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Numero d'incarto:
52.2001.70
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00070
Lugano
16 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 marzo 2001 di
patr. dallo st. leg. __________
contro
la risoluzione 14 febbraio 2001 (n. 748) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 20 novembre 2000 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato
rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino turco di etnia curda __________ è entrato in Svizzera nel luglio 1989
depositando una domanda d'asilo. Nel 1993, l'interessato ha ritirato l'istanza
in quanto aveva ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio
celebrato il __________ del medesimo anno a __________ con la cittadina
elvetica __________. Dalla loro unione è nato __________. Durante il suo
soggiorno in Svizzera, il ricorrente è stato a più riprese disoccupato. Nel
settembre 1996, il figlio dell'insorgente ha dovuto ricorrere all'assistenza
sociale per ottenere l'anticipo degli alimenti che il padre non gli versava. Il
30 ottobre 1997 __________ ha divorziato dalla moglie __________.
B. a) Con
decisione 6 maggio 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad
ottenere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio in Svizzera, negandogli
nel contempo il rinnovo del suo permesso di dimora. In estrema sintesi,
l'autorità ha rilevato che l'interessato era divorziato e non versava gli alimenti
al figlio.
b) Il 20 ottobre 1999, il Consiglio di Stato
ha evaso il ricorso di __________ "ai sensi dei considerandi". Il
Governo, visto che il ricorrente aveva trovato lavoro quale aiuto cuoco, gli ha
concesso un'ultima possibilità per soggiornare in Ticino a condizione (art. 5
cpv. 1 LDDS) di tenere un comportamento irreprensibile, di versare i contributi
di mantenimento a suo figlio e di estinguere in tempi ragionevoli il debito di
circa fr. 18'000.– che egli aveva contratto nei confronti dell'assistenza
pubblica, in gran parte a causa del mancato pagamento degli alimenti a
__________. L'Esecutivo cantonale ha quindi ammonito __________ ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 ODDS. Il permesso di dimora del ricorrente è stato infine
rinnovato fino al 6 novembre 2000.
C. Il 20
novembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la
domanda di __________ volta alla proroga del suo permesso di dimora in quanto,
nonostante l'ammonimento, egli non aveva rispettato le condizioni postegli
nella risoluzione governativa del 20 ottobre 1999.
D. Adìto il 30
gennaio 2001 da __________, il 14 febbraio successivo il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il suo ricorso. Il Governo ha considerato tardivo il gravame,
in quanto inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo abbondanziale,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse da respingere nel
merito, poiché il ricorrente era rimasto nuovamente disoccupato poco dopo aver
ottenuto il rinnovo del suo permesso di dimora, continuava a non versare gli
alimenti al figlio e non aveva estinto il debito contratto nei confronti
dell'assistenza pubblica.
E. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame - l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Secondo
l'insorgente, la mancata notifica della risoluzione dipartimentale avrebbe violato
il suo diritto di essere sentito e la decisione del Consiglio di Stato sarebbe
viziata da formalismo eccessivo. Sostiene di essere stato impedito a ritirare
la raccomandata in quanto non aveva ricevuto l'avviso di ritiro, probabilmente
a causa di un errore del funzionario postale (omissione nel recapitarlo oppure
consegna nella bucalettere o casella postale di un altro destinatario). Ritiene
in ogni caso che il termine per ricorrere decorresse a partire dal 25 gennaio
2001, momento in cui egli aveva preso conoscenza del provvedimento adottato
dall'autorità di prime cure. Nel merito, contesta che siano adempiuti i
requisiti per non rinnovargli il suo permesso di dimora e ritiene che il suo
allontanamento dal territorio cantonale violi l'art. 8 CEDU e pregiudichi le
sue relazioni con suo figlio. Con istanza pedissequa al gravame, postula
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Turchia
alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei
cittadini turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di
un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Sennonché, __________ non può prevalersi
della menzionata disposizione legale, in quanto il suo matrimonio con
__________ è durato meno di cinque anni.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona risiedente nel nostro paese e titolare di un
permesso di domicilio o della cittadinanza elvetica, può invocare a protezione
della propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal
caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà
dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 LALPS. Ci si può invero chiedere se __________ possa richiamarsi
all'art. 8 CEDU a seguito del suo legame con suo figlio __________, il quale
possiede la cittadinanza elvetica. Vi sono in effetti dubbi sul fatto che egli
intrattenga una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con lo
stesso, dal momento che egli continua a non versare a quest'ultimo i contributi
alimentari cui era tenuto in virtù della convenzione sulle conseguenze
accessorie al divorzio omologata il 30 ottobre 1997 dal Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano. Sia come sia, il quesito non necessita
di essere approfondito. In effetti, il gravame va respinto nel merito per i
motivi che verranno esposti nel considerando 2.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è
dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda
diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge
sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la decisione 20
novembre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi
e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno
stesso al domicilio del ricorrente (via __________, c/o la ex moglie
__________, a __________), il quale non l'ha ritirata durante il periodo di
giacenza di 7 giorni, dal 21 al 28 novembre successivo. L'invio è pertanto
stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno
quindi iniziato a decorrere il 29 novembre 2000, equivalente al giorno successivo
il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 13
dicembre 2000 (v. art. 2.3.6 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della
posta, stato al luglio 2000; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata
Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti
ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se
non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane
depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la decisione di non rinnovare
a __________ il permesso di dimora adottata dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 14 dicembre 2000. Il ricorso al
Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 30 gennaio 2001 era dunque
manifestamente tardivo. A ragione il Governo ha pertanto dichiarato
irricevibile il gravame. Posto che il mittente ha documentato le proprie
affermazioni, appare invero poco credibile un errore da parte del funzionario
postale. In questo senso, spettava al ricorrente fornirne la prova,
rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro fosse formalmente carente (SJ
1999 I 145 consid. 2c). Orbene, l'insorgente non fornisce alcun elemento in
questo senso. Del resto, dall'incarto risulta come non sia la prima volta che
il ricorrente non ritira gli invii per posta raccomandata della Sezione dei permessi
e dell'immigrazione.
-
Il
Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame
inoltratogli da __________ e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il
ricorso in esame, nella misura in cui è ammissibile, va perciò respinto.
-
Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene
priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin
dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino turco, è
tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 2001
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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