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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.152
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00152-153-154
Lugano
28 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 15 aprile 2002 della
contro
il bando dei concorsi ad invito indetti dal
Dipartimento del territorio/Sezione dell'esercizio e manutenzione il 3 aprile
2002 per
a) il servizio calla neve sull'autostrada A2 tratta
__________ -__________
b) il servizio calla neve sull'autostrada tratta
c) il servizio traino veicoli sull'autostrada A2 di
competenza del
centromanutenzione di __________
per il periodo 2002-2007;
viste le risposte:
-
22 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
2 maggio 2002 del
Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 aprile
2002 il Dipartimento del territorio/Sezione esercizio e manutenzione ha
invitato alcune ditte, fra cui l'impresa di costruzioni __________, ad
inoltrare un'offerta per il servizio calla neve sulle tratte autostradali
__________ e __________, nonché per il servizio traino veicoli di competenza
del centro manutenzione di __________.
Il capitolato d'offerta, analogo per i tre
concorsi, alla posizione 600.300 dichiara applicabili "le tariffe
valide dal 1. gennaio 2002 dell'ASTAG", specificando in dettaglio la
remunerazione prevista per le prestazioni dell'autoveicolo e dell'autista, i
supplementi per prestazioni particolari, l'indennità stagionale per veicolo,
l'indennità per il personale del servizio di picchetto e quella per gli autisti
di scorta.
L'indennità per il personale di picchetto,
in particolare, è fissata in modo forfettario in fr. 670.00 al mese per ogni
veicolo.
B. Contro
questa clausola del capitolato, la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che il concorso sia annullato, subordinatamente
che l'indennità di picchetto sia fissata per uomo e non per veicolo.
L'insorgente rileva che la tariffa ASTAG
fissa l'indennità per il servizio di picchetto in funzione dell'uomo e del
veicolo tenuti pronti all'intervento. Ricorda inoltre che l'assuntore del
servizio deve assicurare l'intervento 24 ore su 24. Prestazione, questa, che
comporta la messa a disposizione di 3 uomini onde rispettare le prescrizioni
dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali di veicoli a motore.
C. Il ricorso
è avversato dal Dipartimento del territorio, che ne chiede il rigetto con argomenti
di cui dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, invitata a
partecipare ad una gara indetta secondo la procedura prevista dall'art. 10 cpv.
1 LCPubb.
I ricorsi, tempestivamente inoltrati contro
atti impugnabili (art. 37 lett. a LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo fondamento, possono essere decisi con un unico giudizio
(art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 38 cpv. 1 LCPubb, il ricorso è proponibile contro: (a) la violazione del
diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere d'apprezzamento, (b)
l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Non può
invece essere addotto il motivo dell'adeguatezza (cpv. 2).
Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di disposizioni di trattati
internazionali, della Costituzione federale, di leggi federali, di decreti
federali di carattere obbligatorio generale, della Costituzione cantonale, di
leggi cantonali, di decreti legislativi, di regolamenti del Consiglio di Stato,
di atti normativi comunali, i concordati intercantonali e le prescrizioni
autonome emanate da enti e istituti del diritto pubblico (Borghi/Corti, ad art.
61 n. 2 a).
-
Nell'ambito
dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, il capitolato d'appalto si configura
come un atto mediante il quale il committente definisce il quadro dell'offerta
che i concorrenti sono sollecitati ad inoltrare. Attraverso il capitolato, la
stazione appaltante stabilisce in modo vincolante le condizioni del contratto
che intende stipulare con il concorrente che avrà presentato l'offerta più
vantaggiosa. Nella definizione di tali condizioni, il committente fruisce di
ampia autonomia. Esso è sostanzialmente libero di fissare le condizioni che più
ritiene opportune dal profilo del conseguimento degli obbiettivi della
commessa. Censurabili, da parte dell'autorità di ricorso, sono soltanto le
condizioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto. Sfuggono
per contro al sindacato dell'autorità di ricorso le scelte semplicemente
inopportune (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
-
In
concreto, il Dipartimento del territorio ha ritenuto di riconoscere agli
appaltatori del servizio messo a concorso l'indennità di picchetto stabilita in
funzione dei veicoli tenuti in stato di prontezza d'intervento.
Richiamandosi alle disposizioni del
tariffario ASTAG, l'insorgente contesta questa scelta sostenendo che
l'indennità dovrebbe essere stabilita in funzione degli autisti tenuti di
picchetto e non dei veicoli pronti all'intervento.
Ora è vero che la tariffa dell'ASTAG prevede
di remunerare questa prestazione in funzione dell'autista e non del veicolo.
Nulla impedisce tuttavia al committente di scostarsi da questa indicazione. La
tariffa ASTAG ha infatti valore indicativo. Non le compete natura di atto
normativo, di carattere vincolante. Al pari di qualsiasi altro contraente,
anche lo Stato può derogarvi per accordarsi altrimenti con gli autotrasportatori.
Nemmeno il rinvio alla tariffa ASTAG contenuto
nel capitolato permette di accreditare la tesi del ricorrente. Nulla vieta
invero alla stazione appaltante di scostarsene su specifici punti. Non è
escluso che la modalità retributiva proposta dall'insorgente possa essere per
certi aspetti preferibile. Esulando il controllo dell'adeguatezza dal potere di
cognizione di questo tribunale, si deve tuttavia escludere che vi si possano
ravvisare gli estremi di una violazione del diritto.
- In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza respinti.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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