AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.158
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00158
Lugano
6 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 di
contro
la risoluzione 12 marzo 2002 (n. 1180) del Consiglio
di Stato, che ha respinto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso l'ordinanza 5 novembre 2001 del municipio di
__________ concernente l'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni
per l'anno 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è domiciliata a __________,
dove è proprietaria di una casa d'abitazione;
che con ordinanza 5 novembre 2001 il
municipio di __________ ha fissato la tassa d'uso delle canalizzazioni per
l'anno 2002 nella misura dello 0.0797‰ del valore di stima dell'elemento allacciato
e in fr. 0.89 al mc per l'acqua potabile o industriale consumata;
che la predetta ordinanza, fondata sull'art.
33 del regolamento comunale delle canalizzazioni (in seguito: RCC), è stata
pubblicata all'albo comunale dal 12 al 26 novembre 2001;
che con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio
di Stato ha respinto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da
__________ contro la predetta ordinanza municipale;
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la
determinazione dell'aliquota d'imposizione della tassa d'uso delle
canalizzazioni rientrasse nei limiti posti dall'art. 33 RCC e rispettasse la
parità di trattamento nonché i criteri di equivalenza e di causalità;
che la decisione governativa indicava la
facoltà di interporre ricorso contro la stessa nel termine di 15 giorni presso
questo tribunale;
che contro il predetto giudizio governativo,
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli
di annullarlo insieme alla controversa ordinanza;
che la ricorrente ritiene che la menzionata
ordinanza sia contraria al principio di causalità e di proporzionalità e che
crei una disparità di trattamento tra i contribuenti del comune;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare
nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la
propria competenza;
che secondo l'art. 33 cpv. 1 RCC,
l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato
da una tassa d'uso prelevata annualmente dal comune conformemente all'art. 110
LALIA;
che la tassa d'uso e la modalità di incasso
sono fissate per ordinanza dal municipio all'inizio dell'anno sulla base dei
risultati d'esercizio previsti (art. 33 cpv. 3 RCC);
che le ordinanze sono un atto normativo di
carattere generale e astratto;
che, per costante giurisprudenza, a questo
tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale
bensì solo quello concreto, all'occasione cioè di specifici casi d'applicazione
delle norme stesse (STA 23 aprile 2001 in re comune di __________; RDAT II-94
n. 11);
che sulla scorta di quanto precede, il
Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria
risoluzione;
che le conseguenze di un'errata indicazione
delle vie ricorsuali non possono in alcun caso rendere competente un'autorità
che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per
difetto di competenza materiale di questo tribunale;
che, considerata l'erronea indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 110 LALIA; 33 RCC; 3, 28, 43, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster