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Numero d'incarto:
52.2002.151
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00151
Lugano
16 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 di
tutti patr. da: avv. __________
contro
il bando del concorso __________ indetto dal
Consiglio di Stato per le prestazioni di ingegneria riscaldamento, sanitario
e ventilazione inerenti la costruzione della __________ di __________ (FU n.
__________ pag. __________ seg.).
viste le risposte:
-
25 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
-
6 maggio 2002 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento
delle finanze e dell'economia un pubblico concorso, retto dal CIAP, per le
prestazioni di ingegneria riscaldamento, sanitario e ventilazione inerenti la
costruzione della __________ di __________ (FU n. __________ pag. __________).
Alla cifra 8 il bando stabiliva che "hanno
diritto di partecipare al concorso tutti i professionisti con domicilio civile
o professionale in Svizzera, iscritti al Registro svizzero degli ingegneri,
degli architetti e dei tecnici, livello A (REG A) o con titolo equipollente riconosciuto.
Possono inoltre partecipare i professionisti con domicilio professionale o
civile negli stati firmatari dell'accordo Gatt, nei quali è applicato il
principio di reciprocità. In tale caso, annesso al concorso dovrà essere
presentata una copia del documento comprovante l'abilitazione all'esercizio
della professione nel Paese di domicilio o il titolo equivalente a quello
richiesto ai concorrenti domiciliati. Si precisa che, qualora lo studio
prescelto dovesse risultare uno con domicilio fuori dal Cantone Ticino, il
Committente si riserva il diritto di obbligare il concorrente ad associarsi ad
uno studio di architettura o d'ingegneria (a seconda del tipo di mandato) di
sua scelta, domiciliato nel Cantone Ticino, quale suo rappresentante in
loco".
B. Contro il
bando di concorso sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i
ricorrenti citati in ingresso, titolari del certificato di maestria federale
(REG. C), chiedendo l'annullamento della clausola che limita la partecipazione
ai professionisti iscritti al livello A del succitato registro.
A mente dei ricorrenti la limitazione non
sarebbe giustificata né dalle particolarità della commessa, né dai principi
generali della legislazione sugli appalti. Secondo la norma SIA 108, allegano,
il grado di difficoltà per le scuole medie varierebbe tra 0.8 (riscaldamento e
ventilazione) e 0.9 (prestazioni elettriche e sanitarie). Si tratterebbe, a
loro avviso, di "un progetto semplice, con standard tecnici semplici,
con limitate connessioni tra le discipline, con un limitato impegno
dell'ingegnere in rapporto all'impegno del disegnatore e del costruttore, con
poche condizioni e prescrizioni, con poche responsabilità dell'ingegnere e con
conoscenze professionali specifiche appena necessarie". La controversa
limitazione procederebbe da un esercizio abusivo del potere discrezionale di
cui dispone il committente e violerebbe il diritto sotto il profilo della
parità di trattamento e della promozione di un'efficace concorrenza, stante che
soltanto quattro studi d'ingegneria ticinesi risponderebbero a questi requisiti.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione della logistica del DFE con argomenti che
verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP.
Certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti a contestare la clausola del concorso, che esclude dalla
partecipazione i professionisti che come loro sono titolari unicamente di un
certificato di maestria federale (REG. C). In questa misura, i ricorrenti hanno
in effetti un interesse degno di protezione all'annullamento della restrizione.
Non essendo possessori di un titolo di studio del livello B del registro, non
sono invece abilitati a contestare anche l'esclusione di questa categoria di professionisti.
Nei limiti suindicati, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti
(art. 18 PAmm).
- Giusta il
§ 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da indicare
per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Questi criteri concernono, in
particolare, l'efficienza finanziaria, tecnica ed organizzativa.
Nella determinazione dei criteri di idoneità
il committente fruisce di un ampio potere discrezionale. I criteri devono
comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente
rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che
governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace
concorrenza (art. 1 cpv. 2 lett. a CIAP).
Procedendo da apprezzamento, la scelta dei
criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione
del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili da questo profilo sono quindi soltanto
quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non
permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti,
che ledono il principio della parità di trattamento o che intralciano senza
ragionevole motivo la libera concorrenza.
- Nell'evenienza
concreta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'importanza della commessa
permettesse di circoscrivere la partecipazione al concorso ai professionisti
iscritti al livello A del registro degli ingegneri e degli architetti o che
sono detentori di un titolo di studio equipollente riconosciuto.
Indirettamente, il committente ha quindi escluso i professionisti iscritti ai
livelli B e C del registro. Ai fini del giudizio occorre unicamente verificare
la legittimità dell'esclusione dei membri di quest'ultima categoria, che,
contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, non comprende i titolari della
maestria federale (art. 55 e 56 LFPr, RS 412.10), bensì i titolari di un attestato
rilasciato dalle scuole dei tecnici (tecnici ST, art. 58 LFPr) ed i
professionisti che hanno superato gli esami di ammissione al REG.
Orbene, la commessa in esame ha per oggetto
le prestazioni professionali relative alla progettazione degli impianti di
riscaldamento, sanitari e di ventilazione occorrenti all'edificio che ospiterà
la nuova __________ di __________. Dagli atti prodotti dal committente su
supporto informatico, emerge che si tratta di un'opera di notevoli dimensioni
(40'992 mc), comprendente un blocco aule, un blocco amministrativo ed un blocco
palestra, che è destinata ad ospitare 400 allievi e che comporta un investimento
di 24 milioni di franchi.
Le esigenze che un simile intervento pone a
livello di progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitari e di
ventilazione non possono essere sottovalutate. In quest'ottica, del tutto legittima
appare la decisione del committente di limitare la partecipazione alla gara ai
professionisti che offrono sufficienti garanzie di preparazione e di
esperienza, escludendo gli operatori iscritti al REG C, che in quanto titolari
di un diploma di tecnico ST sono abilitati ad assumere unicamente compiti
tecnici e funzioni dirigenziali a livello medio (cfr. art. 58 cpv. 1 LFPr).
La controversa limitazione, in quanto
riferita agli iscritti al livello C del registro, non appare per nulla
insostenibile. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, essa appare
adeguatamente commisurata all'importanza dell'opera ed alle difficoltà che
questa pone ai fini della progettazione degli impianti di riscaldamento,
sanitari e di ventilazione. Anche ad un profano appare evidente che non si
tratta di un'opera, che, come a torto pretendono i ricorrenti, può essere
progettata da parte di professionisti in possesso di un bagaglio di
"conoscenze professionali specifiche appena necessarie".
Stando così le cose, si può senz'altro
escludere che la controversa limitazione proceda da un esercizio abusivo, in
quanto lesivo della parità di trattamento, del potere d'apprezzamento che il §
19 DirCIAP riserva al committente ai fini della determinazione dei criteri
d'idoneità.
Essendo il concorso aperto a livello
internazionale, la limitazione in oggetto non ostacola d'altro canto la libera
concorrenza.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
la decisione impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 19 DirCIAP; 55,
56, 58 LFPr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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