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Numero d'incarto:
52.2002.143
Data decisione, Autorità:
17.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00143
Lugano
17 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1170) che:
a) respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 settembre
1999 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per la costituzione, rispettivamente la
posa di:
- un deposito di materiale di scavo
(inerti),
- un deposito di materiali da
costruzione,
- una gru,
sulle part. n. __________ e __________ RF;
b) accoglie
l'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti avverso la medesima
risoluzione, estendendo l'ordine di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria:
- all'impianto di betonaggio,
- al silo per la produzione di cemento;
istallati senza permesso sui predetti fondi.
viste le risposte:
-
23 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
-
25 aprile 2002 del
municipio di __________;
-
26 aprile 2002 di
__________, __________ e __________, __________, __________ e __________;
preso atto della domanda di provvedimenti cautelari
inoltrata dai resistenti e delle risposte presentate dalla ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ditta
__________, qui ricorrente, è titolare di un'impresa di costruzioni con sede a
__________. I suoi depositi e magazzini sono stati costruiti a tre riprese nel
1968, nel 1978 e nel 1985 su due fondi (part. n. __________ e __________ RF),
che il PR del 1975 ha incluso nella zona residenziale.
Da alcuni anni i resistenti, proprietari di
case d'abitazione costruite nelle immediate vicinanze di questi magazzini,
reclamano per le attività che la ricorrente svolge sul terreno circostante. Con
istanze rivolte soprattutto all'autorità comunale essi hanno in particolare
contestato la costituzione di depositi di inerti e di materiali da costruzione,
la posa di una grande gru per spostare i materiali e l'installazione di una
betoniera alla quale è stato in seguito aggregato un silo per il cemento; interventi
per i quali non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione.
B. Dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 30 settembre 1999 il municipio
di __________ ha ingiunto alla ditta __________ di presentare una domanda di costruzione
in sanatoria (a) per la formazione di un deposito di materiale proveniente da
scavi, (b) per l'allestimento di depositi esterni di materiali da costruzione e
(c) per l'installazione della gru.
Contro questa decisione sono insorti davanti
al Consiglio di Stato tanto la __________, quanto i vicini reclamanti.
La prima ha chiesto l'annullamento della
decisione, asserendo in sostanza che si tratterebbe di opere ed utilizzazioni
esistenti da anni, la cui legittimità non potrebbe più essere messa in discussione.
Qualsiasi azione di ripristino sarebbe peraltro perenta.
I vicini reclamanti hanno invece sollecitato
l'annullamento della licenza edilizia che il municipio, rinunciando ad esigere
l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per la posa della
betoniera e del silos per il cemento, avrebbe implicitamente accordato alla
resistente.
C. Con unico
giudizio del 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato
dalla ditta __________ ed accolto invece quello presentato dai vicini. Ha quindi
confermato l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i
depositi di inerti e di materiali, estendendolo all'impianto di betonaggio ed
al silos del cemento.
Dopo aver accertato che la ditta __________
aveva ottenuto nel 1968, 1978 e 1986 tre licenze edilizie per costruire i
capannoni che sorgono sui suoi fondi, il Governo ha constatato che nessun
permesso era stato rilasciato per:
a) il deposito
di materiale di scavo (costituito tra il 1977 ed il
1983);
b) il deposito
di materiali da costruzione (pure avviato tra il
1977 ed il 1983);
c) la gru per la
movimentazione dei materiali (posata "provvi-
soriamente" nel 1997);
d) la betoniera
(istallata nel 1969);
e) il silos per
il cemento (posato nel 1989).
Ne ha quindi dedotto che per tutti questi
impianti realizzati senza permesso la ditta __________ fosse tenuta a
presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la ditta __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato l'ordine di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria per il deposito di materiali di scavo e
per quello di materiali di costruzione.
L'insorgente ritiene in sostanza che
l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per opere
realizzate senza permesso decada se al momento dell'entrata in vigore della LE
1993 qualsiasi azione di ripristino risultava perenta in forza dell'art. 57
cpv. 5 LE 1973.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
__________ e liteconsorti, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Il municipio ha invece comunicato di non
avere particolari osservazioni.
F. Con istanza
26 aprile 2002, avversata dalla ricorrente, i resistenti hanno chiesto al
Tribunale cantonale amministrativo di ordinare la sospensione di ogni attività
di deposito di materiali e di utilizzazione degli impianti abusivi sui fondi
della ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente
toccata dal giudizio censurato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Le parti non chiedono peraltro l'assunzione
di particolari prove.
- 2.1.
L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria configura un atto
amministrativo incoercibile, mediante il quale l'autorità accerta che una
determinata opera edilizia, soggetta all'obbligo del permesso di costruzione, è
stata realizzata od è utilizzata senza permesso od in contrasto con il permesso
ricevuto. Siffatto ordine si limita all'accertamento dell'esistenza di una
violazione formale della LE. Il suo scopo è essenzialmente quello di promuovere
l'apertura di un procedimento destinato ad accertare se l'opera formalmente
abusiva possa beneficiare di un permesso in sanatoria o configuri una
violazione materiale della legge, suscettibile di giustificare l'adozione di
misure di ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile.
Il proprietario che non ottempera all'ordine
non è passibile di sanzioni. Dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi
la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione
basandosi esclusivamente sulle risultanze di cui dispone.
2.2. L'obbligo di chiedere la licenza
edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle
costruzioni non è di principio soggetto a perenzione. L'ordine di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso si
giustifica pertanto anche a distanza di tempo.
Non fanno di principio eccezione nemmeno i
casi in cui appare certo che qualsiasi azione di ripristino di una situazione
conforme al diritto risulta irrimediabilmente perenta per effetto del lungo
tempo trascorso. Il proprietario gravato dall'ordine che reputa perenta
qualsiasi azione di ripristino non ha che da rimanere passivo. La disattenzione
dell'ordine non comporta particolari conseguenze. Il proprietario perde soltanto
l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni di cui quest'ultima eventualmente
non dispone.
2.3. Giusta l'art. 57 cpv. 5 LE 1973, la
demolizione o la rettifica di opere abusive, integranti gli estremi di una
violazione materiale della legge doveva essere promossa, pena la decadenza, al
più tardi entro cinque anni dalla loro realizzazione. La mancata adozione di
misure di ripristino non le legittimava. Le metteva tuttavia al riparo da
ordini volti a ristabilire una situazione conforme al diritto materialmente
applicabile.
L'attuale LE, entrata in vigore il 1.
ottobre 1993, ha abrogato il termine quinquennale di perenzione dell'azione di
ripristino previsto dalla norma succitata. Riservati i casi in cui il
ripristino si impone per motivi di polizia in senso stretto, il termine di perenzione
è ora di trent'anni (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, n. 1313). Rimangono
tuttavia sottratte al nuovo ordinamento, in forza del principio della lex mitior,
le opere realizzate abusivamente entro il 30 settembre 1988, per le quali il termine
decadenziale dell'azione di ripristino sancito dal diritto previgente era già subentrato.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha chiesto alla ricorrente di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria anche per i depositi di inerti e di materiali da costruzione
che quest'ultima aveva costituito attorno al 1980 sul terreno adiacente ai capannoni
senza richiedere alcun permesso. Il Consiglio di Stato ha confermato l'ingiunzione
rilevando che oggetto della vertenza non è l'accertamento dell'esistenza dei
presupposti per l'adozione di misure di ripristino, ma esclusivamente l'accertamento
dell'esistenza di un permesso di costruzione e del relativo obbligo di chiederne
uno in sanatoria. La ricorrente contesta questa deduzione, osservando come non
si giustifichi esperire una procedura di rilascio del permesso di costruzione
in sanatoria allorché la perenzione di qualsiasi azione di ripristino appare
certa e scontata.
L'eccezione, che l'insorgente solleva
soltanto con riferimento ai depositi di materiali e di inerti, va disattesa.
Dagli accertamenti esperiti dal Consiglio di
Stato emerge invero chiaramente che questi depositi sono stati costituiti tra
il 1977 ed il 1983. In pratica, appare quindi certo ed assodato che al momento
dell'entrata in vigore dell'attuale LE, il termine quinquennale di perenzione
dell'azione di ripristino, previsto dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile a
titolo di lex mitior, era abbondantemente trascorso.
Il fatto che la decorrenza di quel termine
possa aver sottratto i depositi in contestazione a qualsiasi provvedimento di
ripristino, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per rendere inesigibile
l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria. È invero assai
probabile che una simile procedura, qualunque sia l'esito, non potrà mai
giovare alla causa dei resistenti, creando le premesse per l'adozione di
provvedimenti di ripristino od altrimenti inibitori dell'attività svolta dalla
ricorrente sui suoi fondi.
Oggetto della presente vertenza è tuttavia
soltanto la questione a sapere se sia giustificata la decisione con cui il
municipio ha imposto alla ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria per gli impianti in discussione. Non riguarda anche la questione a
sapere se possa esserne ordinata la rimozione. La questione da dirimere è
quindi soltanto quella a sapere se tali impianti siano stati realizzati in
violazione dell'obbligo (formale) di chiedere preventivamente il permesso
necessario. Questione questa che va risolta affermativamente, lasciando libera
la ricorrente di rimanere passiva se ritiene che qualsiasi azione di ripristino
sia ormai perenta.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
prima istanza sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Il presente giudizio rende priva d'oggetto
la domanda di provvedimenti cautelari. Del rigetto al quale era votata si tiene
comunque conto in sede di commisurazione delle ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 57 LE 1973; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr.
1'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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