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Numero d'incarto:
52.2002.108
Data decisione, Autorità:
15.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00108
Lugano
15 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 luglio 2001 della
contro
la decisione 22 giugno 2001 con cui il municipio di
Lugano ha messo a concorso le opere da impresario costruttore per la
formazione di fosse per l'inumazione nei cimiteri di __________, __________ e
__________;
preso atto della decisione 22
agosto 2001 del Consiglio di Stato;
vista la risposta 8 aprile 2002 del municipio di
Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 22 giugno 2001, pubblicata
sul FU __________ del __________ (pag. __________), il municipio di Lugano ha
indetto un pubblico concorso per la formazione di fosse per l'inumazione nei
cimiteri di __________, __________ e __________;
che contro la predetta decisione la ditta __________
è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera al committente
di aver intestato l'annuncio apparso sul FU con l'indicazione "Concorso
per opere da impresario costruttore", rilevando in seguito nel testo
che il concorso era aperto anche alle ditte per onoranze funebri;
che con decisione 22 agosto 2001, fondata
sull'art. 48 PAmm, il Consiglio di Stato ha stabilito che il ricorso era
irricevibile e che andava trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per
competenza;
che l'impugnativa è stata trasmessa a questo
tribunale soltanto sette mesi più tardi, il 22 marzo 2002;
che il municipio, chiamato soltanto ora a
prendere posizione, ha chiesto il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;
che l'insorgente, attiva nel campo delle
onoranze funebri, è legittimata a ricorrere;
che non avendo preso parte alla gara, nel
frattempo sfociata in un'aggiudicazione, v'è da chiedersi se sia portatrice di
un interesse attuale e concreto a sollecitare l'accertamento dell'illegittimità
del bando in contestazione;
che la questione può rimanere indecisa,
poiché il ricorso, tempestivo, è comunque palesemente privo di fondamento;
che nel bando di concorso pubblicato sul FU
non sono invero ravvisabili carenze suscettibili di inficiarne la validità;
che il fatto che il titolo dell'annuncio sia
stato omesso di menzionare che la gara era aperta anche alle ditte di onoranze
funebri non viola le esigenze minime di pubblicità sancite dalla LCPubb;
che la circostanza non avrebbe invero
impedito alla ricorrente di partecipare alla gara;
che censurabile era semmai soltanto la
mancata indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che nemmeno questa omissione ha comunque
impedito alla ricorrente di esercitare tempestivamente i suoi diritti di
difesa;
che esente da violazioni del diritto è pure
il fatto, indirettamente censurato dall'insorgente, che la partecipazione alla
gara non fosse circoscritta alle imprese di costruzione;
che l'apertura della gara alle ditte di
onoranze funebri non lede certamente i principi che reggono le procedure per
l'aggiudicazione di commesse pubbliche; anzi incentiva la concorrenza;
che in quanto ricevibile il ricorso va
quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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