a diversa
conclusione il fatto che il municipio era al corrente di tale abuso da una
decina d'anni. D'altra parte __________ non si era opposto alla decisione del 9
luglio 1992 con cui il municipio aveva decretato nuovamente l'abitabilità dell'edificio
a condizione di adibirlo ad abitazione monofamigliare. Nulla impediva inoltre
all'autorità competente di accertare che un'opera edilizia era sprovvista da
tempo di valido titolo autorizzativo e di esigere l'inoltro di una domanda di
costruzione in sanatoria.
D. Contro la
predetta pronunzia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme alla risoluzione municipale
nella misura in cui gli impone di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori.
Sottolinea di non essere l'unico
proprietario del fondo e di non aver personalmente effettuato i lavori di
realizzazione dell'appartamento nel seminterrato, che risalgono a oltre una
trentina di anni fa. Il lungo tempo trascorso avrebbe comunque legittimato
l'attuale destinazione dei locali e qualsiasi azione di ripristino sarebbe
pertanto perenta. Ad ogni modo, conclude il ricorrente, la pretesa del
municipio sarebbe lesiva del principio della buona fede.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________,
che non formulano osservazioni. L'Ufficio di sanità si rimette invece al giudizio
di questo Tribunale in quanto l'impugnativa non concerne il permesso di abitabilità
dei locali in contestazione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm), direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento impugnato, la tempestività del gravame
(art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Va in
primo luogo rilevato che il fondo n. __________ appartiene alla comunione
ereditaria fu __________, composta da __________ e __________. Il municipio di
__________ ha intimato la decisione impugnata a __________, ritenuto che nei
rapporti con l'autorità comunale è sempre comparso l'insorgente, il fratello
__________ essendo sottoposto a tutela (v. risposta del municipio di __________
al ricorso al Consiglio di Stato, ad 2 pag. 2).
D'altra parte, diversi conduttori hanno
stipulato il contratto di locazione per gli appartamenti dello stabile di via
__________ a Solduno direttamente con __________, il quale agiva per conto
proprio e non per la comunione ereditaria (v. contratti 18 marzo 1991 con
__________, 13 giugno 1991 con __________ e quello con effetto dal 10 gennaio
1998 con __________, prodotti dal municipio di __________).
Di conseguenza, visto il ruolo assunto da
__________ nel corso degli anni per tutto quanto riguarda il menzionato
stabile, l'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria andava
imposto allo stesso e non, come pretende l'insorgente, alla comunione
ereditaria.
-
Ferme
queste premesse, occorre ora esaminare se la trasformazione al piano seminterrato
dell'edificio della lavanderia e del ripostiglio in locali di abitazione necessiti
di un permesso di costruzione in sanatoria.
-
4.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza
edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di
un’autorizzazione attestante la conformità dell’intervento per rapporto al
diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art.
1 cpv. 1 RLE).
Edifici o impianti sono trasformati qualora,
anche senza modifica dell'aspetto esterno, subiscano un cambiamento di
destinazione (art. 26 cpv. 4 lett. b RLALPT).
Per cambiamento di destinazione sottoposto a
licenza edilizia s'intendono tutte le modifiche d'uso che comportano
l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso precedente
del fondo oppure che determinano un'intensificazione apprezzabile
dell'utilizzazione delle opere di urbanizzazione o che incrementano le
ripercussioni negative sull'ambiente circostante (Scolari, Commentario LE, II
ed., N. 647 con rif. dottrinali e giurisprudenziali). Il cambiamento di
destinazione va valutato comparativamente all'utilizzazione per la quale era
stato rilasciato il permesso di costruzione originario (Lucchini, Compendio
giuridico per l'edilizia, pag. 10).
4.2. Qualora un’opera edilizia venga realizzata
senza licenza o in contrasto con il permesso ricevuto, l’autorità, accertato il
difetto, ordina al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria (RDAT 1993 II n. 33). L’ordine, impugnabile ma non coercibile,
sottende la constatazione della mancanza del permesso e del relativo obbligo di
conseguirne uno a posteriori.
Ove il proprietario non ottemperi
all’ingiunzione, l’autorità stabilisce sulla base degli elementi di giudizio a
sua disposizione se l’intervento è conforme al diritto di polizia delle
costruzioni materialmente applicabile (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 segg.).
- 5.1. In
concreto, la costruzione è stata a suo tempo concepita e autorizzata come casa
d'abitazione monofamigliare (v. domanda di costruzione 14 aprile 1959, agli
atti). I locali al piano seminterrato erano adibiti a lavatoio e ripostiglio;
tuttavia, negli stessi, è stato in seguito ricavato un appartamento, che occupa
attualmente l'intero piano, ad eccezione di una piccola cantina (v. verbale di
sopralluogo 5 marzo 2001).
La trasformazione del lavatoio e del
ripostiglio in locali abitativi integra gli estremi di un cambiamento di
destinazione in quanto ha modificato in modo sostanziale le condizioni di utilizzazione
(ZBl 1966 226). Al riguardo basta considerare l'uso autorizzato come abitazione
monofamigliare e la misura della superficie abitabile (SUL), che vengono
modificati con la creazione di nuovi locali abitativi. Non bisogna nemmeno
sottovalutare l'intensificazione sull'uso delle opere di urbanizzazione e le
ripercussioni negative sull'ambiente.
Di conseguenza, è a giusto titolo che il
municipio ha ingiunto al ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria.
5.2. Invano pretende il ricorrente che la
presentazione di una domanda di costruzione sarebbe inutile a seguito del lungo
tempo trascorso dalla realizzazione dell'appartamento, locato ormai da parecchi
anni. Dell'eventuale impossibilità di avviare un'azione di ripristino nei
confronti dell'insorgente non discende affatto che il cambiamento di
destinazione attuato abusivamente venga ipso iure posto al beneficio di un
permesso in sanatoria. La legittimazione ope temporis subentrante in seguito
alla decorrenza dei termini fissati dalla LE per promuovere un'azione di
ripristino si limita ad escludere la possibilità di intervenire con provvedimenti
coercitivi volti a ristabilire una situazione conforme al diritto. Non
sostituisce il permesso mancante, né impedisce all'autorità di accertare che
una determinata opera edilizia sia sprovvista di valido titolo autorizzativo e
di esigere, di conseguenza, l'inoltro di una domanda di costruzione in
sanatoria (STA inedita 3 gennaio 1994 in re F., consid. 3.3.).
Il fatto che non sia stato il ricorrente ad
aver trasformato i locali in contestazione non è di rilievo. L'ordine di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria può essere impartito anche
al successore in diritto (RDAT 1994 II N. 36, pag. 72).
Da respingere è pure la censura di violazione
del principio della buona fede. Non è invero dato di vedere come l'ingiunzione
di presentare una domanda di costruzione in sanatoria possa mettere a
repentaglio gli impegni che l'insorgente ha assunto con l'inquilina nell'ambito
del contratto di locazione.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 21 LE; 4 RLE; 26 RLALPT; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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