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Numero d'incarto:
52.2001.76
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00076
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della
contro
la risoluzione 20 febbraio 2001 (n. 876) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 18 gennaio 2000 dell'insorgente
avverso la decisione su reclamo 7 gennaio 2000 con cui il dipartimento delle
istituzioni, sezione degli enti locali, ha stabilito il contributo al fondo
di aiuto patriziale dovuto dalla ricorrente per l'anno 1999;
viste le risposte:
-
16 marzo 2001 del
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali;
-
10 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, in
applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LOP, in data 13 dicembre 1999 la sezione
degli enti locali del dipartimento delle istituzioni ha determinato in fr.
1'369,95 il contributo della ricorrente al fondo di aiuto patriziale per l'anno
1999;
che,
statuendo dietro reclamo dell'insorgente, con decisione 7 gennaio 2000 la
menzionata autorità ha ridotto il contributo a fr. 503.--;
che, con risoluzione 20 febbraio 2001, il
Governo ha respinto il ricorso inoltratogli dall'insorgente contro la decisione
su reclamo;
che, con gravame 8 marzo 2001, la __________
insorge davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo;
che, ai fini del giudizio, non appare
necessario riassumere i motivi e le domande della ricorrente;
che il Consiglio di Stato e la sezione degli
enti locali hanno domandato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una
istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza
(art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni
di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60
cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale
cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo
e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che, di conseguenza, le decisioni del
Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al
Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, nessuna norma di legge
prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la
decisione con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali,
determina il contributo dovuto dai singoli patriziati al fondo di aiuto
patriziale in applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LOP (cfr. anche art. 1,
da 19 a 23 e 32 RALOP);
che di conseguenza il ricorso si appalesa
irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
conoscere le contestazioni mosse dall'insorgente avverso la risoluzione governativa,
la quale risulta pertanto essere definitiva (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che alla detta conclusione non osta
evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia
indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la
competenza delle autorità è infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm);
che l'erronea indicazione del rimedio di
diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia alla
ricorrente di essere sollevata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28
PAmm);
visti gli art. 2, 3, 28, 55, 60 PAmm, 27 LOP;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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