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Numero d'incarto:
52.2001.39
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00039
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2001 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 gennaio 2001, no. 195, del
Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione municipale 10 gennaio 2000
con la quale gli venne negata la licenza edilizia per approvvigionamento
d'acqua al mapp. no. __________ di __________ (zona agricola);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è affittuario della particella no. __________ del comune di __________, di
proprietà di __________. Su tale fondo, di circa 7000 mq e situato fuori zona
edificabile (zona agricola), __________ fa pascolare quattro capi di bestiame:
due vacche e due manzette.
In data 8
ottobre 1999 il ricorrente ha inoltrato una domanda di costruzione per la
realizzazione di un pozzo di captazione e di una tubazione sotterranea, onde
convogliare l'acqua dalla sorgente alla vasca di riserva sita all'interno del
deposito attrezzi esistente.
B. Il 10
novembre 1999 __________ e __________, hanno presentato opposizione,
successivamente ritirata in data 27 giugno 2000. Con preavviso 23 dicembre 1999
il Dipartimento del territorio si è a sua volta opposto all'intervento
prospettato.
Visto il preavviso del Dipartimento del
territorio, con decisione 10 gennaio 2000 il municipio di __________ ha negato
al ricorrente il rilascio della licenza edilizia.
C. Con
decisione 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto
da __________ contro la decisione del municipio, ritenendo che l'intervento
progettato non fosse conforme con la destinazione agricola della zona e
pertanto non potesse beneficiare di un permesso di costruzione ordinario ex
art. 22 LPT; a detta del Governo l'opera in oggetto non poteva neppure essere
autorizzata in via eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, in quanto non era
dato il requisito dell'ubicazione vincolata.
D. Contro tale
risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
postulandone l'annullamento: ribadite le finalità agricole della costruzione,
lamenta un accertamento inesatto della fattispecie, in particolare a causa di
un mancato adeguato coinvolgimento della Sezione dell'agricoltura, il cui
parere - recepito dal Dipartimento del territorio nella propria opposizione -
sarebbe stato travisato dal Governo.
E. Il
Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito. __________ e __________ non
hanno formulato osservazioni. Il municipio di __________ osserva invece di
essersi limitato ad adeguarsi al parere vincolante del Dipartimento, e ritiene
comunque positivo un approvvigionamento d'acqua nella zona interessata, purché
garantito a tutti i confinanti.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date
dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm: il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
La
decisione del Consiglio di Stato va censurata sotto il duplice profilo
dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto.
2.1. Di
principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata
alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm), tuttavia l'autorità
deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti
per il giudizio.
L'accertamento dei fatti da parte del
Consiglio di Stato appare lacunoso laddove si fonda principalmente sul parere
della Sezione dell'agricoltura, per dedurre la non conformità dell'opera alla
funzione agricola della zona; nella decisione impugnata, il Governo ha
affermato che "tanto la Sezione dell'agricoltura, quanto l'Ufficio domande
di costruzione hanno d'altra parte osservato che la citata costruzione non
persegue scopi agricoli" (p. 7). Tale affermazione non trova conferma
negli atti: in realtà la Sezione dell'agricoltura, nella propria lettera
21.4.2000 (prodotta dal Dipartimento del territorio con la risposta 3.5.2000 in
sede di ricorso al Consiglio di Stato), ha avuto modo di precisare di non aver
formalmente richiesto di opporsi al rilascio della licenza edilizia, bensì di
aver unicamente proposto l'applicazione dell'art. 24 LPT, dal momento che, per
il ritardo col quale le furono trasmessi gli atti, essa non aveva potuto
procedere ad un accertamento approfondito:
"di regola in casi analoghi la nostra
Sezione chiede all'istante un complemento d'informazione che comprovi la
necessità agricola dell'intervento previsto. Nel caso specifico, visto il
ritardo nella richiesta di preavviso, abbiamo dovuto valutare la domanda di
costruzione unicamente sui dati allegati".
Sulla base dell'incartamento non è neppure
possibile stabilire se sia data una finalità agricola che giustifichi
l'esecuzione dei lavori prospettati. L'autorità inferiore non poteva quindi
pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla fattispecie.
2.2. Il 1° settembre 2000 sono entrate in
vigore la modifica della Legge sulla pianificazione del territorio del 20 marzo
1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28
giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 cpv. 2 nOPT, le procedure di ricorso
pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione sono
giudicate secondo il vecchio diritto, a meno che il nuovo diritto sia più favorevole
al richiedente.
Orbene, il Consiglio di Stato, essendosi
limitato a richiamare gli articoli 22 e 24 vLPT e nLPT e ad asserire che, nel
caso concreto, il nuovo diritto non sarebbe più favorevole al ricorrente, non
ha in realtà chiarito quale sia il diritto applicabile. Pertanto la decisione
governativa appare carente sul punto e, come tale, va annullata. Per la
valutazione della fattispecie in esame, la verifica in via preliminare della conformità
con la funzione agricola da parte dell'opera progettata (art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT, in correlazione con gli art. 16 e 16a LPT) si palesa, inoltre, essenziale
(cfr. sub 2.1).
- Giusta
l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in
cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto o non è entrata nel
merito.
Verificandosi
in concreto entrambe tali ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al
Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti e chiarito
quale sia il diritto applicabile, statuisca nuovamente nel merito del ricorso.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 16, 16a, 22, 24 LPT; 52 OPT; 18
cpv. 1, 43, 46, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 16 gennaio 2001, no. 195, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti vengono
rinviati al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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