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Numero d'incarto:
52.2002.141
Data decisione, Autorità:
03.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00141
Lugano
3 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 aprile 2002 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1255) che annulla il concorso indetto per la fornitura e la posa
dell'impianto antincendio () dell' di __________;
viste le risposte:
-
17 aprile 2002 del
Dipartimento finanze e economia, Sezione della logistica;
-
30 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
17 maggio 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
dicembre 2001 (FU n. /pag. ) il Dipartimento economia e
finanze (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura
e la posa dell'impianto anticendio () dell', in corso di costruzione
a __________.
Alla posizione 2, il capitolato riservava
alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione delle
opere oggetto del concorso qualora dalle verifiche effettuate fossero emerse "indicazioni
contrarie ai suoi interessi finanziari o comunque in contrasto con i crediti
d'opera allocati" (pos. 2). Alla posizione 16 esso stabiliva inoltre
che la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti criteri: prezzo
(50 %), termini (30 %), qualità (20 %).
B. Al concorso
hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:
·
__________ fr.
98'958.80
·
__________ fr.
104'282.90
·
__________ fr.
124'330.45
·
__________ fr.
138'777.60
·
__________ fr.
145'197.30
·
__________ fr.
149'478.20
·
__________ fr.
153'930.00
·
__________ fr.
165'564.00
Valutate le offerte, l’Ufficio lavori
sussidiati e appalti (ULSA) e l'ing. __________, consulente del committente,
hanno ritenuto che le prime tre fossero da scartare perché mancanti della documentazione
richiesta dal capitolato o comunque non conformi alle prescrizioni di gara.
Il 2 aprile 2000, l’ing. __________ ha
comunicato alla Sezione logistica e degli stabili erariali (SLSE) di
considerare insopportabile il maggior costo dell'offerta della __________
rispetto a quella della __________.
C. Preso atto
del rapporto della SLSE, con decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha
annullato il concorso, limitandosi a rilevare che "tutte le
offerte" risultavano scartate "per motivi tecnici e
formali".
D. Contro
questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente nega in sostanza che la sua
offerta fosse da scartare. Inammissibili, siccome incomplete o difformi,
sarebbero soltanto le offerte delle ditte che la precedevano in graduatoria.
La differenza di prezzo riscontrabile fra la
sua offerta e la spesa preventivata dal committente non giustificherebbe
inoltre l'annullamento della gara. Né giustificherebbe tale conclusione la sola
differenza di prezzo che separa la sua offerta da quella della __________.
E. L'ULSA si
rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che
l'offerta della __________ e quella della ditta __________ devono essere
scartate perché incomplete o mancanti della documentazione richiesta a comprova
del pagamento dei contributi sociali o delle imposte.
La SLSE osserva a sua volta come anche
l'offerta della ditta __________ sia da estromettere, siccome priva della
dichiarazione di omologazione richiesta dal capitolato. L'offerta della ricorrente,
di per sé conforme, non entrerebbe comunque in considerazione perché troppo
onerosa rispetto a quelle della __________ e delle altre due ditte che la
precedono in graduatoria. Considerata l'urgenza, la SLSE non si oppone tuttavia
all'accoglimento del ricorso.
La __________ si limita a rilevare di
disporre dell'omologazione richiesta dal capitolato.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante al
concorso annullato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 34 LCPubb "in presenza di importanti motivi, il
committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte
ricevute" (cpv. 1). "Esso può indire una nuova gara,
rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di
risarcimento" (cpv. 2).
La norma, analoga al § 32 DirCIAP, limita la
libertà del committente di procedere ad un'aggiudicazione, permettendogli di prescindere
da una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da
farla apparire inesigibile, secondo le regole della buona fede. Con questa
disposizione, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il
committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi
che il principio della buona fede determina in capo ad esso nell'ambito dei
rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
A differenza della succitata disposizione di
regolamento, l'art. 34 LCPubb non specifica i motivi che possono legittimare
un'interruzione della procedura. Importanti possono essere considerati i motivi
che il committente non poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso.
Suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono inoltre tutte
quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla
LCPubb (art. 1), permettono di considerare una ripetizione della gara
compatibile con gli obblighi riconducibili al principio della buona fede, che
l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001 n. 41 pag.
169 seg.). Semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli,
non giustificano di principio la ripetizione della procedura.
2.2. Fondandosi su concetti generici ed
indeterminati, la posizione del capitolato, che riserva al committente "la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione delle opere oggetto" del
concorso, qualora "dalle verifiche effettuate" fossero emerse "indicazioni
contrarie ai suoi interessi finanziari o comunque in contrasto con i crediti
d'opera allocati", va interpretata ed applicata in conformità
dell'art. 34 LCPubb.
- Nell'evenienza
concreta, il Consiglio di Stato ha constatato che l'offerta della ricorrente
(fr. 138'777.60) era leggermente (+ 6.5%) più onerosa del costo preventivato
(fr. 130'000.--), ma sensibilmente (+ 40.2%) più cara dell'offerta della
__________ (fr. 98'958.80). Preso atto che quest’ultima offerta non poteva entrare
in considerazione ai fini dell'aggiudicazione perché formalmente carente, il
Governo ha quindi fatto capo alla clausola del capitolato che gli riservava la
facoltà di prescindere dall'aggiudicazione, qualora dalle verifiche effettuate
fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse finanziario o comunque in
contrasto con i crediti d'opera allocati.
La decisione non può essere condivisa.
La differenza, che intercorre fra il costo
preventivato e quello dell'offerta inoltrata dalla __________, non è
sicuramente di rilevanza tale da escludere che si possa ragionevolmente pretendere
dal committente di procedere all'aggiudicazione. Nemmeno il resistente del
resto sostiene che rappresenti un'indicazione "in contrasto con i crediti
d’opera allocati".
Significativo è soltanto il divario che
separa il prezzo dell’offerta della __________ dal prezzo indicato dall’offerta
dell'insorgente. Nemmeno questa circostanza, considerata come elemento di
giudizio a sé stante, costituisce tuttavia un motivo sufficiente per
giustificare l'annullamento del concorso. Il prezzo, stando al bando di concorso,
costituisce in effetti soltanto un elemento di valutazione delle offerte ai
fini dell’aggiudicazione. Dalla semplice differenza di prezzo tra le due
offerte non possono quindi essere tratte conclusioni decisive in punto ai
vantaggi che procurano al committente. Soltanto un confronto approfondito,
esperito in base ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso,
permette invero di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa
sull'esistenza di motivi talmente importanti da giustificare una ripetizione
della gara.
Non avendo, in concreto, il committente
esperito questa valutazione, non si può pertanto affermare con la dovuta
certezza che il minor prezzo dell'offerta della __________ costituisca un motivo
sufficiente per fondare la decisione impugnata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
il provvedimento impugnato siccome lesivo del diritto e rinviando gli atti al
committente per nuova decisione.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di
Stato (n. 1255) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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