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Numero d'incarto:
52.2001.89
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00089
Lugano
3 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n.
1007), che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 19 settembre 2000, rilasciata dal municipio di
__________ a __________ e __________ per la sopraelevazione della loro casa
d'abitazione (part. n. __________);
viste le risposte:
-
3 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
-
11 aprile 2001 di __________
e __________;
-
9 aprile 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione
monofamiliare, situata a __________, nella zona residenziale semiestensiva
(RSE; part. n. __________ RF). L'edificio è strutturato su due livelli, uno dei
quali parzialmente interrato.
Il 9 agosto 2000 __________ e __________
hanno chiesto al municipio il permesso di sopraelevare di un piano l'edificio,
modificando la scala d'accesso esterna.
Alla domanda si sono opposti due vicini, fra
cui il qui ricorrente __________, proprietario del fondo confinante verso N
(part. n. __________), che hanno contestato l'intervento dal profilo degli
indici d'occupazione e di sfruttamento, nonché delle distanze.
B. Con
decisione 19 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
le opposizioni dei vicini.
C. Con
giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata
dagli opponenti contro la licenza edilizia, confermandola alla condizione di
ridurre a due il numero dei posteggi previsti e di prelevare un contributo
sostitutivo per quelli mancanti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
costruzione rispettasse le distanze e rientrasse negli indici di d'occupazione
e di sfruttamento fissati per la zona RSE. Il corpo scale esterno non sarebbe
soggetto a distanze e non rientrerebbe nemmeno nel computo della superficie
edificata. La superficie dei locali del piano seminterrato non sarebbe invece
computabile come SUL, perché i vani non sarebbero abitabili.
D. Contro il
predetto giudizio governativo l'opponente __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla
controversa licenza.
Secondo il ricorrente, la scala esterna non
sfuggirebbe alle distanze dal confine e sarebbe computabile, al pari del
balcone, nell'indice di occupazione. Parametro, questo, che verrebbe disatteso.
Parimenti da computare come SUL sarebbero i
locali del seminterrato, che i resistenti avrebbero adibito ad uso abitativo.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i resistenti, che contestano in dettaglio le tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del ricorrente, già opponente e proprietario del fondo
contermine, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo, chiesto dal ricorrente per accertare
l'attuale utilizzazione dei locali del seminterrato, non appare invero atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai
fini del giudizio. Decisivo ai fini del computo della loro superficie nella SUL
non è l'utilizzazione effettiva, ma la loro idoneità ai fini di un uso
abitativo. Questione, questa, che può essere decisa sulla base delle tavole
processuali.
- 2.1.
Giusta l'art. 57 cpv. 1 lett. b NAPR di __________, applicabile alla zona residenziale
semi-estensiva RSE, le costruzioni devono rispettare una distanza di 4 m dai confini.
La facciata SW della costruzione dei
resistenti sorge a m 3.01 dal confine verso la part. n. __________ RF. La
costruzione non rispetta pertanto la distanza minima di 4 m dal confine
prescritta dalla norma succitata. Irrilevante è il fatto che all'interno della
fascia di terreno che separa facciata dal confine antistante è posto il corpo
formato dalla scala d'accesso.
2.2. Secondo l'art. 7 NAPR, edifici
preesistenti in contrasto con le norme sulle distanze dai confini e fra edifici
possono essere sopraelevati purché siano rispettate tutte le altre condizioni.
La norma introduce una facilitazione a
favore delle costruzioni esistenti in contrasto con il diritto, che, stando
all'art. 39 RLE, potrebbero altrimenti essere soltanto mantenute e riparate.
Controverso, in concreto, è il rispetto
degli indici, in particolare di quello d'occupazione.
- 3.1.
L'indice di occupazione è il rapporto espresso in per cento tra la superficie
edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 2 LE).
La superficie edificata è la proiezione
orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici
principali e accessori. Dal computo della superficie edificata sono esclusi i
cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto non siano chiuse su
uno o più lati, e le autorimesse interrate (art. 38 cpv. 3 LE).
L'esclusione delle sporgenze del tetto
(cornicioni e gronde) e delle pensiline d'ingresso dal computo della superficie
edificata è verosimilmente da ricondurre al fatto che si tratta di elementi che
non determinano ingombro (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38 LE, n.
1138). Non sono pertanto esclusi dal computo della superficie edificata i
balconi e i corpi sporgenti, ovvero tutti quegli elementi che determinano
ingombro e che per principio soggiacciono alle prescrizioni sulle distanze
(Scolari, op. cit., loc. cit., n. 1140).
3.2. In concreto, la superficie edificata
(mq 141.82) è stata calcolata deducendo la superficie delle rientranze
delle facciate SW e NE (m. 8.47 x 1.50 = mq 12.71; 5.32 x 1.50 = 7.98) dalla superficie
del rettangolo (m 16.25 x 10.00 = 162.50) che inquadra la costruzione. Sono
inoltre stati esclusi dal computo:
-
il corpo
scale esistente sulla facciata NE (m 4.20 x 1.90 = mq 7.98),
-
la nuova
rampa prevista dal progetto (m 2.60 x 1.90 = mq 4.94),
-
la parte di
balcone che sporge oltre il filo della facciata NW (m 0.6 x 6.20 = mq
3.72) e quella che assieme ad un'altra rampa di scale sporge oltre
il filo della facciata SW (m 1.00 x 4.00 = 4.00),
sporgenze, che occupano complessivamente una
superficie di mq 20.64.
Orbene, l'esclusione di queste sporgenze dal
computo della superficie edificata non si giustifica. Non si tratta infatti né
di sporgenze del tetto (cornicioni o gronde), né di elementi che possono essere
assimilati a costruzioni sotterranee siccome sporgenti meno di m 1.50 dal
terreno (art. 42 RLE).
Ne consegue che la superficie edificata
della costruzione esistente è di mq 162.46 (mq 141.82 + 20.64) e che
l'indice di occupazione è del 32.95%.
Superando in misura non trascurabile (+
2.95%) il massimo ammesso dalle norme di zona (30%) non sono quindi date le premesse
per concedere la facilitazione prevista dall'art. 7 NAPR. Già per questo motivo
il ricorso deve essere accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione
governativa che la conferma, siccome lesive del diritto.
-
Per quanto
concerne l'indice di sfruttamento, che secondo il ricorrente sarebbe superato a
seguito dell'utilizzazione abusiva dei locali del seminterrato a scopo abitativo,
è sufficiente rilevare che l'eventuale difformità, a differenza di quella
relativa all'occupazione, potrebbe essere facilmente corretta subordinando la licenza
ad adeguate condizioni, volte a rendere, oggettivamente, del tutto inabitabili
i vani in questione, seminterrati e dotati di piccole finestre munite di
sbarre.
-
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei resistenti in solido secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 57 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di
Stato (n. 1007);
1.2. la licenza edilizia 19 settembre 2000
rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr.
1'800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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