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Numero d'incarto:
52.2002.1
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00001
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2001 di
contro
la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di
Stato, no. 6110, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________
avverso la decisione 7 novembre 2001 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un
mese;
vista la risposta 16 gennaio
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Alle 7.30
di venerdì 15 giugno 2001 a __________, __________ alla guida della propria
vettura è rientrato repentinamente tra due veicoli che stava sorpassando in
quanto in senso inverso stava sopraggiungendo un altro veicolo, creando così
pericolo al veicolo che seguiva, il quale doveva frenare bruscamente; in seguito
effettuava una manovra di sorpasso in prossimità di una curva. Per questi fatti
il 3 agosto 2001 la Sezione della circolazione giusta gli art. 34 cpv. 3 e 4,
35 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr e 10 cpv. 1 e 2 ONC gli ha inflitto una multa di
fr. 600.--, ponendogli a carico tassa di giustizia e spese per complessivi fr.
140.--. La risoluzione di multa non è stata impugnata.
B. Il 27
settembre 2001 la Sezione della circolazione ha informato il ricorrente di ravvisare
in questi accadimenti gli estremi per l'adozione di una misura amministrativa
di revoca della licenza di condurre, assegnandogli un termine per presentare
osservazioni. __________ ha quindi ammesso i fatti, adducendo che "era
in ritardo e doveva recarsi presso il cardiocentro … per delle analisi"
ed invocando la necessità professionale di condurre veicoli a motore, in quanto
è un fattorino che, dopo un incidente al piede, non può spostarsi in maniera
autonoma ma necessità di mezzi ausiliari. Il 7 novembre la Sezione della
circolazione in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr gli ha revocato la
licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese, autorizzando
comunque durante tale periodo la guida di ciclomotori.
C. Contro tale
decisione il 14 novembre 2001 __________ ha presentato ricorso al Consiglio di
Stato postulandone l'annullamento. Senza contestare i fatti, egli ha addotto la
necessità urgente di recarsi al Cardiocentro siccome nel salire in macchina per
recarsi al lavoro aveva percepito forti dolori al petto, analoghi a quelli
sentiti prima di un precedente infarto: egli stava cercando quindi di
raggiungere il più in fretta possibile un centro di soccorso. Ha poi ribadito
la necessità professionale di condurre veicoli a motore legata alle sue
difficoltà a spostarsi a piedi.
D. Il 18
dicembre 2001 l'esecutivo ha respinto il gravame, considerando che la fattispecie,
incontestata, rientrava nel campo di applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr e
non poteva essere considerata un caso di lieve entità sanzionabile con un
semplice ammonimento ai sensi della seconda frase di tale disposto.
E. Contro tale
decisione __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulandone
l'annullamento. Egli contesta la severità della sanzione alla luce delle circostanze
eccezionali in cui sarebbe avvenuta. Sostiene che si stava dirigendo il più in
fretta possibile al più vicino posto sanitario siccome spaventato dalle proprie
condizioni di salute. Il sorpasso, effettuato nell'unico rettilineo disponibile,
non avrebbe messo in pericolo altri veicoli. Si sarebbe comunque trattato di
un'infrazione per causa di forza maggiore.
F. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
-
Prima di
entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso
del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima legale del
provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
-
4.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 121 II 217 cons. 3a),
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non
ha impugnato la decisione di condanna inflittagli in sede penale, benché la
gravità dell'infrazione che gli veniva imputata e l'entità della multa inflitta
avrebbero dovuto fargli prevedere la possibilità che a suo carico venisse
pronunciata una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre
(tanto più che nel 1964 e nel 1965 era già stato oggetto di analoghe misure).
Egli del resto non contesta il rapporto di contravvenzione che, in effetti, ha
esplicato tutti gli effetti di legge, segnatamente quelli prodotti dalla
decorrenza dei termini d'impugnazione.
4.3. Nella presente impugnativa, così come
pure innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente non ha contestato i fatti,
limitandosi a sostenere di aver agito in stato di necessità.
Secondo l'art. 34 CP vi è stato di necessità
quando un fatto viene commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile la vita, se, nelle circostanze del caso, non si può
ragionevolmente pretendere che l'autore dell'atto agisse diversamente
rinunciandovi. Tale argomento, che avrebbe comportato la non punibilità di
__________ sul piano penale, non è peraltro mai stato sollevato nel procedimento
contravvenzionale, e non può quindi venire considerato nella presente procedura.
Abbondanzialmente si osserva che comunque non paiono essere dati e non sono in
nessun caso comprovati gli estremi per ammettere uno stato di necessità. Infatti
gli asseriti dolori al petto non sono confermati da prove di sorta, ed il
ricorrente li ha evocati per la prima volta solo davanti al Consiglio di Stato.
Inoltre, con le osservazioni 11 ottobre 2001 indirizzate alla Sezione della
circolazione, il ricorrente ha sostenuto che era in ritardo nel recarsi al
cardiocentro per delle imprecisate analisi (senza menzionare dolori o urgenze
mediche), mentre con il ricorso 14 novembre 2001 egli ha sostenuto che i dolori
sarebbero sopraggiunti mentre stava salendo in macchina per recarsi al lavoro
(e non per andare al cardiocentro) e che avrebbe allora cercato di raggiungere
un centro di soccorso, tesi ribadita col gravame qui in rassegna. La mancanza
di una tesi coerente e costante in corso di procedura mette in serio dubbio
l'attendibilità delle affermazioni del ricorrente. In atti, a parte le dichiarazioni
dell'interessato, pur essendovi abbondante documentazione medica, non vi è
nessun elemento che comprovi che egli nel corso del mese di giugno si sia
recato presso un centro medico o che abbia avuto disturbi di salute, tantomeno
dolori al torace. Appare inoltre inverosimile che di venerdì mattina alle 7.30
egli, sentendo dei dolori al torace mentre saliva in macchina a __________, sia
partito a rotta di collo per recarsi al cardiocentro quando a quell'ora non
avrebbe potuto arrivare a destinazione in un tempo ragionevolmente breve,
mentre proprio a __________ vi è la Clinica __________, dove sarebbe potuto
arrivare in pochi minuti ed il personale avrebbe potuto prestargli i primi
soccorsi e se del caso farlo elitrasportare in un centro specializzato in tempi
molto più brevi. Parimenti egli avrebbe potuto rientrare al domicilio per
chiamare i soccorsi e nell'attesa del loro arrivo poter se del caso ingerire
opportuni medicamenti. Alla luce di queste incongruenze le tesi ricorsuali non
appaiono credibili ed in ogni caso non è possibile ritenere che la corsa in
macchina potesse costituire l'unico modo per __________ per preservare la sua
vita a fronte di un temuto infarto. Al contrario il mettersi al volante in
quelle condizioni di accresciuto stress, che hanno indotto il ricorrente ad
assumersi al volante dei rischi straordinari e a violare le norme della
circolazione stradale (come egli stesso ammette), ha sicuramente costituito un
maggiore pericolo per il suo cuore, per la sua vita e per la sicurezza degli
altri utenti della strada ed ha costituito una scelta discutibile che non
rappresentava certo l'ultima ratio.
4.4. Per questi motivi non è in nessun caso
possibile ravvisare uno stato di necessità. Con l'infrazione commessa,
incontestata e sfociata in una condanna penale definitiva, il ricorrente ha sicuramente
violato le norme della circolazione compromettendo la sicurezza del traffico e
disturbando terzi, ciò che giustifica l'adozione di una misura amministrativa
nei suoi confronti ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. Il fatto che __________
non abbia mai contestato la manovra compiuta e che sostenga di averla effettuata
perché preso dalla paura per gli asseriti dolori e perché non vi sarebbe stata
altra possibilità di sorpasso oltre a quel rettilineo (e dagli atti risulta che
egli ha poi completato il sorpasso del secondo veicolo in prossimità di una
curva), a dispetto del tardivo tentativo dell'insorgente di negare in questa
sede di avere messo in pericolo terzi, lascia ritenere che la manovra sia stata
compiuta realmente in modo avventato al punto di essere ingiustificabile se non
in condizioni disperate (in concreto non comprovate). È quindi escluso che si
possa considerare il caso come di lieve gravità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2
seconda frase LCStr. Si giustifica quindi la pronuncia di una revoca della
licenza di condurre a titolo di ammonimento.
- L'insorgente
ha fatto valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi
professionali, legati anche alla sua difficoltà di deambulazione. A questo
proposito in ogni caso le necessità professionali in senso stretto possono
unicamente incidere sulla durata della revoca, ma non sulla natura del provvedimento
(ammonimento in luogo della revoca).
5.1. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto
di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno
professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio
di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe
maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue
necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una
valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata
della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).
5.2. Per l'insorgente la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai
sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua
situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente
obbligato a spostarsi sovente e che non possa camminare su distanze superiori
al chilometro per le ragioni addotte, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe
comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici, di un
ciclomotore o di altri mezzi ausiliari, di ricorrere all'aiuto di conoscenti
oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità
di impiego, per una durata temporale limitata.
5.3. In quanto esposto dall'insorgente, si
possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che
suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della
funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo
per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato,
possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato
in precedenza.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente e della colpa che
gli è imputabile, dei precedenti a suo carico comunque lontani nel tempo,
nonché del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso
stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di un mese
del provvedimento di revoca, limitato al minimo legale, appare sicuramente
conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. art. 6 CEDU, 34 CP, 16 cpv. 2 , 17 cpv.
1, 34 cpv. 3 e 4, 35 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 10 cpv. 1 e 2 ONC, 30 cpv. 2, 33
cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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