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Numero d'incarto:
52.2002.149
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.149
Lugano
20 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 aprile 2002 della
__________ c/o avv. __________
contro
la decisione 20 febbraio 2002, no. 746, del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 9 ottobre 2001 con la quale la Sezione
dell'agricoltura ha autorizzato l'acquisto da parte di __________ della part.
no. __________ RFD di __________, ponendo a carico della ricorrente fr.
200.-- a titolo di ripetibili;
viste le risposte:
-
23 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
-
30 aprile 2002 di
__________;
-
30 aprile 2002 della
Sezione dell'agricoltura;
-
3 maggio 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. All'inizio
di maggio del 2001, l'ing. __________, proprietario della part. no. __________
RFD di __________, ha pattuito la vendita della stessa a __________. Il notaio
incaricato dalle parti ha pertanto sollecitato la Sezione dell'agricoltura del
Dipartimento delle finanze e dell'economia (SAgr) ad esprimersi sulla natura
agricola del fondo posto in vendita. Con decisione 5 giugno 2002, l'autorità
adita ha stabilito che la vendita del predetto sedime soggiaceva al regime
autorizzativo istituito dalla LDFR.
Non
essendo il potenziale acquirente del fondo un coltivatore diretto, il notaio ha
quindi provveduto alla pubblicazione del bando per la messa in vendita di
aziende e fondi agricoli (FU 71/2001 del 4 settembre 2001, p. 5377). Nel
termine di pubblicazione è pervenuta unicamente l'offerta di __________, pure
non coltivatore diretto, per il prezzo, preventivamente ritenuto non
esorbitante dalla SAgr, di fr. 40'000.--.
Con
decisione 9 ottobre 2001 la SAgr ha pertanto autorizzato l'acquisto della part.
no. __________ RF da parte di __________ al prezzo di fr. 40'000.--.
B. La
Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale (CV-LDFR) ha impugnato
la predetta pronuncia dipartimentale dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento, siccome la stessa indicherebbe "in modo assolutamente
falso" che in termine utile sono state presentate due offerte.
Censurati
i termini utilizzati nella memoria ricorsuale, pur respingendo l'istanza di
intersecazione formulata dalla SAgr, con risoluzione 20 febbraio 2002 il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale. A mente del
Governo, la procedura di pubblico bando avrebbe infatti lo scopo di accertare
l'assenza di coltivatori diretti interessati all'acquisto del fondo,
preservando al venditore, ricorrendo tale evenienza, la libera scelta dell'acquirente.
Il Consiglio di Stato ha altresì imposto alla ricorrente di versare
all'acquirente fr. 200.-- a titolo di ripetibili, commisurate all'accoglimento
solo parziale delle sue tesi e conclusioni.
C. Avverso la
suddetta risoluzione governativa, la CV-LDFR si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla
decisione della SAgr.
L'insorgente
adduce di aver agito in buona fede, ritenuto che dall'incarto richiamato dalla
SAgr non era possibile dedurre l'esistenza di trattative con l'acquirente
__________. Essa è pertanto insorta, rilevando l'imprecisa formulazione della
decisione dipartimentale, a tutela dell'unico interessato che ha presentato la
sua offerta d'acquisto nel termine di pubblicazione del bando. Di conseguenza,
la ricorrente, sostenendo di essersi limitata ad esercitare le proprie
prerogative istituzionali, respinge le allegazioni mosse a suo discredito e
ritiene ingiusta la condanna al pagamento di ripetibili, che, semmai, avrebbero
comunque dovuto venir poste a carico dello Stato.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e la SAgr, senza formulare
particolari osservazioni, così come __________, il quale solleva argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito. __________ si rimette per contro
al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 13
cpv. 2 LALDFR, 83 cpv. 3 seconda frase LDFR, nonché 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 3
LALDFR. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
Il
giudizio può inoltre essere reso sulla scorta degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 61 cpv. 1 LDFR, chi intende acquistare un azienda o un fondo agricolo
deve ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione è rifiutata, tra l'altro, se
l'acquirente non è un coltivatore diretto o se è stato pattuito un prezzo
esorbitante, a meno che, nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante,
non vi siano offerte di coltivatori diretti (art. 63 cpv. 1 lett. a e b, 64
cpv. 1 lett. f LDFR). Il pubblico
bando non ha quindi lo scopo di individuare quale acquirente debba essere
preferito, bensì quello di accertare che nessun coltivatore diretto sia interessato
all’acquisto e che la transazione può quindi essere autorizzata in deroga al
principio sancito dall’art. 63 lett. a LDFR (cfr. RDAT II-1998 n. 46;
Donzallaz, Commentaire LDFR, n. 606; Bandli, Kommentar BGBB, ad art. 64 n. 38).
2.2. Nel concreto caso, la SAgr ha accertato
con precedente ed incontestato giudizio, insuscettibile pertanto di venir
rimesso in discussione in questa sede, la natura agricola del sedime posto in
vendita.
È parimenti incontestato
che in risposta al pubblico bando è stata presentata unicamente l'offerta
__________, mentre che l'acquirente __________ non si è, in quell'ambito,
formalmente manifestato. Di conseguenza, la motivazione dell'avversata decisione
della SAgr potrebbe effettivamente apparire imprecisa e dar adito a malintesi,
come sostenuto, invero con mezzi e toni eccessivi, dall'insorgente. Tuttavia il
dispositivo della medesima decisione risulta comunque ineccepibile, in quanto
autorizza l'acquisto del sedime da parte di un acquirente liberamente scelto
dal venditore, per un prezzo non esorbitante, in assenza di coltivatori diretti
interessati.
Come rettamente osservato
dal Consiglio di Stato, già il semplice esame degli atti avrebbe permesso di
chiarire inequivocabilmente il senso attribuito dalla SAgr alla locuzione
ritenuta fuorviante, che, per la verità, i membri dell'autorità ricorrente, cogniti
in materia, avrebbero anche potuto facilmente intuire. D'altro canto, secondo
un noto principio generale, un'impugnativa rivolta semplicemente contro la
motivazione di una decisione è, di per sé, improponibile (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3b).
Di conseguenza, per
quanto riguarda gli aspetti di merito, sia la contestata decisione governativa,
sia la relativa pronuncia dipartimentale vanno pienamente tutelate.
- 3.1. Il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte (art. 31 PAmm).
In considerazione di
quanto sopra esposto, la preponderante soccombenza della ricorrente in sede
governativa è incontestabile. A differenza della prassi invalsa in relazione
alle tasse di giustizia, il fatto che soccombente risulti un'autorità
intervenuta in lite per motivi derivanti dalla sua funzione non permette
inoltre di prescindere dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (cfr.
Borghi / Corti, op. cit., ad art. 31 n. 2b).
È pertanto a torto che
l'insorgente contesta l'assegnazione di ripetibili al resistente. L'ammontare
dell'indennità riconosciuta risulta peraltro assai modesto, soprattutto se
rapportato al rispettivo grado di soccombenza delle parti. A tale riguardo,
questo Tribunale è comunque vincolato al divieto della reformatio in peius.
3.2. La CV-LDFR è stata
istituita in ottemperanza di una precisa competenza assegnata ai cantoni dal
Legislatore federale e, agendo in via ricorsuale, svolge pertanto un compito di
natura istituzionale (art. 83 cpv. 3 e 90 LDFR, art. 1 e 2 Regolamento sul
diritto fondiario rurale; Bandli, op. cit., N. 6 ad art. 90). Il ricorso della CV-LDFR si configura quindi come un ricorso
dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43,
n. 9). In tale evenienza, parte processuale è l'ente pubblico al quale
l'autorità insorgente si ricollega (Fritz Gygi, Bundesver-waltungsrechtspflege,
2. ed., § 15 n. 5 p. 163). In caso di rigetto dell'impugnativa dell'autorità le
ripetibili sono pertanto dovute dall'ente pubblico di riferimento e non dall'autorità,
che ha diritto di ricorso, ma non capacità di parte (cfr. STA inedita 6 agosto
2002 in re CV-LDFR, inc. no. 52.02.37).
Su questo aspetto, il ricorso va pertanto
accolto, ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le ripetibili che il
Governo ha indebitamente addebitato alla CV-LDFR.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve pertanto essere parzialmente
accolta.
Dato l'esito, non si prelevano tassa di
giustizia e spese (art. 28 PAmm). Non si può per contro prescindere
dall'assegnazione al resistente __________ di un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili, che, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 3.2.), vanno poste a
carico dello Stato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 61, 63, 64, 83, 88, 90 LDFR; 13 LALDFR;
1, 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della
decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato è riformato nel senso che le
ripetibili assegnate a __________, in ragione di fr. 200.--, sono poste a
carico dello Stato del Canton Ticino.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà al resistente __________ fr. 800.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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