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Numero d'incarto:
52.2002.116
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00116
Lugano
19 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Werner Walser, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19/20 marzo 2002 di
contro
la decisione 20 febbraio 2002 (n. 722) del Consiglio
di Stato, che ha accolto parzialmente il ricorso dell'insorgente contro le
deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del
7 novembre 2001;
viste le risposte:
-
26 marzo 2002 del
Dipartimento istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
9 aprile 2002 del
municipio di __________;
-
9 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
-
23 aprile 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
consiglio comunale di __________ è stato convocato in seduta ordinaria il
giorno 7 novembre 2001 per deliberare su diverse trattande, tra cui la nomina
dell'ufficio presidenziale (trattanda n. 2);
che, dietro ricorso del qui insorgente, con
risoluzione 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha annullato tale nomina; il
Governo si è tuttavia rifiutato di annullare le successive deliberazioni adottate
nella stessa seduta dal legislativo di __________;
che, con gravame 19 marzo 2002, __________
insorge dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento di queste ultime;
che il Consiglio di Stato ed il presidente
del legislativo hanno postulato la reiezione del gravame, mentre che il
municipio di __________ e la divisione degli interni hanno rinunciato a formulare
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett.
a LOC);
che le deliberazioni degli organi comunali
sono annullabili, tra l'altro, quando fossero violate formalità essenziali
prescritte da leggi o regolamenti (art. 212 lett. e LOC);
che, in concreto, dopo aver proceduto alla
nomina dell'ufficio presidenziale (presidente, primo vice-presidente, secondo
vicepresidente, due scrutatori), il legislativo di __________ ha adottato una
serie di altre deliberazioni;
che l'annullamento della nomina dell'ufficio
presidenziale da parte del Consiglio di Stato implica che tutte le menzionate
deliberazioni sono state adottate seguendo una procedura viziata per quanto
concerne la direzione della seduta (art. 55 cpv. 1 LOC), l'accertamento e la
certificazione dei risultati delle votazioni (art. 62 cpv. 3 LOC) e, infine, la
relativa pubblicazione all'albo comunale (art. 74 cpv. 1 LOC): tali mansioni
sono difatti state svolte da persone che il Consiglio di Stato ha successivamente
privato, con effetto ex tunc, della necessaria legittimazione;
che, l'espletamento di tali fondamentali
funzioni da parte di persone che sono successivamente risultate incompetenti
costituisce, a non averne dubbio, una ripetuta violazione di formalità essenziali
ai fini del riconoscimento della validità delle deliberazioni in parola;
che, pertanto, il ricorso dev'essere
senz'altro accolto;
che il Tribunale rinuncia a prelevare una
tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 55, 62, 74, 208, 209, 212 LOC, 23, 18,
28, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Il dispositivo n. 1 § della risoluzione 20
febbraio 2002 (n. 722) del Consiglio di Stato è modificato nel senso che sono annullate
tutte le deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella
seduta del 7 novembre 2001.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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