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Numero d'incarto:
52.2001.434
Data decisione, Autorità:
11.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00434
Lugano
11 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2001 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 novembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5428) che annulla la licenza edilizia 9 agosto 2001 rilasciata agli
insorgenti dal municipio di __________ per l'ampliamento (sopraelevazione)
della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
13 dicembre 2001 del
municipio di __________;
-
14 dicembre 2001 di
__________;
-
18 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola casa
d'abitazione monofamiliare (part. n. __________ RF), situata a __________ nella
zona dei fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione. Dalla facciata
rivolta verso valle (S) dell'edificio sporge un corpo avanzato a pianta poligonale,
coperto da un tetto piano più basso della costruzione retrostante, che confina
con il fondo di __________ (part. n. __________ RF).
Il 2 maggio 2001 i ricorrenti hanno chiesto
al municipio di __________ il permesso di costruire un nuovo locale abitabile
sul tetto del corpo avanzato, sopraelevandone i muri perimetrali di m 1.15 e
coprendolo con un tetto a falde.
Alla domanda si è opposto il vicino qui
resistente, ritenendo che l'intervento disattendesse le norme sulle distanze da
confine.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 9 agosto 2001 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta a condizione che fossero soppresse le aperture previste verso
il fondo dell'opponente.
B. Con
decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
il ricorso contro di essa interposto dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'ampliamento in verticale si ponesse in contrasto con l'art. 15 delle norme di
attuazione del PR intercomunale della __________, che non ammette modifiche
dello stato fisico dei fondi.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Poste in evidenza le esigenze di spazio
della loro famiglia, i ricorrenti ritengono che l'intervento rientri nei limiti
di una completazione ammissibile della costruzione esistente. Rimproverano al
Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia comunale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che contesta succintamente le tesi
degli insorgenti.
Ad identica conclusione perviene l'opponente
con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso. Il municipio di
__________ appoggia invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è certa. Il ricorso
tempestivo è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica annessa. Un sopralluogo appare quindi superfluo.
- Giusta
l'art. 17 NAPRIVO, disciplinante l'attività edilizia, "nella zona dei
fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione", in cui sorge lo
stabile dei ricorrenti "non è in principio consentita la modifica dello
stato fisico dei fondi" (cpv. 1). "Questa zona", soggiunge
il seguente capoverso, "comprende:
a) i fabbricati sottoposti a riattamento conservativo secondo l'articolo
13;
b) i fabbricati sottoposti a riattamento vincolato i cui
proprietari devono provvedere alla conservazione degli elementi architettonici
esterni;
c) i diroccati ricostruibili, gli ingombri dei nuovi edifici e la
completazione dei fabbricati esistenti da realizzare rispettando le
caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali;
d) i fabbricati minori che possono essere riparati e mantenuti, ma
per i quali sono esclusi lavori di trasformazione o il cambiamento di
destinazione;
e) i manufatti ed i muri esterni che
devono essere mantenuti.
Da questa disposizione emerge chiaramente
che gli interventi edilizi sono ammessi soltanto se hanno per oggetto gli
edifici menzionati al cpv. 2 lett a - d. Per il resto della zona fa stato il divieto
di modificare lo stato fisico dei fondi sancito dal cpv. 1.
Il piano dei fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione classi-
fica le costruzioni esistenti nel comparto in esame nelle categorie
dei fabbricati protetti d'interesse cantonale, dei fabbricati
protetti
d'interesse comunale, dei fabbricati sottoposti a riattamento vin-
colato, dei diroccati ricostruibili e dei fabbricati minori che posso-
no essere solo riparati e mantenuti.
- Lo stabile
dei ricorrenti non è compreso in nessuna delle categorie summenzionate. Non è
un fabbricato sottoposto a riattamento conservativo secondo l'art. 13
NAPRI__________, che elenca partitamente gli edifici d'interesse cantonale o comunale
soggetti a questo vincolo. A differenza degli edifici circostanti (part.
__________, , , __________ RF), non è nemmeno un fabbricato
sottoposto a riattamento vincolato secondo l'art. 15 cpv. 2 lett. b
NAPRI. Non è evidentemente un diroccato ricostruibile e non è infine
un fabbricato minore, che può essere soltanto riparato o mantenuto (art. 13
cpv. 2 lett. c e d NAPRI).
La casa dei ricorrenti può quindi essere
considerata unicamente un fabbricato privo di qualità specifiche, soggetto al
divieto di modifica dello stato fisico dei fondi sancito dall'art. 13 cpv. 1
NAPRI__________. Di conseguenza, non può essere ampliata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La
tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15 NAPRI__________; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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