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Numero d'incarto:
52.2002.13
Data decisione, Autorità:
25.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00013
Lugano
25 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Lino Bonat, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2002 del
Comune di __________
contro
la decisione 19 dicembre 2001, no. 842/2001, con la
quale il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha
concesso alla ditta __________, l'autorizzazione per la posa di tre bandiere
sul mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
22 gennaio 2002 della
ditta __________;
-
25 gennaio 2002 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26
settembre 2001, la ditta __________, qui resistente, ha richiesto l'autorizzazione
per esporre tre aste per bandiere sul mappale n. __________ RFD di __________,
nel prato antistante al giardino d'inverno d'esposizione che si affaccia su via
__________;
che con
risoluzione 4 ottobre 2001 il municipio di __________ ha preavvisato negativamente
la posa delle tre bandiere, in quanto, richiamandosi all'art. 35 cpv. 4 del
Regolamento comunale, si oppone alla posa di bandiere nelle zone residenziali a
scopo di insegna commerciale;
che il 29
ottobre 2001, la Sezione esercizio e manutenzione, ritenendo insufficiente la
documentazione prodotta, ha chiesto un complemento di informazioni, invitando
l'istante a precisare le ragioni della richiesta nonché a produrre un disegno
delle insegne, con le dimensioni ed i caratteri delle scritte, due fotografie
complete del luogo previsto per l'impianto, unitamente al consenso scritto del
proprietario del fondo;
che il 10
dicembre 2001 la polizia stradale ha dato il proprio avallo alla posa delle insegne;
che il 19
dicembre 2001 la Sezione esercizio e manutenzione ha rilasciato l'autorizzazione
per la posa delle tre bandiere sul mappale no. __________ RF di __________;
che
contro la predetta risoluzione dipartimentale insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendone l'annullamento,
sostenendo in sostanza che:
-
la
decisione impugnata non rispetta la propria autonomia comunale, ribadendo
l'applicazione dell'art. 35 del regolamento comunale, che autorizza il
Municipio a vietare affissioni sulla proprietà privata;
-
la
decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il concetto globale di affissione
adottato dal consiglio comunale e con il disegno di regolamento comunale sugli
impianti pubblicitari;
-
le
tre bandiere non si riferiscono ad attività esercitate dalla
resistente
sul posto, in quanto la ditta dispone unicamente di una veranda all'aperto, che
funge solo da vetrina, e non dispone in loco né di personale né di prodotti in
vendita;
che
all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposte la ditta __________, e la Sezione
dell'esercizio e manutenzione, la quale, in particolare, ha sollevato dubbi
circa la legittimazione attiva del ricorrente;
considerato, in diritto
che il 1.
ottobre 2001, vale a dire successivamente all'introduzione della richiesta di
autorizzazione per la posa delle tre insegne, sono entrati in vigore la nuova
legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2001 (LImpPub) ed il relativo
regolamento d'esecuzione del 26 giugno 2001 (RLImpPub), con la conseguente
abrogazione della LIns e del RLIns (cfr. art. 22 LImpPub, 10 RLImpPub);
che
giusta l'art. 20 della nuova LImpPub, le domande di autorizzazione per l'esposizione
di un impianto pubblicitario sulle quali l'autorità non ha ancora statuito al momento
dell'entrata in vigore della medesima, sono esaminate secondo il diritto previgente;
che alla
fattispecie va pertanto applicata la Legge sulle insegne e scritte destinate al
pubblico del 29 marzo 1954 (LIns);
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso
discendono dall'art. 17 LIns;
che la
legittimazione attiva dell'insorgente va valutata giusta l'art. 43 Pamm,
secondo cui hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi
direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che in
particolare, per quanto concerne un ente pubblico, la legittimazione a ricorrere
viene riconosciuta quando lo stesso appartiene a quella limitata cerchia di
persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un
interesse diretto, attuale e concreto a dolersi dell'illegittimità dell'atto
per il pregiudizio che effettivamente gli arreca (cfr. Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, N. 8 ad art. 43);
che
secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale riferita alla Legge
sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 (LIns), i
comuni non adempiono i suddetti requisiti nell'ambito di autorizzazioni
rilasciate dalle autorità cantonali per la posa di insegne, a meno che,
beninteso, siano essi stessi i destinatari in senso materiale della decisione
impugnata (cfr. RDAT II-1994, N. 21; STA inedita 7.11.2000, in re Comune di
G.);
che la
citata prassi merita conferma anche nel caso di specie, poiché la situazione
giuridica dell'insorgente non si differenzia da quella dei singoli membri della
collettività a favore della quale interviene, non potendo vantare un rapporto
particolarmente stretto ed intenso con l'oggetto dell'avversata decisione;
che
nemmeno può essere ravvisato un interesse legittimo nella violazione dell'autonomia
decisionale dell'autorità comunale, in quanto, richiamata l'applicabilità della
legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954, nella
materia in esame, le competenze dell'autorità comunale si limitano alla
formulazione di un semplice preavviso (art. 13 Lins; cfr. STA inedita
7.11.2000, in re Comune di G.);
che il
concetto globale e il regolamento comunale invocati dal ricorrente, richiamata
l'applicabilità della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del
29 marzo 1954, vanno intesi come semplici direttive su cui il municipio è
chiamato a fondare il preavviso richiestogli dall'autorità cantonale in base
all'art. 13 LIns e non come l'espressione di un potere normativo autonomo e
decisionale del Comune (RDAT I-1992, no. 26);
che il
disegno di regolamento comunale sugli impianti pubblicitari invocato dal ricorrente,
in quanto semplice progetto, non esplica alcun effetto giuridico;
che il
richiamo alla nuova legge sugli impianti pubblicitari, non soccorre
l'insorgente, non potendosi conferire, nella fattispecie in rassegna, alcun
effetto a tale legge in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 20
della stessa;
che
stando così le cose, l'impugnativa deve pertanto essere respinta in ordine, poiché
irricevibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
ritenuto
che il comune non è insorto a tutela di suoi interessi economici, si prescinde
dall'applicazione di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2 LOC; 13 e 17 LIns, 20 LImpPub; 1
segg., in particolare 28 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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