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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.142
Data decisione, Autorità:
12.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00142
Lugano
12 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di
contro
-
la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha
respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre
2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso 7
dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del
municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta
comunale per l'anno 2001;
-
la sentenza 3 aprile 2002 con cui il Tribunale ha
respinto, nella misura in cui erano ricevibili, le istanze di interpretazione
e rettifica, di revisione e di far luogo ad un esperimento di conciliazione
inoltrate dall'insorgente al Tribunale medesimo con unico atto del 28 marzo
avverso la sentenza 14 marzo 2002;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con ricorso 11 aprile 2002 intitolato "Ricorso
per denegata giustizia (art. 46 PAmm) tramite un esperimento di conciliazione
(art. 17 PAmm)", __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale
contro i giudicati indicati in ingresso, prolati da questo stesso Tribunale;
che dolendosi circa il contenuto
manifestamente defatigatorio delle due predette sentenze, l'insorgente invita
il Tribunale a promuovere un esperimento di conciliazione;
che il tribunale non ha proceduto
all'intimazione del gravame per la presentazione delle risposte;
considerato, in
diritto
che l'autorità di ricorso può,
immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di
respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato (art. 48 PAmm);
che, in concreto, le sentenze 14 marzo 2002
e 3 aprile 2002 del Tribunale amministrativo sono definitive, per cui non è
data la possibilità di impugnarle con un rimedio di diritto ordinario, tantomeno
da esperire dinanzi a questa stessa autorità;
che peraltro la richiesta di apertura di un
esperimento di conciliazione è già stata esaminata e respinta da parte del
Tribunale nella sentenza 3 aprile 2002, cui esso rinvia per amore di brevità;
che il ricorso 10 aprile 2002 dev'essere
pertanto dichiarato irricevibile: fosse invece ricevibile, dovrebbe essere
respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a
carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 17, 18, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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