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Numero d'incarto:
52.2001.85
Data decisione, Autorità:
23.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00085
Lugano
23 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 di
entrambi patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 22 maggio
2000 contro la decisione 8/16 maggio 2000 con cui il municipio di __________
ha negato loro il rilascio della licenza edilizia concernente la formazione
di una terrazza esterna per l'esercizio pubblico al mapp. __________ di quel
comune (osteria __________);
viste le risposte:
-
3 aprile 2001 di
__________;
-
3 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
-
5 aprile 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato, in fatto e in diritto
che all'udienza 17 luglio 2001 il giudice
delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. il municipio
rilascia la licenza edilizia, d'accordo il signor __________;
- la licenza è
assoggettata agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12.04.2000, che vengono
inoltre precisati come segue:
partire
dal pavimento della terrazza;
- le
parti chiedono al Tribunale cantonale amministrativo di
accogliere
il ricorso 26.03.2001 conformemente all'accordo
di
cui ai punti 1 e 2 e di annullare il giudizio governativo
nella
sua totalità;
- i
ricorrenti rinunciano a qualsiasi indennità per ripetibili".
che i ricorrenti hanno dichiarato all'udienza
stessa di accettare la proposta;
che anche il municipio di __________ e
l'opponente, __________, hanno parimenti comunicato al Tribunale di accettare
la transazione, con scritti del 2 agosto rispettivamente 25 luglio 2001;
che nulla osta, a questo punto, dal profilo
del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso
conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;
che il Tribunale rinuncia al prelievo di una
tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 21 LE, 22 LPT, 67, 70 LALPT, 1, 7,
25 LPAmb, 7 OIF, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto conformemente alla transazione conclusa dalle parti;
§. La
risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di Stato e la
decisione del municipio di __________ 8/16 maggio 2000 sono integralmente
annullate;
§§. Gli
atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché rilasci la licenza edilizia,
assoggettandola agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12 aprile 2000 e
precisati al punto 2 della transazione; il municipio è altresì tenuto a
regolare la procedura relativa all'approvazione di dettaglio della parete schermante
imposta nell'avviso dipartimentale.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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