AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.438
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00438-439-440-441
Lugano
10 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 7 dicembre 2001 di
- __________
- __________
- __________
- __________
(tutti patr. da: avv. __________),
contro
la decisione 21 novembre 2001 dell'Ufficio della
protezione civile e della difesa integrata che aggiudica alla ditta
__________ la fornitura di 740 giacconi per il distaccamento d'intervento in
caso di catastrofe;
viste le risposte:
-
18 dicembre 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
20 dicembre 2001 della
__________;
-
21 dicembre 2001 del
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio della protezione civile e della difesa
integrata;
ai ricorsi sub a) b) c) d)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
ottobre 2001 l'Ufficio della protezione civile e della difesa integrata (UPCDI)
ha invitato undici ditte del ramo ad allestire un'offerta per la fornitura di
740 giacconi per il distaccamento d'intervento in caso di catastrofe (DICC).
All'offerta avrebbe dovuto essere allegata la seguente documentazione:
a) la dichiarazione che la
scadenza prevista per la fornitura verrà rispettata (comanda fine novembre 2001
- fornitura gennaio/febbraio 2002);
b) la garanzia di fornitura e prezzo per
minimo 10 anni;
c) dichiarazioni,
comprovanti l'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti contributi:
-
AVS/AI/IPG
-
SUVA o istituto analogo
-
Assicurazione perdita di
guadagno in caso di malattia
-
Cassa pensioni (LPP)
-
Imposte alla fonte
-
Imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato, ossia definitive, in quanto scaduti i termini
di reclamo;
d) l'elenco dei lavori
eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona
esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il
luogo d'esecuzione;
e) l'importanza dei lavori
che l'offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione
sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione delle
commesse.
I concorrenti
erano inoltre tenuti a fornire "un campione del giaccone DIC più simile
possibile alla scheda tecnica allegata, eseguito nella misura L".
L'invito precisava infine che la commessa
sarebbe stata aggiudicata a favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata
sulla scorta dei seguenti criteri, indicati in ordine d'importanza e secondo la
seguente ponderazione:
-
prezzo 40%
-
qualità 30%
-
estetica 30%
B. Nel termine
assegnato sono pervenute al committente le seguenti offerte:
-
__________ fr.
213'392.30
-
__________ fr.
203'041.20
-
__________ fr.
95'509.00
-
__________ fr.
229'317.00
-
__________ fr.
210'774.94
-
__________ fr.
267'536.00
-
__________ fr.
143'323.00
Alle offerte delle ditte __________,
__________ e __________ non era allegato il modello di campione richiesto.
C. In sede di
valutazione delle offerte, l'UPCDI ha assegnato la nota 6 al prezzo più basso e
4 a quello più alto, graduando proporzionalmente i prezzi intermedi secondo la
seguente formula:
(prezzo più basso - prezzo più alto) : 20 = 0.1 punti
Il criterio della qualità è invece stato
suddiviso in due sottocriteri: tenuta (70%) e peso (30%),
applicati secondo le seguenti scale:
Tenuta 70%
Peso
bar
nota
g/m2
nota
7
6
120
6
6
5
140
5
5
4
160
4
180
3
200
2
Analogamente, anche per l'estetica sono
state attribuite note da 4 a 6.
Applicando i parametri suindicati, l'UPCDI
ha allestito la classifica riprodotta qui appresso sotto forma di tabella:
DITTA
Prezzo 40%
Qualità 30%
Estetica 30%
totale
punti
nota
punti
nota
Punti
nota
punti
4.6
184
4.0
120
4.0
120
424
4.7
188
3.4
102
1.0
30
320
6.0
240
5.1
153
4.5
135
528
4.4
176
4.0
120
4.0
120
416
4.7
188
4.0
120
4.0
120
428
4.0
160
4.2
126
5.5
165
451
5.5
216
4.0
120
4.5
135
471
La nota assegnata per la qualità è scaturita
dalla seguente applicazione dei sottocriteri della tenuta (70%) e del peso
(30%):
DITTA
tenuta 70%
peso 30%
totale
punti
bar
nota
punti
g/m2
nota
punti
5
4.0
280
160
4.0
120
400
5
4.0
280
208
2.0
60
340
7
5.5
385
160
4.0
120
505
5
4.0
280
160
4.0
120
400
5
4.0
280
160
4.0
120
400
5
4.0
280
155
4.5
135
415
5
4.0
280
160
4.0
120
400
Con decisione 21 novembre 2001 l'UPCDI ha
quindi deliberato la fornitura alla __________.
D. Contro la
predetta risoluzione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le
quattro ditte menzionate in ingresso, chiedendone l'annullamento.
Con identica motivazione, gli insorgenti
contestano la qualità del prodotto offerto dalla __________. Eccepiscono
inoltre l'applicazione dei criteri di aggiudicazione, lesiva, a loro giudizio,
del principio della trasparenza, oltre che di difficile comprensione.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono l'UPCDI e la __________, contestando le tesi delle
ricorrenti con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 LCPubb.
Certa è la legittimazione attiva delle ditte ricorrenti. I ricorsi, tempestivi,
sono dunque ricevibili in ordine.
Le impugnative, identiche, possono essere
evase con un unico giudizio sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le
ricorrenti postulano peraltro l'assunzione di prove.
-
Preliminarmente,
va respinta la richiesta delle ditte ricorrenti di estromettere l'offerta della
__________ per inosservanza dei requisiti qualitativi stabiliti dal concorso.
Il prezzo, particolarmente basso, dell'offerta inoltrata dalla ditta vincitrice
non permette di trarre alcuna deduzione in merito alla qualità del prodotto
proposto per rapporto alle esigenze fissate dal capitolato. È senz'altro
possibile che i prodotti offerti dalle ricorrenti siano qualitativamente
superiori a quello offerto dalla __________. Ai fini del giudizio sulla
conformità di tale prodotto importa tuttavia soltanto che il prodotto scelto
risponda alle esigenze minime stabilite dal committente. Condizione, questa,
che nulla permette di ritenere insoddisfatta.
-
3.1.
Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2).
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione
della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di
predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del
quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini
della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene, se non
esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di
giustificare una determinata scelta.
In quest'ambito, non basta che i criteri di
aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".
Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà
del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori
allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione
deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione
non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente
anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio.
Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor
prima che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb
(BU 2001, pag. 324; DTF 125 II 100 seg. consid. 3c).
- Nell'evenienza
concreta, il concorso ad invito, indetto dall'UPCDI, ha chiaramente stabilito
che la commessa sarebbe stata aggiudicata a favore dell'offerta più vantaggiosa,
determinata in base ai criteri del prezzo (40%), della qualità (30%) e dell'estetica
(30%). Indicando i criteri di aggiudicazione ed il valore di ponderazione attribuito
loro, il committente ha sostanzialmente rispettato l'obbligo sancito dagli art.
32 cpv. 2 LCPubb e 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb. Entro questi limiti, la decisione
impugnata non presta il fianco a critiche.
In sede di valutazione delle offerte
pervenutegli, l'UPCDI ha poi stabilito la scala delle note da attribuire al
prezzo ed i parametri applicabili ai fini del giudizio sulla qualità (tenuta
alla pressione e peso specifico). Di per sé, tanto la scala delle note assegnate
al prezzo, quanto i parametri applicati ai fini del giudizio sulla qualità si
configurano come sottocriteri. Stando all'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb, essi
avrebbero pertanto dovuto essere stabiliti già al momento dell'invito a
presentare un’offerta. Nulla impediva invero al committente di procedere in tal
senso, fissando già con la documentazione del concorso il metodo che avrebbe
applicato per determinare la nota da assegnare al prezzo, rispettivamente i
parametri ed i relativi fattori di ponderazione che avrebbe utilizzato per
valutare la qualità del prodotto offerto.
L'inosservanza dell'obbligo di
predeterminare anche i sottocriteri di aggiudicazione, sancito dalla succitata
norma di regolamento,
configura una violazione del principio della
trasparenza. La definizione di sottocriteri di aggiudicazione dopo la scadenza
del termine l'inoltro delle offerte permette, in effetti, al committente di
influire indebitamente sull'esito della gara in atto. Siffatto modo di
procedere priva inoltre i concorrenti della possibilità di contestare tali
sottocriteri mediante impugnazione del bando di concorso.
L'adozione a posteriori di
sottocriteri di aggiudicazione non sovverte comunque l'assetto dei criteri di
aggiudicazione principali, stabilito nei documenti di gara. Di regola, essa è
inoltre volta soltanto a permettere al committente di esercitare in modo uniforme
e rispettoso della parità di trattamento il proprio potere d'apprezzamento nel
quadro del singolo criterio di aggiudicazione.
In tali circostanze, ben si può ammettere
che l'adozione a posteriori di sottocriteri di aggiudicazione non
costituisca un motivo sufficiente per giustificare un annullamento della
delibera con conseguente rinvio degli atti al committente affinché statuisca sulle
offerte rimaste in gara sulla base dei soli criteri di aggiudicazione.
Considerato come una simile conclusione ben difficilmente possa portare ad una
diversa delibera, in simili frangenti, appare preferibile sanare la violazione
dell'obbligo di fissare i sottocriteri di aggiudicazione già nei documenti di
gara, permettendo ai concorrenti di contestarli nell'ambito del ricorso contro
l'aggiudicazione, rilevandone le carenze e l'eventuale intenzione del
committente di manipolare per il loro tramite l'esito del concorso.
Ferme queste premesse, le impugnative
possono essere senz'altro respinte, poiché le ricorrenti si sono limitate ad
una contestazione, tanto generica, quanto sterile, che evita di addentrarsi nei
dettagli della minuziosa ponderazione effettuata dall'UPCI. Non mette quindi
conto di indagare ulteriormente sulla legittimità dei sottocriteri di
aggiudicazione e dei relativi coefficienti di ponderazione adottati dal
committente dopo la chiusura della fase d'offerta. A maggior ragione si
giustifica procedere in questo modo, se si considera che nessun indizio
permette di ritenere che tali sottocriteri siano stati adottati a posteriori
al precipuo scopo di suffragare la legittimità della delibera in contestazione.
- La tassa
di giustizia è posta a carico delle ricorrenti in parti uguali.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-- è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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