AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.97
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00097
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 marzo 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1017) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 30 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino angolano __________ è entrato in Svizzera il 29 novembre 1993, richiedendo
l'asilo. Il 25 febbraio 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la
sua domanda, ammettendolo tuttavia provvisoriamente fino al 25 febbraio 1997
nel canton Berna in virtù della situazione che regnava nel suo Paese d'origine.
b) Il 22 aprile 1996 il ricorrente ha
chiesto l'autorizzazione a trasferirsi nel nostro cantone per vivere presso
__________, cittadina austriaca titolare di un permesso di domicilio, che egli
aveva messo incinta. Il 18 luglio 1996 l'interessato ha ottenuto un nuovo
permesso provvisorio per il Cantone Ticino, valido fino al 24 febbraio 1997,
dopo che la sua compagna aveva ritirato la querela penale sporta nei suoi
confronti nell'aprile 1996 per truffa, appropriazione indebita ed ingiurie. Il
__________, __________ ha dato alla luce __________, di cui __________ ha riconosciuto
la paternità il 16 luglio precedente.
c) Il 23 agosto 1996 l'insorgente ha chiesto
alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di
un permesso di dimora annuale per stare vicino a __________ e a __________,
permesso che egli ha ottenuto il 10 ottobre 1996 e che si è visto in seguito
rinnovare fino al 18 luglio 1998. Il 27 agosto successivo il figlio
dell'interessato, cittadino austriaco, ha ottenuto un permesso di domicilio per
vivere con i genitori. Nel marzo 1997 è cessato il rapporto di convivenza del ricorrente
con __________ e il 6 luglio successivo egli è andato a vivere altrove.
d) Il 23 gennaio 1998 __________ è stato
ammonito dalla Sezione degli stranieri in quanto non versava regolarmente gli
alimenti al figlio ed aveva interessato i servizi di polizia, con l'avvertenza
che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in
esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
e) Con decreto d'accusa 4 maggio 1998 il
ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a 5 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetute
vie di fatto e danneggiamento ai danni di __________ nonché per circolazione
senza licenza di condurre.
B. Il 30
luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di __________
volta al rinnovo del suo permesso di dimora. L'autorità ha rilevato che
l'interessato, già minacciato di espulsione, era a carico dell'assistenza
pubblica, aveva interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie e
non versava gli alimenti a suo figlio dal 1° novembre 1996. Il dipartimento ha
infine ritenuto esigibile il suo rientro in Angola e che eventuali visite al
figlio potessero essere effettuate nell'ambito della normativa relativa ai turisti.
C. a) Con
giudizio 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione
dipartimentale, ritenendo che il ricorrente non adempisse più le condizioni per
ottenere la proroga del suo permesso di dimora, in quanto aveva cessato la
convivenza con la __________ e __________, denotava difficoltà di adattamento
all'ordinamento vigente in Svizzera ed era a carico dell'assistenza pubblica
unitamente a suo figlio. Secondo l'Esecutivo cantonale, data l'entità delle
prestazioni versate complessivamente fino a quel momento in suo favore (fr.
16'019.05) e di __________ (fr. 7'112.65), era insufficiente il rimborso di fr.
80.– mensili a partire dal novembre 1998. Per contro il Consiglio di Stato, nonostante
manifestasse seri dubbi sull'esistenza di un rapporto particolarmente stretto
tra padre e figlio, ha rinunciato ad approfondire la questione a sapere se
l'insorgente fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU. Ha comunque ritenuto
che il permesso potesse essergli in tutti i casi negato nell'ambito della ponderazione
degli interessi ai sensi del n. 2 della citata disposizione. Il Governo ha
infine considerato che un rientro dell'interessato in Angola non avrebbe reso
impossibile l'esercizio del suo diritto di visita, soggiungendo che, in virtù
della nazionalità di suo figlio, non gli sarebbe nemmeno preclusa la
possibilità di chiedere un permesso di dimora in Austria oppure in un altro
Paese dell'Unione europea.
b) Il 25 maggio 1999 il Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto
dall'interessato contro la predetta risoluzione governativa, ritenendo che non
fossero date le premesse per poter invocare l'art. 8 CEDU a causa della mancanza
di provate relazioni strette, intatte ed effettivamente vissute con __________.
c) Con sentenza 14 dicembre 1999 il
Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di
diritto amministrativo contro di esso inoltrato da __________ e rinviando la
causa al Tribunale cantonale amministrativo affinché la esaminasse nel merito.
L'alta Corte federale ha in sostanza ritenuto che il ricorrente fosse
legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, dopo che quest'ultimo aveva versato agli
atti lo scritto 25 giugno 1999 con cui il Servizio sociale di __________
dichiarava che il legame tra padre e figlio era intatto e reciproco.
d) Con decisione 28 marzo 2000 questo
Tribunale ha annullato la risoluzione governativa e ha rinviato gli atti
all'Esecutivo cantonale. Ha invitato il Consiglio di Stato a statuire
nuovamente sul ricorso dopo aver proceduto ad un'attenta valutazione degli interessi
pubblici e privati in presenza, tenendo conto del legame tra __________ e
__________ - se del caso approfondendolo - ed aggiornando nel contempo la verifica
circa la situazione economica del ricorrente e di suo figlio al fine di
accertare se essi sono sempre a carico dell'assistenza pubblica.
e) Il 6 marzo 2001 il Governo ha confermato
la risoluzione dipartimentale di non rinnovare il permesso di dimora a
__________. Gli accertamenti predisposti dall'Esecutivo cantonale hanno rilevato
che il ricorrente esercitava un diritto di visita limitato, non rimborsava più
il debito contratto e non versava gli alimenti a __________.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora. Ritiene che la decisione impugnata violi il
principio della proporzionalità. Rileva che i motivi per cui egli aveva
interessato le autorità giudiziarie e di polizia sono ormai lontani nel tempo e
pone in evidenza come, a partire dal marzo 2001, egli abbia ripreso a
rimborsare il debito contratto nei confronti dello Stato relativo all'anticipo
degli alimenti in favore di suo figlio. Indica che il __________ è diventato
padre di una bimba, __________, nata dall'unione con una cittadina irlandese
domiciliata in Svizzera dal 1991, che è sua intenzione riconoscerne la
paternità non appena avrà ottenuto diversi documenti da parte delle autorità
angolane. Sostiene infine che il suo rimpatrio non farà altro che compromettere
il suo legame affettivo con i suoi figli e che non ha alcuna possibilità di
ottenere un permesso di soggiorno in Austria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
merito all'ammissibilità del ricorso dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante sentenza prolata il 14 dicembre
1999 dall'alta Corte federale.
1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il diritto
al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura
che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato in base
all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di
tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 115 Ib 6, consid. 3).
-
3.1. In
concreto, le autorità inferiori hanno rimproverato a __________ - tra l'altro -
di aver interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e giudiziarie
penali. Sennonché la condanna a 5 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetute vie di fatto e
danneggiamento ai danni di __________ nonché per circolazione senza licenza di
condurre inflitta dal Procuratore pubblico al ricorrente con decreto d'accusa 4
maggio 1998, verte su fatti commessi nel 1997 che sono già stati posti a
fondamento della minaccia di espulsione del 23 gennaio 1998. Non si può nemmeno
rimproverare all'insorgente una violazione alla LStup, visto che il 1° luglio
1998 è stato emanato nei suoi confronti un decreto di non luogo a procedere;
ancor meno due querele e una denuncia penale, dato che si sono concluse con un
abbandono del procedimento (v. scritti 8 gennaio 2001 del Comando polizia
cantonale e 13 febbraio 2001 del Procuratore generale al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato).
3.2. Dal 1° novembre 1996, l'assistenza
sociale è dovuta intervenire nell'anticipo della pensione alimentare in favore
del figlio di __________. Al momento della decisione dipartimentale di rifiuto
del rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, l'ente assistenziale aveva
versato complessivamente fr. 6'008.05 per il mantenimento di __________,
continuava a intervenire mensilmente con fr. 301.15, ed aveva già avviato due
procedure esecutive per il recupero del credito, sfociate in seguito in attestati
di carenza beni a carico del ricorrente per complessivi fr. 3'328.– (v. scritti
16 luglio 1998 e 21 febbraio 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento alla Sezione degli stranieri rispettivamente al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato).
Dal canto suo, nel 1997 __________ era stato
anch'esso a carico dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 2'266.25 (v.
lettera 20 aprile 1998 dell'allora Ufficio dell'assistenza sociale alla Sezione
degli stranieri). Il rischio che l'insorgente e suo figlio dovessero ricorrere
all'aiuto dello Stato esisteva dunque sin dall'inizio. Come se non bastasse,
l'ente assistenziale è dovuto intervenire in favore di __________ e di
__________ anche durante le diverse fasi della procedura ricorsuale.
L'interessato ha ottenuto sussidi per sé fino al 1998, accumulando un debito di
fr. 15'056.05 senza mai effettuare rimborsi. Per quanto riguarda invece
__________, il 17 novembre 1998 il Dipartimento delle opere sociali e
__________ si sono accordati affinché quest'ultimo rimborsasse mensilmente fr.
301.15 per gli alimenti anticipati in favore di suo figlio e fr. 80.– a titolo
di arretrati. In questo senso, il ricorrente ha invero rimborsato nella misura
di fr. 5'950.55 il debito complessivo di fr. 15'736.40, riducendolo a fr.
9'785.85 (v. scritto 21 febbraio 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Tuttavia, il 12 aprile 2000 i
versamenti pattuiti sono cessati, fino al momento della decisione qui impugnata
(doc. F). È vero che l'insorgente è rimasto senza lavoro dal 18 maggio al 10
settembre 2000, ma è pur vero che in seguito, a parte un breve periodo tra il 5
e il 16 ottobre 2001, egli ha svolto un'attività lucrativa. Durante il suo
soggiorno nel nostro Paese, __________ non ha dunque reso verosimile di aver
fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per migliorare la
sua situazione economica ed evitare che suo figlio cadesse costantemente a
carico dell'assistenza pubblica, nonostante il ridotto contributo alimentare a
suo carico. Persiste dunque il rischio che __________, anche in futuro, debba
ricorrere all'assistenza per colpa di suo padre. Non porta a diversa conclusione
la nascita il __________ di __________, di cui il ricorrente sostiene di esserne
il padre (doc. D). Non è dato vedere come tale circostanza possa migliorare la
situazione economica di __________.
- 4.1. Per
quanto riguarda l'interesse privato del ricorrente al rinnovo del suo permesso
di dimora, segnatamente in merito alle relazioni con __________, il diritto di
visita può essere di regola esercitato anche quando il genitore vive
all'estero, adattandone se del caso la durata e la frequenza in virtù di tale
circostanza. Non è infatti necessario che il genitore al beneficio del diritto
di visita e suo figlio vivano nello stesso paese; si deve comunque tener conto
dell'intensità della relazione tra gli stessi e della distanza che li separa
(STF inedita 4 maggio 1994 in re D., consid. 3e).
4.2. __________ beneficia di un diritto di
visita limitato. Di regola, egli trascorre con suo figlio non più di tre ore
durante due sabati al mese presso il punto d'incontro di __________ a
__________. Durante le vacanze estive, quando la madre è assente con la propria
famiglia, il diritto di visita è sospeso (rapporto 7 febbraio 2001 del Servizio
sociale di __________ al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Pur riconoscendo
che la limitazione del suo diritto di visita dipende essenzialmente dalla
conflittualità che contraddistingue i rapporti tra il ricorrente e la madre di
__________, l'esito di queste visite dimostrano tutt'al più l'esistenza di una
relazione ordinaria tra padre e figlio. È innegabile che la partenza all'estero
dell'insorgente renderebbe l'esercizio del diritto di visita difficoltoso. Ciò
non creerebbe tuttavia ostacoli tali da renderlo impossibile nell'ambito di
soggiorni turistici, visto che può essere diversamente regolato a seguito delle
mutate circostanze (art. 273 cpv. 3 CC). In simili evenienze, l'interesse
privato del ricorrente a trattenersi nel nostro Paese non prevale su quello,
pubblico, al suo allontanamento. Inoltre, l'interessato non si trova da molto
tempo in Svizzera, non ha stretti legami con il nostro Paese dove non è
riuscito ad integrarsi, vista l'instabilità dei numerosi posti di lavoro
occupati, per lo più di natura temporanea. Fino alla decisione emanata dal dipartimento,
__________ ha beneficiato infatti di un regolare permesso di soggiorno soltanto
per due anni, permesso d'altronde accordatogli per vivere con __________ e la
madre di quest'ultimo. Alla luce di questi elementi, il rifiuto di prorogargli
il permesso, anche se incide sui diritti garantiti dall'art. 8 CEDU, non
impedisce in modo intollerabile l'esercizio del suo diritto di visita alla
prole.
Tale diritto può essere esercitato
dall'Angola, dal momento che il ricorrente non pretende che sia impossibile
risiedere nuovamente nel suo Paese d'origine. Non è quindi necessario esaminare
se egli possa soggiornare eventualmente in Austria o in un altro Paese dell'UE
a seguito della nazionalità di suo figlio.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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