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Numero d'incarto:
52.2001.392
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00392-407
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 29 ottobre 2001 di
b) 5 novembre 2001 del
Municipio di __________
contro
la decisione 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 4882) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
__________ contro la decisione 23 luglio 2001 con cui il municipio di
__________ ha fissato l'indennità d'uscita per cessazione del rapporto
d'impiego;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è stato per 25 anni alle dipendenze del comune di
__________ quale segretario comunale nominato a tempo parziale. Il 24 maggio
2000 il municipio gli ha negato la conferma in carica per sopraggiunta
incapacità lavorativa.
Dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 23 luglio 2001 l'autorità comunale ha fissato in fr. 41'666.75
l'indennità d'uscita dovutagli per mancata conferma. Da questa somma ha
tuttavia dedotto l'importo di fr. 13'557.50 a titolo di rifusione delle spese
sostenute per riorganizzare la cancelleria comunale, che il ricorrente avrebbe
lasciato in disordine.
B. Con
giudizio 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso interposto da __________ contro la predetta decisione, che ha riformato
aumentando l'indennità a fr. 42'994.80, così calcolati:
-
stipendio base fr.
20'000.00
-
indennità capo sezione militare fr. 600.00
-
indennità responsabile PCi fr. 200.00
-
indennità responsabile dell'
approvvigionamento economico fr. 100.00
- indennità gerente agenzia AVS fr. 270.00
deduzione per
recupero spese fr. 532.50
fr.
20'637.50
importo, che ha suddiviso per 12 e
moltiplicato per il numero degli anni di servizio (25).
C. a) Contro
il predetto giudizio governativo, il municipio di __________ è insorto davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'inclusione nello stipendio
del segretario comunale delle indennità previste per le funzioni accessorie
(CSM, AVS, PCi, ecc.) e chiedendo che dall'indennità venga dedotto l'importo di
fr. 13'025.-- a titolo di risarcimento delle spese sostenute per mettere ordine
della cancelleria comunale, che il ricorrente avrebbe lasciato in uno stato
deplorevole.
b) __________ ha invece chiesto al Consiglio
di Stato di rivedere il calcolo dell'indennità riconosciutagli. A tal proposito
ha contestato in particolare la deduzione di fr. 532.50 apportata dal Consiglio
di Stato a titolo di rimborso spese. Trattandosi di un importo dovuto una
tantum, la deduzione sarebbe ingiustificata. L'insorgente ha inoltre
contestato l'ammontare dell'indennità per la gerenza dell'agenzia AVS fissata
dal Consiglio di Stato. L'importo ritenuto (fr. 270.00), corrispondente a
quanto percepito nei cinque mesi in cui ha esercitato la funzione di gerente,
andrebbe ricalcolato su base annua. In conclusione, ha infine chiesto che gli
siano riconosciuti gli interessi di mora.
Ravvisandovi gli estremi di un ricorso, il
Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza al Tribunale cantonale amministrativo
per competenza (art. 4 PAmm).
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio ammette l'erroneità della
deduzione praticata dal Consiglio di Stato, ma contesta il calcolo
dell'insorgente.
__________ contesta dal canto suo le tesi
del municipio con argomenti che verranno semmai discussi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC.
Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente __________, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento
impugnato.
La qualità per agire in giudizio va invece
negata al municipio. Legittimato a ricorrere contro le decisioni rese dal
Consiglio di Stato in applicazione della LOC è infatti il comune. Non il municipio,
che è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC),
rispettivamente il suo rappresentante davanti all'autorità giudiziaria. A
differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del
ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; RDAT II - 1999, N. 48;
STA 4 dicembre 2001 in re municipio di __________; STA 29 novembre 2001 in re
municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di __________;
STA 15 giugno 2001 in re municipio di __________; ZBl 1995, 474). Il ricorso
del municipio di __________, ancorché tempestivo, va quindi dichiarato irricevibile.
Quello di __________, tempestivamente inoltrato sotto forma di istanza di
revisione al Consiglio di Stato e da quest'ultimo trasmesso al Tribunale
cantonale amministrativo, è invece ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 14 della legge concernente l'organico dei segretari comunali
(LOSC), in caso di mancata conferma il comune è tenuto a versare al segretario uscente
un'indennità pari all'ultimo stipendio mensile, moltiplicato per gli anni di
servizio. Lo stipendio è quello stabilito dalla LOSC, dal regolamento organico
comunale (ROC) o da un contratto di lavoro (art. 2 e 15 LOSC).
2.2. Nell'evenienza concreta, lo stipendio è
stato fissato in fr. 20'000.- all'anno, mediante contratto del 3 dicembre 1997,
stipulato in deroga alle disposizioni della LOSC e del ROC.
Lo stipendio mensile determinante ai fini
del calcolo dell'indennità d'uscita ammonta quindi a fr. 1'666.65 (20'000.00 :
12).
Il ricorrente __________ non contesta questa
deduzione, ma ritiene che a quest'importo debbano essere aggiunte le indennità
percepite come gerente dell'agenzia AVS, come caposezione militare, come incaricato
della Pci e come responsabile dell'approvvigionamento economico.
A torto, tuttavia, poiché queste funzioni
non rientrano nelle mansioni del segretario comunale. Sono funzioni
indipendenti, rette da altre normative, che possono essere affidate anche a
terzi. Le indennità ad esse connesse non sono quindi parte integrante della
retribuzione del segretario comunale e non concorrono in nessun caso a
determinare l'indennità d'uscita prevista dall'art. 14 LOSC.
- 3.1. Ferme
queste premesse, l'indennità d'uscita dovuta al ricorrente __________ ammonta
pertanto a fr. 1'666.65 x 25 = fr. 41'666.65.
Situandosi questo importo al di sotto di
quello erroneamente riconosciuto dal Consiglio di Stato (fr. 42'994.80) e non
potendo questo tribunale riformare a danno del ricorrente il giudizio impugnato
(art. 65 cpv. 4 PAmm), il ricorso in quanto riferito alla prestazione in
capitale va pertanto respinto.
3.2. L'impugnativa va tuttavia accolta nella
misura in cui chiede il riconoscimento degli interessi di mora, che sono di
principio dovuti anche nel caso di prestazioni in denaro fondate sul diritto
pubblico (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N.
31 B I). Gli interessi vanno calcolati a partire dal 1° novembre 2000, giorno
successivo a quello dell'effettiva cessazione del rapporto d'impiego (cfr. ris.
gov. consid. 7), sulla base dell'indennità correttamente calcolata (fr.
41'666.65), deducendo dalla somma dovuta a tale titolo l'importo di fr.
1'328.15, pari all'indennità d'uscita riconosciuta in eccesso dal Consiglio di
Stato (42'994.80 - 41'666.65).
- Date le
circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 2, 14, 15 LOSC; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
del municipio di __________ è irricevibile.
-
Il ricorso
di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 16 ottobre 1001
del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il comune di __________
verserà al ricorrente l'importo di fr. 42'994.80 a titolo d'indennità d'uscita,
oltre ad interessi del 5% calcolati su fr. 41'666.65 a partire dal 1° novembre
2000, dedotto l'importo di fr. 1'328.15 di cui al considerando 3.2.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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