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Numero d'incarto:
52.2001.8
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00008
Lugano
12 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2001 di
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 dicembre 2000 della delegazione del
Consorzio depurazione acque di Mendrisio e dintorni (CDAM) che delibera al consorzio
__________ un mandato di progettazione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1.
aprile 1998 il CDAM ha invitato 11 studi d'ingegneria civile a partecipare ad
un concorso per l'elaborazione di un concetto globale IDA - rete canalizzazioni
consortili; a titolo di criterio di aggiudicazione il committente si riservava
"di attribuire l'eventuale mandato al miglior offerente se così parrà e
piacerà"; all’invito era allegato un capitolato delle prestazioni
previste;
che nel
termine di scadenza fissato dal bando sono pervenute al CDAM quattro offerte,
fra cui quelle del consorzio __________ (fr. 631'035.50) e quella degli
ingegneri qui ricorrenti, costituitisi in un consorzio denominato __________
(fr. 651'780.--);
che con decisione 21 dicembre 2000 la
delegazione del CDAM ha affidato il mandato di progettazione al consorzio
__________, che aveva inoltrato l'offerta più bassa;
che contro questa decisione i ricorrenti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti rimproverano in sostanza
al CDAM di non aver esperito la procedura di pubblico concorso prescritta
dall'art. 12 CIAP, applicabile alla fattispecie;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il CDAM ed il consorzio __________, ravvisando nell’eccezione
sollevata dagli insorgenti una palese violazione del principio della buona
fede;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP; oggetto della delibera impugnata è invero una prestazione di servizio
(art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP), che supera chiaramente il valore soglia fissato
dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti,
partecipanti sconfitti al concorso ad invito indetto dal CDAM, è certa;
che in quanto concorrenti essi appartengono
infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione
si distingue da quella degli altri membri della collettività a causa
dell'intensità del rapporto che la lega all'oggetto del provvedimento impugnato;
che avendo il committente preferito un’altra
offerta, i ricorrenti sono inoltre portatori di un interesse personale, attuale
e concreto a dolersi della delibera per il pregiudizio effettivo che questa
arreca loro;
che il fatto che i ricorrenti si dolgano di
un'irregolarità procedurale suscettibile di ledere soltanto gli interessi dei
professionisti che non sono stati invitati al concorso nulla toglie alla
legittimità del loro interesse;
che in quanto rivolta contro la decisione di
aggiudicazione e non contro l'atto con cui la delegazione del CDAM ha risolto a
suo tempo di indire un concorso ad invito, l'impugnativa è senz'altro
tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP e 13 PAmm);
che il ricorso è dunque ricevibile in
ordine;
che i fatti salienti sono pacifici; il
giudizio può dunque essere reso sulla base degli atti, senza dar seguito alla
generica richiesta di prove avanzate di ricorrenti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 12 CIAP sono applicabili i
seguenti tipi di procedura:
"a) il
pubblico concorso, con cui il/la committente mette pubblicamente a concorso la
commessa prevista e tutti gli/tutte le offerenti possono presentare un'offerta;
b ) la procedura selettiva, con cui il/la committente mette pubblicamente
a concorso la commessa prevista. Tutti gli/ tutte le offerenti possono
presentare una domanda di partecipazione. Il/la committente stabilisce, in base
ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un'offerta (...);
c) incarico
diretto con cui il/la committente aggiudica una commessa direttamente, senza
bando di concorso";
che il CIAP non prevede altri tipi di
procedura; in particolare, non prevede il concorso ad invito, ovvero un tipo di
gara, in cui il committente sceglie preventivamente i partecipanti sulla base
di criteri che di regola non rispondono al principio della trasparenza;
che il principio della buona fede vale anche
in ambito procedurale (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 79 B I seg; Rhinow Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che le regole delle buona fede obbligano in
particolare i partecipanti ad un concorso ad eccepire senza indugi le
irregolarità procedurali che rilevano o che omettono per negligenza di rilevare;
che il concorrente che partecipa senza
riserve ad una gara viziata da irregolarità procedurali facilmente rilevabili
perde il diritto di prevalersene in sede di ricorso contro un'aggiudicazione a
lui sfavorevole (RDAT 1999 II pag. 130 seg.);
che, contrariamente a quanto assume il
consorzio __________, la controversa aggiudicazione scaturisce da un concorso
ad invito e non da un incarico diretto ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. c
CIAP;
che, contrariamente a quanto sostiene il
CDAM, il fatto che il CIAP, a differenza della LAPub, non preveda una procedura
particolare per il conferimento dei mandati di progettazione non significa che
queste prestazioni di servizio possono essere aggiudicate prescindendo da
qualsiasi regola di procedura; significa soltanto che anche queste commesse
devono essere aggiudicate secondo uno dei tre tipi di procedura previsti
dall'art. 12 CIAP;
che non rientrando nelle ipotesi procedurali
previste dall'art. 12 cpv. 1 CIAP, la decisione con cui la delegazione del CDAM
ha invitato un certo numero di professionisti di suo gradimento ad inoltrare
offerte per un mandato di progettazione si poneva in contrasto con il diritto
applicabile;
che i ricorrenti hanno omesso di eccepire
questa violazione di legge, contestando immediatamente l'irritualità del tipo
di gara scelto dalla delegazione del CDAM: non solo non hanno impugnato la
relativa decisione, ma vi si sono adagiati, inoltrando la propria offerta senza
formulare la benché minima riserva;
che gli insorgenti hanno eccepito la
predetta irregolarità procedurale soltanto nell'ambito del ricorso interposto
contro la decisione della delegazione del CDAM di deliberare il mandato di
progettazione al consorzio __________;
che l'eccezione, oltre che tardiva, è
palesemente contraria alle regole della buona fede; omettendo di rilevare il
difetto al momento in cui hanno inoltrato la loro offerta, i ricorrenti si sono
preclusi il diritto di eccepirlo nell'ambito dell'impugnativa interposta contro
la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 12, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 33
DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 800.-- al consorzio __________ e fr. 800.-- al CDAM
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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