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Numero d'incarto:
52.2001.403
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00403
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 novembre 2001 di
__________ e __________
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 6 novembre 2001 (n. 5235) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 17 agosto 2001 con cui il municipio di __________ ha
negato loro la licenza in sanatoria per la recinzione e la formazione di
un'area per il parcheggio di un autocarro e il deposito di benne per
materiale da discarica sulla part. n. __________ RF, situata fuori della zona
edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ e __________ sono comproprietari della part. n. __________ RF di
__________, situata fuori zona edificabile. Il fondo, incolto, che faceva parte
con altri mappali dell'ex cava __________, si trova in località __________, sul
lato O della strada cantonale (via __________) che porta a __________.
b) Il 6 dicembre 2000 il municipio di
__________ ha constatato che i ricorrenti stavano livellando il loro terreno
senza autorizzazione.
Il 14 dicembre 2000 l'autorità comunale ha
quindi ordinato a __________ e __________ la sospensione dei lavori, ponendoli
in seguito in contravvenzione e ordinando loro lo sgombero dei macchinari e del
materiale depositato.
B. a) Il 12
marzo 2001 gli insorgenti hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria
per cintare con paletti in ferro e rete metallica una parte del fondo e realizzare
un'area per il parcheggio di un autocarro e il deposito di benne per materiale
da discarica.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio (DT), che ha ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 24
LPT. Secondo l'autorità, l'opera doveva essere realizzata nella zona destinata
alle attività di carattere artigianale e/o industriale esistente.
b) Fondandosi sul preavviso negativo del DT,
con decisione 17 agosto 2001 il municipio di __________ ha quindi negato il rilascio
della licenza richiesta, rilevando inoltre che, in base allo studio di
dettaglio commissionato dall'__________ (rapporto "__________"), la
zona è in parte soggetta a pericoli naturali (caduta massi).
C. Con
giudizio 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del
municipio, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________ e
__________.
Il Governo ha ritenuto che l'insediamento,
di una certa rilevanza e riconducibile a un'attività di carattere artigianale
e/o industriale, non fosse conforme alla zona e non potesse beneficiare nemmeno
di un'autorizzazione eccezionale in quanto non adempiva i requisiti dell'ubicazione
vincolata.
D. Contro il
predetto giudicato governativo __________ e __________ si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio dell'autorizzazione negata.
Sostengono che l'intervento è tutto sommato
contenuto, essendo destinato a un'attività svolta da un solo autocarro senza la
presenza di materiali inerti.
L'intervento sarebbe inoltre necessario,
soggiungono i ricorrenti, in quanto il loro fondo si trova sul ciglio della
strada cantonale, è situato nelle immediate vicinanze della zona artigianale ed
è sufficientemente lontano dalle abitazioni. Tanto più che il PR auspicherebbe
l'inserimento di attività di questo tipo nella zona dell'ex birreria.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio di __________, che contesta le tesi dei ricorrenti con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE,
43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm). Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non è necessario, in quanto insuscettibile
di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La
situazione dei luoghi emerge chiaramente dalla documentazione fotografica agli
atti ed è sufficientemente nota al tribunale.
- Edifici o
impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia
(art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un’autorizzazione
attestante la conformità dell’intervento per rapporto al diritto
pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1
RLE).
In concreto, occorre esaminare se i lavori
in rassegna, soggetti a licenza edilizia (art. 4 lett. a e c RLE) e in parte
già realizzati, possano ottenere un permesso di costruzione in sanatoria.
- Di
principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere
rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano
regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona,
art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
In concreto, il sedime dei ricorrenti è
situato fuori della zona edificabile. Manifestamente, la recinzione e la
realizzazione di un posteggio per un autocarro e di un deposito per materiale
da discarica sono interventi che non hanno alcuna connessione con la funzione
assegnata alla zona.
Di conseguenza, non rispondendo alle
finalità della zona di situazione, gli interventi in contestazione non possono
di principio beneficiare di un permesso ordinario.
- 4.1. In
deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (art. 24 cpv. 1 LPT). Determinante, per la valutazione degli
opposti interessi in gioco, sono le finalità e i principi della pianificazione
del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28, consid. 3; DTF
114 Ib 268, consid. 3b).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e va esaminato secondo criteri rigorosi (cfr. Scolari,
Commentario, II ed., N. 530 segg.). Occorre infatti che sia necessario
realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile, nelle dimensioni
previste, per motivi tecnici, d'esercizio, o di conformazione del terreno (cfr.
DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè
dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib
295, consid. 3a e c). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può
giustificare la concessione di una deroga. Non per contro la destinazione dichiarata
dall'istante.
4.2. Nell'evenienza concreta, la formazione
di un'area di sosta per camion e di deposito di benne per la raccolta di
materiale da discarica sul fondo di __________ e __________ non può beneficiare
di un'autorizzazione retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT.
L'intervento non soddisfa il requisito
dell'ubicazione vincolata.
Il posteggio per autocarri e il deposito di
benne trovano piuttosto destinazione nella zona artigianale o industriale
esistente.
Nulla impone inoltre di realizzare i lavori
sul fondo degli insorgenti. Proprio in considerazione del rigore con cui vanno
giudicati gli interventi edilizi fuori zona edificabile, non permette di
sovvertire tale conclusione il fatto che la proprietà degli insorgenti si trovi
sul ciglio della strada cantonale e sia situata in prossimità della zona
artigianale, lontano dall'abitato. Tali motivi sono del resto puramente
personali e di comodità. A torto i ricorrenti minimizzano inoltre la portata
dell'attività svolta da un solo autocarro e l'assenza di materiali inerti. Caso
contrario, si permetterebbe a chiunque di insediare un'attività industriale o
artigianale fuori della zona edificabile, disattendendo in tal modo la rigorosa
separazione tra zone sancita dalla LPT (DTF 112 Ib 279, consid. 6a).
Nemmeno la recinzione può beneficiare di
un'autorizzazione eccezionale. Nulla impedisce di realizzarla all'interno della
zona edificabile. Per di più, la proprietà degli insorgenti è situata in una
zona soggetta a pericolo di caduta massi e la recinzione con paletti in ferro e
rete metallica del fondo non sarebbe in ogni caso sufficiente per proteggere i
mezzi meccanici parcheggiati.
4.3. L'intervento non è quindi ammissibile
ai sensi dell'art. 24 LPT per la mancanza del requisito dell'ubicazione
vincolata.
Vi sono del resto interessi preponderanti
che si oppongono alla realizzazione dell'opera litigiosa, segnatamente il fatto
che il fondo si trova in parte in un punto soggetto a pericoli naturali.
- Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 22, 24 LPT; 1, 21 LE; 4, 5 RLE;
3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico degli
insorgenti in solido.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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