AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.135
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00135
Lugano
23 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27/28 marzo 2002 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 12 marzo 2002 (n. 1183) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 20 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
d'accusa 2 dicembre 1997, il cittadino macedone __________ è stato condannato
dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 500.– per infrazione alla LDDS, in
quanto era entrato illegalmente in Svizzera alla fine del mese di ottobre 1996
e vi aveva soggiornato fino alla metà del novembre successivo privo del necessario
visto. Il 7 dicembre 1997, il ricorrente è giunto Svizzera in automobile tramite
un visto turistico della durata di 90 giorni valido unicamente se accompagnato
da un biglietto d'aereo per la Macedonia, che non disponeva. Interrogato il 10
dicembre dalla Polizia cantonale, __________ ha dichiarato che intendeva
sposarsi con la cittadina elvetica __________ residente a . A quel
momento, egli alloggiava presso il campeggio "" di
__________ in una roulotte di proprietà di quest'ultima. __________ è madre di
__________, mentre il ricorrente è padre di __________ e __________, nati da
precedenti relazioni. Le nozze sono state celebrate il __________ a .
A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora, in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 1° aprile 2001.
Dalla loro unione non sono nati figli. Con decreto d'accusa 11 maggio 1998,
__________ è stato condannato a 30 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, a valersi quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella del 2 dicembre 1997, per infrazione alla LDDS. Nel 1995,
1996 e 1997, egli era entrato più volte illegalmente in territorio elvetico da
non meglio precisati luoghi, soggiornando durante diversi mesi, in prevalenza
nel periodo estivo, ad __________ presso il campeggio "",
dove aveva svolto un'attività lucrativa non autorizzata. La pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni è stata
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. A seguito di queste
condanne penali, il 10 settembre 1998 il ricorrente è stato ammonito
dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso
di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la
possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
B. a) Il 28
ottobre 1999, l'interessato ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni che il 1° novembre successivo si sarebbe
trasferito con la moglie __________ da __________ ad __________. Il 13 febbraio
2001, su segnalazione delle autorità comunali di __________, la Polizia
cantonale ha accertato che __________ non viveva insieme alla sua consorte. L'assenza
di convivenza è stata successivamente confermata da , la quale aveva
locato l'appartamento, di 2 locali, soltanto a __________ e alla figlia di quest'ultima.
Interrogati a loro volta nell'aprile 2001, i coniugi __________ hanno affermato
che la loro separazione era dettata da motivi finanziari e di ordine logistico,
ma che era loro intenzione ricomporre la comunione domestica per la fine di
agosto-inizio settembre prendendo in locazione un appartamento più grande. Il
24 settembre 2001, __________ ha informato l'autorità competente in materia di
polizia degli stranieri che a causa della mancanza di tempo per motivi di
lavoro, avrebbe cercato un appartamento insieme a suo marito soltanto dalla
fine di ottobre 2001. A quel momento, la moglie del ricorrente lavorava presso
l', mentre __________ era attivo come operaio presso il menzionato
campeggio di __________ con uno stipendio di fr. 3'400.– lordi mensili.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
20 dicembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di
rinnovo del permesso di dimora a __________, ritenendo che avesse contratto un
matrimonio di comodo. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9,
12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Riassunti i
fatti salienti, il Governo ha ritenuto che non sussistesse un legame tra la moglie
svizzera e lo straniero. Ha rilevato che i coniugi __________ non avevano praticamente
mai vissuto insieme e che i loro asseriti problemi finanziari, oltre a essere
poco credibili, non erano un motivo tale da impedire la loro convivenza. Ha
quindi considerato manifestamente abusivo, da parte del ricorrente, appellarsi
a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico.
Date le circostanze, ha soggiunto il Consiglio di Stato, non portava a diversa
conclusione il fatto, comunque non provato, che l'interessato voleva
trasferirsi dal 1° giugno 2002 con la moglie e la figlia di quest'ultima in un
appartamento di 4 locali, ritenendo tale modo di agire escogitato per puri fini
di causa. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito se il
matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato numerosi
indizi in tal senso, segnatamente la celerità con cui era stato celebrato il
matrimonio, l'assenza di convivenza prima e dopo il connubio e la mancanza di
un permesso per risiedere nel nostro Paese. Visto che la relazione coniugale
non era più intatta, il Governo ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto
a tutelare la vita famigliare. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato
esigibile il rientro del ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora. Sostiene che sua moglie ha trovato un appartamento a
__________ per il 1° giugno 2002, ciò che permetterà loro di ricomporre la comunione
domestica.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Macedonia o l'ex Repubblica federativa socialista
di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera
dei cittadini macedoni, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in
linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto la
decisione impugnata, potendo essere dedotta davanti all'alta Corte federale
mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la
competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli rifiutato è
questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
-
3.1. In
concreto, il __________, __________ si è sposato con __________. In tal modo,
egli ha ottenuto un permesso di dimora per vivere insieme a quest'ultima. Il 28
ottobre 1999, il ricorrente ha informato il dipartimento che si sarebbe
trasferito il 1° novembre successivo con sua moglie da __________ ad
__________.
Interrogata il 27 marzo 2001 dalla Polizia
cantonale, __________, proprietaria dell'appartamento coniugale dei __________
ha - tra l'altro - dichiarato:
"(…)Lo stabile è composto da due
appartamenti, entrambi al piano terreno. Uno è occupato da noi e l'altro è
stato affittato il 1° novembre 1999 alla signora __________. Quest'ultima ha
una figlia di nome __________, d'anni __________ circa, la quale vive con la
madre. Quando ha ricevuto l'appartamento, la sig.ra __________ mi disse che
sarebbe stato occupato unicamente da lei e dalla figlia. Non mi accennava che
era sposata, tant'è vero che venni a conoscenza che la __________ era coniugata
da altre persone. Ogni tanto, non più di una volta per settimana, vedo arrivare
presso l'appartamento della __________ un uomo sulla cinquantina che presumo
sia suo marito. Da quanto sappia io, il marito della signora in questione non
vive e pernotta con la consorte (…). Faccio notare che l'appartamento
della __________ è composto da 2 locali + il bagno (cucina abitabile non
grandissima e camera da letto). So che la figlia dorme nella camera da letto,
mentre la __________ nella cucina abitabile su un divano letto".
Interrogata a sua volta, il 9 aprile 2001
__________ ha affermato:
(…)Nel 1996 o
1997, il marito ha contratto dei debiti per costruire la casa a __________
(Macedonia). Oltre a questo ha divorziato dalla moglie, per poi sposare me. Di
conseguenza, oltre ai debiti della casa, deve inviare in __________, a favore
dell'ex moglie e per il figlio ancora minorenne, un'ingente somma di denaro al
mese. Quindi al mese mi versa unicamente fr. 400.– per il vitto. A seguito di
questa precaria situazione finanziaria non abbiamo potuto prendere in affitto
un appartamento per tre persone (faccio notare di avere una figlia di 15 anni).
L'appartamento che occupo tuttora comprende una camera ed il soggiorno/cucina.
Io dormo in quest'ultimo locale mentre la figlia nella camera. A seguito di
questa situazione il marito non può alloggiare da me e quindi pernotta, durante
la bella stagione, al __________ di __________, dove lavora, e nei mesi freddi
alloggia presso l'amico __________ di __________ oppure dalla cognata
__________, abitante ad __________ (sorella dell'ex moglie). In sostanza il
marito non dorme dove abito io dal mese di novembre 1999 a tutt'oggi. A casa
rientra, per cena, due o tre volte alla settimana. Questa in pratica è la
nostra situazione famigliare momentanea. Entro il 31 agosto 2001, è nostra
intenzione trasferirci, tutti e tre, a __________ in un appartamento più grande
in modo di vivere assieme. Questo ora lo posso fare poiché il marito mi ha
garantito di potersi pagare la sua parte dell'appartamento più il vitto, non
avendo più debiti in Macedonia per la casa. Deve tuttavia ancora inviare fr.
1'000.– al mese per l'ex moglie ed il figlio minorenne. Faccio notare che al
momento del matrimonio, il sig. __________ (deceduto il __________) ci aveva
promesso in regalo un appartamento adeguato a noi tre, essendo suoi dipendenti.
Tutto questo è venuto a cadere a causa della sua morte".
Sentito il giorno dopo la moglie, il
ricorrente ha dal canto suo dichiarato alla polizia:
"(…) R.1.:
In Macedonia avevo dei debiti che solo ultimamente ho terminato di pagare.
Attualmente devo ancora però versare degli alimenti all'ex moglie e ad un
figlio minorenne. L'importo mensile è di fr. 300.– circa. Per motivi finanziari
non abbiamo mai avuto un appartamento in comune, dopo il matrimonio. La moglie
ha un piccolo appartamento ad __________, dove vive con la figlia. Io invece
alloggio in una roulotte del __________ di __________, dove lavoro. Questa
separazione è dovuta alla ristrettezza dell'appartamento della moglie, essendo
composto unicamente da due locali (soggiorno/cucina - camera e bagno). Ora non
avendo più debiti è nostra intenzione di cercare un appartamento più grande in
comune a __________, in modo di poter vivere tutti assieme.
D.2.: Quante volte alla settimana o al mese
incontra la moglie __________. R.2.: Quando non lavora quasi
tutte le sere vado da lei a mangiare.
D.3.: La moglie ha dichiarato che lei rientra a
casa, per la cena, solamente due o tre volte alla settimana. Cosa risponde? R.3.:
Quando lei lavora e termina l'attività tra le ore 18.00/19.00 non vado da lei a
cenare. Mi reco dalla moglie dalle due alle quattro volte alla settimana
(irregolarmente) alla sera per la consumazione del pasto. Non ho mai pernottato
da lei tutta la notte, ad eccezione di quando la figlia era assente per vacanze.
D.4.: Versa delle somme di denaro alla moglie? R.4.:
Sì verso fr. 400.– al mese alla moglie per il vitto ed il bucato, da quando ci
siamo sposati.
D.5.: Dopo il matrimonio, dato che in sostanza
non alloggia mai presso la moglie, dove pernotta? R.5.: Dormo
presso il __________ di __________ e nei giorni più freddi dall'amico
__________, cittadino macedone, residente a __________ (non ricordo la via).
D.6.: Da informazioni in nostro possesso risulta
che lei con la moglie ha degli incontri sporadici, ed al massimo l'incontro è
uno alla settimana. Cosa risponde. R.6.: Non è vero.
D.7.: Già prima di sposarsi sapeva di non poter
vivere con la moglie per motivi finanziari (non potendo pagare un appartamento
con più locali)? R.7.: No perché il proprietario del __________
sig. __________ (ora deceduto) mi aveva promesso di aiutarmi a cercare un
appartamento più grande, in modo di poter vivere con la mia famiglia. Faccio
notare che mi avrebbe aiutato anche finanziariamente. Dal mese di settembre di
quest'anno, dovremmo trovare un appartamento adeguato a __________ e da questo
momento vivrò assieme con la moglie. Torno a ripetere che la mancanza di
convivenza con la moglie è stata dovuta unicamente per motivi finanziari".
(verbale
d'interrogatorio 10 aprile 2001 di __________).
Il ricorrente ha quindi affermato, tra le
altre cose, di non aver mai fatto comunione domestica con sua moglie.
3.2. Alla luce di queste deposizioni,
risulta in modo manifesto che il ricorrente si richiama al vincolo coniugale,
privo di ogni contenuto e scopo praticamente sin dalla celebrazione delle nozze
con la __________, ossia da oltre 4 anni. Di conseguenza, __________ commette
quantomeno abuso di diritto, invocando il matrimonio, esistente solo sulla
carta, per poter continuare a soggiornare in Svizzera.
- L'insorgente
invoca motivi finanziari per giustificare la mancata convivenza sin dall'inizio
del loro matrimonio. Sennonché, le ragioni addotte dall'interessato, oltre ad
apparire poco credibili, non erano di una gravità tale da impedire ai coniugi
__________ di vivere insieme.
Il 20 febbraio 1998 __________ aveva
dichiarato al dipartimento che avrebbe garantito il sostentamento del suo
futuro marito presso la sua abitazione a __________. Inoltre, gli asseriti problemi
economici del ricorrente non avevano impedito nel 1999 a __________ di
richiedere l'autorizzazione di entrata in Svizzera di suo figlio __________,
autorizzazione respinta dal dipartimento in quanto il ricongiungimento era
stato chiesto tardivamente. Per di più, se da una parte nell'aprile 2001
__________ aveva dichiarato alla polizia di avere oramai a carico soltanto un
debito di fr. 300.– mensili circa a titolo di alimenti in favore dell'ex moglie
e del figlio minorenne, dall'altra egli poteva contare a quel momento su un
salario lordo di fr. 3'400.– mensili per l'attività esercitata presso il
campeggio, ciò che non poteva impedirgli in ogni caso di vivere insieme alla
moglie, anch'essa al beneficio di entrate finanziarie, e risparmiare i costi di
due economie domestiche. Le asserite difficoltà di ordine meramente economico
non sono in ogni caso determinanti ai fini del giudizio. Non va dimenticato che
al ricorrente è stato rilasciato e rinnovato il permesso di dimora al fine di
permettergli di vivere insieme a sua moglie. Come se non bastasse, nel corso
dei diversi rinnovi del suo permesso di dimora, l'insorgente si era sempre ben
guardato dall'informare il dipartimento che non viveva con la moglie. Visto che
i coniugi __________ non hanno mai vissuto insieme, è quindi irrilevante che
essi si vedano qualche volta, per di più non regolarmente. Non porta a diversa
conclusione il fatto che il ricorrente sostenga di voler finalmente ricomporre
la comunione domestica a partire dal 1° giugno 2002. Tale argomento, oltre a
essere privo di qualsiasi supporto probatorio, appare piuttosto escogitato per
puri fini di causa: nei loro rispettivi interrogatori di polizia dell'aprile
2001, dopo che la manovra orchestrata dal ricorrente era stata scoperta, i
coniugi __________ avevano dichiarato che sarebbero andati a vivere insieme
alla fine dell'estate 2001, decisione successivamente rinviata per la fine di
ottobre di quell'anno, del resto per "mancanza di tempo" e non
per motivi di ordine economico (v. scritto 24 settembre 2001 della moglie del ricorrente).
- Il
ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In
effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del
diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in
oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il
mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie
sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona
che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione
stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289
consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento
della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela
alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare
intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e sua moglie __________. Va
osservato infine che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo
rientro in Patria, dove è nato e cresciuto.
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni della decisione impugnata.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Tassa e spese
di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, il cittadino macedone __________
è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 10 luglio 2002
notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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