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Numero d'incarto:
52.2001.69
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00069
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 marzo 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1/19 febbraio 2001 con cui il comitato
esecutivo del consiglio di __________ ha deliberato alla , le opere
da pittore interne ed esterne concernenti l'aula polivalente nell'ambito dei
lavori di ampliamento dell';
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 3
ottobre 2000 la __________ (__________) ha messo a pubblico concorso le opere
da pittore interne ed esterne dell'aula polivalente nell'ambito dei lavori di ampliamento
dell'università in applicazione delle disposizioni del Concordato Intercantonale
sugli Appalti Pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; concorso no. 24, pubbl. nel
foglio ufficiale del __________, pag. __________ seg.). Al concorso hanno preso
parte 15 ditte, fra cui la ricorrente __________, con un'offerta di fr.
44'980.75, e la resistente __________, con un'offerta di fr. 33'627.70.
b) Con
decisione 15/18 dicembre 2000, il consiglio della __________ ha escluso dalla
gara la __________ e deliberato i lavori alla ditta __________. L'esclusione
della __________ è stata giustificata con il mancato adempimento dei criteri di
idoneità richiesti e con il fatto che al momento della pubblicazione del
concorso la ditta non era firmataria del CCL. Tale decisione è tuttavia stata
annullata da questo Tribunale, adito da __________, con sentenza 29 gennaio
2001. In quel giudicato, noto alle parti, il Tribunale ha ritenuto, da un lato,
che il bando del concorso indetto dalla __________ non stabiliva alcun criterio
di idoneità; dall'altro che la sottoscrizione di un CCL non costituiva un
requisito per l'aggiudicazione: bastava invece, a questo scopo, che il
concorrente ne rispettasse il contenuto. Il Tribunale ha pertanto disposto la
retrocessione degli atti al committente per una nuova delibera.
c) Con decisione 1/19 febbraio 2001 il
comitato esecutivo del consiglio della __________ ha aggiudicato i lavori alla
__________.
B. a) Con
ricorso 2 marzo 2001 la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro la menzionata aggiudicazione, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente eccepisce, in primo luogo, l'assenza di motivazione della
decisione impugnata. Rimprovera poi alla __________ di non aver verificato se
la __________ sia in grado di far fronte agli oneri sociali. Sostiene, in
seguito, che l'offerta inoltrata dalla deliberataria sia sottocosto. Afferma,
da ultimo, che la delibera sia altamente lesiva dei criteri di aggiudicazione
sanciti al § 28 delle direttive d'esecuzione del CIAP e dal bando di concorso.
b) La __________ e la __________ hanno
postulato la reiezione dell'impugnativa.
c) Con presa di posizione 12 maggio 2001
l'insorgente ha confermato al Tribunale di voler mantenere il gravame,
ribadendone le censure.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 CIAP e
4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al
CIAP del 6 febbraio 1996, DLCIAP). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 4 cpv. 2 DLCIAP, 43
PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 4 cpv. 2 DLCIAP, 18 cpv. 1
PAmm).
-
2.1. Il
CIAP regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione
delle loro commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 CIAP). Esso intende armonizzare le
norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo
e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera (art. 1 cpv. 2
CIAP). I suoi obiettivi sono, in particolare (art. 1 cpv. 2 CIAP): promuovere
un'efficace concorrenza tra gli offerenti (lett. a), garantire la parità di
trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale (lett.
b); assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione (lett. c),
consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (lett.
d). In quest'ottica l'art. 11 CIAP pone i seguenti principi generali di
aggiudicazione: non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti
(lett. a), concorrenza efficace (lett. b), divieto di negoziare le offerte
presentate (lett. c); rispetto delle norme di ricusa (lett. d), osservanza
delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle
condizioni di lavoro (lett. e), parità di trattamento tra uomo e donna (lett.
f), trattamento confidenziale delle informazioni (lett. g).
2.2. La
promulgazione delle disposizioni d'esecuzione del CIAP spetta ai Cantoni (art.
3 CIAP). Tali disposizioni devono garantire tra l'altro, per quanto qui
interessa, adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione
all'offerta più economicamente più vantaggiosa (art. 13 lett. f CIAP) ed
inoltre la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione
(art. 13 lett. h CIAP). Nel nostro Cantone le direttive d'esecuzione (DirCIAP)
sono state approvate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo 6
novembre 1996. Circa il loro contenuto si dirà, per quanto necessario, nel
seguito.
- La
ricorrente eccepisce, anzitutto, l'assenza di motivazione della decisione di aggiudicazione
1/19 febbraio 2001.
3.1. Com'è appena stato illustrato le
disposizioni cantonali d'applicazione del CIAP devono garantire che la
decisione di aggiudicazione sia brevemente motivata (art. 13 lett. h CIAP). Quest'obbligo
viene atteso mediante la pubblicazione dell'aggiudicazione sul foglio ufficiale
cantonale, la quale indichi il tipo di procedura impiegata, l'oggetto e
l'entità della commessa, il nome e l'indirizzo del committente, la data dell'aggiudicazione,
il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, l'importo dell'aggiudicazione o i valori
dell'offerta più bassa e più alta di cui ha tenuto conto nella procedura di
aggiudicazione (§ 30 cpv. 1 DirCIAP). Giusta il § 30 cpv. 2 Dir CIAP, su
richiesta, il committente comunica inoltre agli offerenti i motivi essenziali
della loro esclusione (più corretta è la versione tedesca delle direttive, che
parla di "Nichtberücksichtigung") dall'aggiudicazione.
3.2. In concreto, con lettera 19 febbraio
2001 la __________ ha semplicemente comunicato alla __________ di aver
deliberato i lavori in rassegna alla __________. Anziché chiedere le ragioni di
tale scelta in applicazione del § 30 cpv. 2 DirCIAP, la __________ ha inoltrato
ricorso contro la decisione dinanzi a questo Tribunale. Rispondendo alle
censure sviluppate nel gravame la __________ ha, in sostanza, atteso
all'esigenza di motivare - su richiesta - la decisione. Il Presidente del
Tribunale ha indi offerto alla ricorrente, che non aveva nemmeno chiesto di
poter replicare, la possibilità di prendere posizione sull'oggetto (cfr.
scritto 12 maggio 2001). Non sussiste quindi alcun difetto di motivazione della
decisione impugnata rispettivamente il diritto di essere sentito
dell'insorgente è stato pienamente ossequiato; va semmai rilevato che l'anomala
situazione appena descritta è stata cagionata dall'indebito agire della
ricorrente, la quale non potrebbe di conseguenza nemmeno essere ammessa a denunciarla.
-
L'insorgente
rimprovera poi alla __________ di non aver verificato se la __________ sia in
grado di far fronte agli oneri sociali. La censura dev'essere respinta. Può
difatti essere escluso dalla gara solo chi non ha pagato le imposte e gli oneri
sociali (§ 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP). Ora, la resistente non versa in questa situazione.
-
sostiene, in seguito, che l'offerta inoltrata dalla deliberataria sia sotto
costo. Anche questa censura, che tra l'altro risulta in palese contraddizione
con quella che verrà esaminata al consid. 6 che segue, va tuttavia disattesa.
In effetti, analogamente alla legge federale sugli acquisti pubblici del 16
dicembre 1994, applicabile in particolare all'amministrazione generale della
Confederazione, il CIAP e le DirCIAP non prevedono l'esclusione delle offerte
sotto costo. Il perseguimento di questo principio, ancorato in numerose
legislazioni cantonali (cfr. anche l'art. 20 lett. o dell'appena abrogata legge
sugli appalti del 12 settembre 1978, che non è più stato ripreso nella nuova
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001, in vigore dal 1 maggio
u.s.), ha del resto sempre creato difficoltà nell'applicazione pratica (Nicolas
Michel, Droit public de la construction, Friborgo 1996, n. 1952 segg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 476 e relativo
rinvio a n. 468; Messaggio del Consiglio di Stato concernente l'adozione della
legge sulle commesse pubbliche del 28 ottobre 1998, pag. 6). Viene in tal modo
aperta la possibilità per il committente di aggiudicare la commessa anche al
concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, sintanto che la sua
offerta risponde ai criteri oggettivi di aggiudicazione (cfr. RDAT I-2000 n. 4
consid. 2.2.; I-1998 n. 49 consid. 3.4.; Tercier, La libéralisation du marché
de la construction, pubbl. in Journées du droit de la construction 1997,
Friborgo 1997, vol. I, pag. 24). Presupposto quest'ultimo che nella fattispecie
è senz'altro soddisfatto, come verrà spiegato al consid. 6 che segue,
indipendentemente dall'importo dell'offerta della resistente.
- L'insorgente
sostiene, da ultimo, che la delibera sia altamente lesiva dei criteri di
aggiudicazione sanciti al § 28 DirCIAP e dal bando di concorso. A torto, però.
6.1. Il §
28 cpv. 1 DirCIAP stabilisce che la commessa è aggiudicata all'offerente che
presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del
rapporto prezzo/prestazione. In questo ambito, oltre al prezzo, possono in
particolare modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità,
termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia,
conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività, infrastruttura.
6.2. In concreto, il capitolato d'appalto
stabilisce che le opere vengono deliberate al miglior offerente, tenuto conto
dei seguenti criteri di aggiudicazione, elencati in ordine di priorità:
"1. La __________ (n.d.r.: il committente) si riserva un
margine di delibera tra l'importo dell'offerta minore (100%) e l'offerta minore
più 5% (105%);
-
attendibilità
e convenienza dell'offerta;
-
struttura e
organizzazione dell'azienda."
(cfr. capitolo
CPN 102, Condizioni, Informazioni e disposizioni particolari, cifra R 192, pag.
3).
Il capitolato non fissa invece dei criteri
di idoneità che, com'è d'uopo, devono essere chiaramente distinti da quelli di
aggiudicazione. Com'è stato spiegato nella sentenza 29 gennaio 2001 (consid.
3.2.), nota alle parti, anche la struttura e l'organizzazione dell'azienda sono
state inserite fra i criteri di aggiudicazione e sono pertanto impiegate, nella
fattispecie, quale elemento di valutazione nella determinazione dell’offerta
più vantaggiosa. Non sono invece finalizzate ad una verifica preventiva
dell'idoneità dei concorrenti, da esperire sulla base di parametri prestabiliti.
6.3. Entro il termine fissato dal bando di
concorso alla __________ sono pervenute 15 offerte. La più a buon mercato era
quella della __________, di fr. 30'028,40, seguita da quella della resistente,
di fr. 33'627,70 e dall'offerta della ricorrente, di fr. 44'980,75.
Con decisione 15/18 dicembre 2000, il
consiglio della __________ ha escluso dalla gara tanto la __________ che la
__________ e deliberato i lavori alla ditta __________. L'aggiudicazione è
tuttavia stata annullata da parte del Tribunale, adito da __________, previo
accertamento dell'indebita esclusione di quest'ultima società, mediante la più
volte citata sentenza 29 gennaio 2001, attraverso la quale il Tribunale ha
disposto la retrocessione degli atti alla __________ per una nuova delibera. La
continuazione della gara è pertanto circoscritta a due soli concorrenti, ossia
__________ e __________. La __________ ha difatti accettato la decisione circa
la sua esclusione e la delibera dei lavori alla __________. Al pari di tutti
gli altri concorrenti che non hanno impugnato la delibera 15/18 dicembre 2000,
quella società non può pertanto beneficiare dell'annullamento
dell'aggiudicazione e, di conseguenza, essere considerata ai fini della nuova
delibera (cfr. GAAC 1998/62.80, pag. 799 segg., consid. 3c; RDAF 2000 I , 331
segg., consid. 2a). A torto, quindi la ricorrente pretende insistentemente che,
semmai, l'aggiudicazione avrebbe dovuto favorire la __________.
L'offerta
inoltrata dalla __________, da quel momento minor offerente nella gara, è
pertanto nettamente inferiore rispetto a quella della ricorrente __________,
che la supera del 33,76%. Rispettando il principio della priorità del criterio
dell'offerta più bassa, ancorato nel capitolato d'appalto, la __________ ha aggiudicato
i lavori alla __________. La delibera appare dunque ossequiosa dei criteri di
aggiudicazione fissati dal committente nei documenti del concorso e, di
riflesso, delle disposizioni del CIAP e delle DirCIAP su cui questi si fondano.
A tal punto che nemmeno l'insorgente accampa un qualche specifico motivo atto
ad invalidarla. L'offerta di __________ deve dunque essere considerata la più
vantaggiosa sotto l'aspetto economico ai sensi dell'art. 13 lett. f CIAP e § 28
cpv. 1 DirCIAP.
- L'impugnata
delibera, per finire, non viola il CIAP o le DirCIAP (art. 16 cpv. 1 CIAP). Il
gravame, infondato, deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale deve inoltre
essere condannata a rifondere alla resistente, assistita da un legale, delle adeguate
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1,4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17 CIAP,
4 del decreto legislativo di adesione, § 5, 24, 25, 27, 28 delle direttive di
esecuzione, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico della ricorrente, la quale è altresì
condannata a rifondere a __________ identico importo per ripetibili.
-
La presente
decisione è definitiva.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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