AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.401
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00401
Lugano
11 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente
Werner Walser e Ivo Eusebio, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo
Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 novembre 2001 di
contro
la decisione 6 novembre 2001 (no. 5247) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la licenza edilizia 22 marzo 2000 rilasciata dal municipio
di __________ alla __________ per costruire una tettoia per la lavorazione
del granito al mapp. __________;
viste le risposte:
-
30 novembre 2001 della
__________;
-
27 novembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
7 dicembre 2001 del
Dipartimento del territorio;
-
11 dicembre 2001 del
comune di __________;
preso atto della replica 19 dicembre 2001 di
__________ e delle dupliche:
-
7 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
16 gennaio 2002 della
__________;
-
15 gennaio 2002 del
comune di __________;
-
29 gennaio 2002 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
maggio 1999 __________, proprietario del mapp. __________ di __________, ha
chiesto al locale municipio di intervenire qualora i lavori di costruzione in
corso nella cava posta di fronte alla sua abitazione fossero stati iniziati senza
regolare permesso.
Constatato
che sul mapp. __________ della __________ si stava effettivamente edificando
un'opera edile non autorizzata, il 26 maggio 1999 il municipio di __________ ha
ingiunto alla proprietaria di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di
costruzione seguendo la procedura ordinaria.
B. Il 4 febbraio
2000 la __________ ha domandato al municipio il permesso di realizzare sul
proprio mapp. __________ (zona speciale estrazione e lavorazione del granito;
art. 22 NAPR) una tettoia per la lavorazione del granito composta da una
pensilina di m 50 x 9 sorretta da undici pilastri in ferro.
La
domanda, pubblicata dal 17 febbraio al 3 marzo 2000 e apparentemente notificata
ai confinanti, non ha suscitato opposizioni.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 22 marzo 2000 l'autorità comunale ha dunque
rilasciato la licenza richiesta.
C. Mediante
ricorso 6 giugno 2001 __________ ha impugnato la predetta licenza davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui
evocare.
Con
giudizio 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame,
ma ha comunque trasmesso gli atti ai Servizi generali del Dipartimento del
territorio per una valutazione del caso quale autorità di vigilanza in materia
edilizia.
Esperiti
gli opportuni accertamenti, il Governo ha ritenuto in sostanza che all'insorgente
difettasse la legittimazione attiva, poiché al momento della pubblicazione aveva
omesso di opporsi alla domanda di costruzione ed aveva comunque reagito tardivamente
alla ripresa dei lavori di completazione della tettoia, eseguiti nel corso del
mese di maggio 2001.
D. Contro
questa decisione il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa licenza.
L'insorgente
rivendica la qualità per agire in giudizio allegando di essere un cittadino
attivo domiciliato nel comune che denuncia gravi abusi edilizi. La beneficiaria
della licenza - soggiunge - non ha posato le modine e il municipio ha omesso di
pubblicare la domanda sul FU, così come di darne effettiva notizia ai confinanti;
la licenza va quindi annullata per violazione di formalità essenziali di
procedura.
Il
ricorrente sostiene d'altra parte di aver reagito subito non appena notata la
ripresa di attività costruttive sul mapp. __________. Chieste informazioni ed
appreso del rilascio della licenza edilizia 22 marzo 2000, ha tempestivamente
adito il Consiglio di Stato per segnalare gli impedimenti di diritto pubblico
che ostavano alla concessione di quel permesso fuori zona edificabile.
Nel
merito, __________ ripropone in sostanza le censure già sollevate innanzi alla
precedente istanza, evidenziando in particolare i ripetuti abusi edilizi posti
in essere dalla __________ e l'agire riprovevole delle autorità preposte alla
vigilanza sulla polizia delle costruzioni.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della
decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono la
__________ e il comune di __________, i quali avversano partitamente le tesi
del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario -
in appresso.
Il Dipartimento del territorio si limita
invece a confermare l'avviso cantonale del 17 marzo 2000 ed il contenuto della
risposta inoltrata al Servizio dei ricorsi.
F. In sede di
replica e di duplica le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive,
contrapposte posizioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE.
La legittimazione attiva dell'insorgente, in
quanto riferita al giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato
dedotto davanti a questo Tribunale, è senz'altro data (art. 21 cpv. 2 LE, 43
PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv.
1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e data la natura giuridica delle
questioni sollevate può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'esperimento
del sopralluogo sollecitato dal ricorrente, insuscettibile di procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
Per quanto possa servire ai fini della decisione, la situazione dei luoghi
emerge peraltro con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Contrariamente a quanto immagina il ricorrente, in materia edilizia non esiste
più da tempo l'actio popularis.
La
legittimazione attiva presuppone infatti che l'insorgente appartenga a quella
limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare collegata
all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto
ed intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro
della comunità. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse
personale, diretto ed attuale, a dolersi del pregiudizio che il provvedimento
gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di
essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli
altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione
con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che
tutela i diritti individuali o soggettivi. La compromissione di un interesse di
mero fatto è sufficiente (DTF 121 II 173 seg., 120 Ib 59, 387; RDAT 1992 II n.
58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.; Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 LE, n. 2 seg.).
2.2.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE la domanda di costruzione viene pubblicata dal municipio
presso la cancelleria comunale durante il periodo di 15 giorni. Della
pubblicazione è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti;
per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel foglio
ufficiale (art. 6 cpv. 3 LE). Nel termine di pubblicazione possono presentare opposizione
al rilascio della licenza edilizia ogni persona che dimostra un interesse
legittimo (cfr. consid. 2.1.) e le organizzazioni costituite da almeno 10 anni
cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla
legge (art. 8 cpv. 1 LE). L'inoltro dell'opposizione costituisce un requisito
indispensabile ai fini del riconoscimento della legittimazione a ricorrere
contro il rilascio di una licenza edilizia da parte del municipio (art. 21 cpv.
2 LE). Il corretto esercizio del diritto di opposizione prima e di ricorso poi
presuppone tuttavia che l'interessato sia stato messo nella condizione di
sapere della presentazione di una determinata domanda di costruzione: la
modinatura dell'opera, l'avviso nell'albo comunale e per le costruzioni fuori
zona edificabile nel foglio ufficiale, servono a portare a conoscenza del
pubblico la domanda di costruzione, permettendo di riflesso agli interessati di
contestare la conformità del progetto con il diritto materialmente applicabile
nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia (cfr., in tema,
Scolari, op. cit., N. 764 ad art. 6 LE).
2.3. Il picchettamento e la modinatura
configurano una forma di pubblicità che integra quella prodotta dall'avviso
all'albo, dalla comunicazione diretta ai confinanti e dalla pubblicazione sul foglio
ufficiale (RDAT 1989 N. 58). La loro omissione comporta una violazione di norme
di procedura ed ingenera conseguenze analoghe a quelle derivanti dalla notifica
irrita di decisioni. Eventuali interessati, che a causa della modinatura
mancante, non hanno potuto opporsi tempestivamente alla domanda di costruzione,
vanno quindi ammessi a contestarla anche dopo la scadenza del termine di
pubblicazione, se insorgono entro il termine di quindici giorni dal momento in
cui hanno avuto la possibilità di prendere conoscenza dell'esistenza di un procedimento
di rilascio di un permesso di costruzione avviato a loro insaputa (Scolari, op.
cit., N. 779 ad art. 6 LE; RDAT II-1993 N. 34 e rinvii).
-
Nell'evenienza
concreta non è dato di sapere con certezza se l'opera in contestazione prevista
al di fuori della zona edificabile è stata modinata. Nessuno, stranamente, ha
mai notato la presenza di modine volte ad indicare i limiti e gli ingombri
tutt'altro che trascurabili della nuova tettoia per la lavorazione del granito.
Né il municipio, al quale incombe l'obbligo di verificare la presenza di tali
strutture in assenza delle quali non può nemmeno procedere alla pubblicazione
della domanda di costruzione (cfr. art. 17 cpv. 3 RLE), né i vicini, che hanno
dimostrato di prestare particolare attenzione a tutto quanto accade sul mapp.
__________. A fronte di questa situazione, la missiva 5 settembre 2001 con la
quale la __________ di __________ attesta di aver installato, il 10 febbraio
2000, delle antenne preliminari (?) sul cantiere di __________, non può che
suscitare forti perplessità. Quand'anche non dovesse trattarsi di una
dichiarazione di compiacenza e le modine fossero state effettivamente posate in
modo regolare, la procedura relativa alla pubblicazione della domanda di costruzione
della nuova tettoia al mapp. __________ di __________ risulta comunque
gravemente viziata in difetto dell'avviso nel foglio ufficiale previsto dagli
art. 6 cpv. 3 LE e 17 cpv. 2 RLE, che pur essendo diretto principalmente alle
associazioni ambientalistiche legittimate ad opporsi al progetto (Lucchini,
Compendio giuridico per l'edilizia, p. 29) avrebbe permesso a chiunque, ricorrente
compreso, di apprendere del deposito della richiesta di rilascio della licenza
edilizia. In casu l'incertezza quo alla posa delle modine, da un lato, e la
sicura mancanza della pubblicazione di rito nel foglio ufficiale, dall'altro,
imponevano di riconoscere a __________ la facoltà di avversare la domanda di costruzione
anche dopo la sua pubblicazione. L'insorgente non è un confinante, ma abita
nelle immediate vicinanze del mapp. __________ ed è legato per situazione
all'oggetto della controversa licenza da un rapporto stretto ed intenso. Non si
poteva quindi negargli, di principio, il diritto di impugnare il permesso di
costruzione al quale aveva omesso di opporsi per carenza di pubblicità della
relativa domanda.
-
Posta
questa premessa, resta tuttavia da esaminare se il ricorrente ha agito tempestivamente,
in particolare se si è aggravato davanti al Consiglio di Stato entro il termine
di 15 giorni da quan-do ha avuto la possibilità di prendere conoscenza dell'atto
che ha poi impugnato. Il dies a quo va identificato a ridosso del momento in
cui sono ripresi i lavori di costruzione della tettoia, sospesi per ordine del
municipio il 26 maggio 1999.
Anche su questo aspetto cruciale della
fattispecie sussistono molte incertezze. __________ ed il municipio di
__________ (cfr. risposta al Consiglio di Stato 5 luglio 2001) ammettono nondimeno
che i lavori di edificazione sul mapp. __________ sono ripresi verso metà
maggio 2001, circostanza che ha indotto il ricorrente a contattare l'autorità
comunale e ad apprendere che si trattava di un'attività abusiva. In questa
invero errata convinzione il 22 maggio 2001 l'esecutivo ha infatti ordinato il
fermo dei lavori, ma una volta accortosi che in realtà l'opera era stata autorizzata
il 22 marzo 2000, con scritto del 1° giugno seguente ha revocato la sue
precedenti disposizioni. La tesi del ricorrente, secondo cui a metà maggio gli
sono state fornite delle informazioni sbagliate e l'esistenza della licenza
edilizia 22.3.2000 gli è stata comunicata solo ad inizio del mese di giugno
2001 appare quindi del tutto plausibile.
In simili evenienze, non si può di certo
rimproverare all'insorgente di aver disatteso l'obbligo di diligenza che gli
incombeva in quel frangente e di aver agito senza la dovuta tempestività. Inoltrata
il 16 giugno 2001, l'impugnativa proposta dal ricorrente andava quindi
considerata ricevibile ed esaminata nel merito per ragioni dedotte dal principio
della buona fede.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con il conseguente
annullamento della decisione governativa impugnata ed il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato affinché entri nel merito del gravame 6 giugno 2001 proposto
da __________ (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Date le circostanze non si prelevano spese,
né tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 21 LE; 17 RLE; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 novembre 2001 (no. 5247) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché entri
nel merito del ricorso 6 giugno 2001 di __________.
-
Non si
prelevano spese, né tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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