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Numero d'incarto:
52.2002.156
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00156
Lugano
16 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 della
Comunione ereditaria fu __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1168), che conferma parzialmente la licenza edilizia 26 novembre 2001 rilasciata
dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione di una casa
d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
23 aprile 2002 di
__________;
-
23 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
-
24 aprile 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
resistente __________ è proprietario di una piccola casa d'abitazione, situata
a __________ (part. n. __________ RF) nel quartiere __________ (zona R4). L'edificio
è strutturato su due livelli fuori terra. Verso W, il pianterreno si estende
sin sul confine con la part. n. __________ RF. Il primo piano è invece arretrato
di m 2.85 dallo stesso confine e dista m 5.15 dallo stabile d'appartamenti che
sorge sul fondo contermine.
Il 10 settembre 2001 il resistente ha
chiesto al municipio di __________ il permesso di sopraelevare l'edificio di un
piano, ad una distanza di m 4.00 dal confine.
Alla domanda si è opposta la comunione
ereditaria fu __________, proprietaria della part. __________, contestando
l'intervento dal profilo delle distanze.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 26 novembre 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo date le premesse
dell'art. 15 lett. d NAPR per la concessione di deroghe alle distanze in caso
di sopraelevazione di costruzioni esistenti in contrasto con questo parametro.
C. Con
giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il
permesso, subordinandolo alla condizione di sopprimere la terrazza prevista
sulla fascia di arretramento del nuovo piano. Il Governo ha in pratica ritenuto
che la decisione del municipio di rilasciare la deroga rientrasse nei limiti
dell'autonomia di giudizio di cui fruisce nell'applicazione del diritto comunale.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze,
rimproverando al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento
conferitogli dall'art. 15 lett. d NAPR.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
beneficiario della controversa licenza, sottolineando l'oggettiva necessità
dell'ampliamento.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva della comunione ereditaria ricorrente, proprietaria
di un fondo contermine e già opponente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 15 NAPR di __________:
"a) Qualsiasi
modifica a costruzioni esistenti che porti un cambiamento alle linee
strutturali esterne dell'edificio può essere concessa solo se nel complesso
sono rispettati l'occupazione, lo sfruttamento e l'altezza previsti per la
zona.
b) Le aggiunte che
implicano una maggior volumetria devono essere compatibili con le distanze di
regolamento e gli arretramenti stradali.
c) Per costruzioni
esistenti che non rispondono alle prescrizioni di PR sono autorizzate soltanto
le opere determinate dalla necessità dell'uso normale, della conservazione
dell'immobile e della tutela dell'igiene, come pure le migliorie che non
comportino modifica alle linee strutturali esterne dell'edificio, oltre che le
opere imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi comunali e
cantonali.
d) Il Municipio può
concedere deroghe alla lettera b) e alla lettera c) del presente articolo per
progetti che comportano un solo piano in sopralzo onde evitare soluzioni
irrazionali.".
Le prime due lettere (a e b) della norma in
esame si limitano a ribadire il principio secondo cui qualsiasi trasformazione
di costruzioni esistenti può essere autorizzata soltanto nel rispetto dei parametri
edificatori applicabili.
La lettera c sancisce invece il principio,
riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà intesa sotto il
profilo della tutela delle situazioni acquisite, secondo cui le costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto possono essere soltanto mantenute e riparate,
esclusi i lavori di trasformazione sostanziale (cfr. art. 39 RLE e 70 LALPT per
quel che concerne la destinazione). Riallacciandosi a questo principio, la
lettera d conferisce infine al municipio la facoltà di concedere deroghe ai parametri
edificatori per autorizzare sopraelevazioni limitate ad un piano di edifici esistenti
in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro
edificazione. Si tratta di una normativa nota a numerosi ordinamenti comunali,
che nel caso specifico è subordinata alla condizione che la deroga serva ad
evitare "soluzioni irrazionali".
-
Le
disposizioni sulla concessione di deroghe servono a mitigare il rigore di una
norma quando, in circostanze particolari, l'interesse che questa tutela non
giustifica un'applicazione intransigente. Il sapere se sia data una situazione
eccezionale è questione di diritto, che l'autorità di ricorso esamina
liberamente. Quali provvedimenti, in caso affermativo, entrino invece in
considerazione per mitigare il rigore della norma è invece questione d'apprezzamento,
che può essere sindacata da parte delle autorità di ricorso soltanto sotto il
profilo della violazione del diritto, segnatamente per abuso di potere.
-
Nell'evenienza
concreta, lo stabile del resistente non rispetta né la distanza di 4.00 m dal
confine verso il fondo della comunione ereditaria ricorrente, né la distanza di
8.00 m verso lo stabile che sorge su questo fondo, prescritte dall'art. 7 NAPR.
L'intervento in esame prevede di arretrare
il pianterreno sino a m 1,15 dal confine, sopraelevando l'immobile di un
secondo piano arretrato ad una distanza di 4.00 m dal confine. Il primo rimarrebbe
alla distanza di m 2.85 dallo stesso. Ritenendo implicitamente che la
situazione dello stabile del resistente fosse eccezionale, il municipio ha
concesso una deroga alle distanze prescritte dalle NAPR.
La deduzione non può essere condivisa.
La differenza tra le distanze prescritte
dalle NAPR (4.00 m dal confine ed 8.00 tra edifici) e quelle effettive (m 1.15
dal confine, rispettivamente 5.15 verso l'edificio della ricorrente) non è
invero trascurabile. Essa supera abbondantemente il metro (m 8.00 - 5.15 =
2.85) e si estende su metà della facciata W dell'immobile da sopraelevare,
lunga circa 10.00 m. Essa pregiudica le possibilità edificatorie del fondo
della ricorrente, costringendo eventuali costruzioni a rispettare una distanza
di almeno m 7.00 dall'edificio del resistente, rispettivamente una maggior
distanza (+ m 1.85) dal confine (m 5.85 invece di 4.00; cfr. art. 7 lett. d
NAPR).
La difformità in esame è riscontrabile in
molte costruzioni. A non averne dubbio, non presenta alcunché di eccezionale.
Né il municipio, né il resistente sono peraltro in grado di indicare gli
aspetti che renderebbero eccezionale la situazione dell'immobile.
Con ogni evidenza, non sono quindi date le
premesse per concedere una deroga alle distanze fondata sull'art. 15 lett. d
NAPR.
Tanto meno, quando si consideri che non è
nemmeno soddisfatto il requisito secondo cui la deroga deve apparire indispensabile
al fine di "evitare soluzioni irrazionali". Poco razionale è semmai
la soluzione proposta dal progetto in esame che prevede per ogni piano un
diverso arretramento dal confine (1° piano: m 1.15; 2° piano: 2.85 e 3° piano:
m 4.00).
La volumetria prevista può peraltro essere
realizzata, con maggiori costi, ma senza eccessive difficoltà, sul lato E del
fondo del resistente, arretrando la facciata W alla distanza di 4.00 dal confine
e spostando di m 1.15 verso E la facciata opposta, che deve comunque essere
ricostruita in larga misura.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la licenza impugnata assieme alla decisione governativa che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico del resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di
Stato (n. 1168);
1.2. la licenza edilizia 26 novembre 2001
rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione
dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 2'000.--
alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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