AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.384
Data decisione, Autorità:
29.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00384
Lugano
29 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato,
no. 4752, che ne ha respinto l'impugnativa presentata avverso la decisione 26
aprile 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza
di condurre veicoli a motore per la durata di un mese e mezzo;
vista la risposta 13 novembre
2001 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
febbraio 2000 __________ circolando con un'autovettura in territorio di
__________ alla velocità dichiarata di 60 km/h sul limite di 50 km/h ha perso
la padronanza di guida, sbandando ed uscendo di strada. Per questi fatti il 14
luglio 2001 la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento.
B. Il 13
ottobre 2000 alle ore 8.20 di mattina l'insorgente è incorso in un incidente
della circolazione sulla autostrada A2, in territorio di __________. Come si
evince dal rapporto di polizia, circolando in condizioni di forte pioggia e con
fondo stradale bagnato sulla corsia di sorpasso in direzione sud alla velocità
dichiarata di 120 km/h, causa "aquaplaning" perdeva la padronanza del
veicolo, sbandava e collideva contro lo spartitraffico, arrestandosi 100 metri
oltre sulla corsia di sorpasso.
C. Fondandosi
sulle premesse emergenze, il 16 febbraio 2001 il Dipartimento delle
istituzioni, in applicazione degli art. 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, ha
inflitto ad __________ una multa di fr. 400.--, oltre ad una tassa di giustizia
di fr. 80.-- ed alle spese di fr. 50.--, per i seguenti motivi: "Alla
guida della vettura __________ circolava sull'autostrada a velocità inadeguata
alle particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, per cui perdeva la
padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica centrale".
Tale risoluzione è rimasta incontestata ed è cresciuta in giudicato.
D. Reso
attento dall'autorità il 3 aprile 2001 che per i fatti del 13 ottobre 2000
risultavano dati gli estremi per una revoca amministrativa della licenza di
condurre, __________ ha addotto di avere perso la padronanza del veicolo a
causa di una vasta pozza che occupava la corsia di sorpasso, per cui il
sinistro sarebbe imputabile unicamente alle cattive condizioni della strada. A
suo dire il difetto della carreggiata in quei giorni di pioggia avrebbe causato
diversi incidenti simili al suo. Ha infine addotto la necessità professionale
della licenza di condurre.
E. Il 26
aprile 2001 la Sezione della circolazione ha revocato al signor __________ la
licenza di condurre per la durata di un mese e 15 giorni, autorizzandolo a
condurre ciclomotori. Contro tale decisione egli si è aggravato davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento o in subordine la diminuzione
della durata della revoca o lo spostamento del periodo della stessa.
F. L'esecutivo
il 9 ottobre 2001 ha respinto il gravame. Considerato di non avere motivi per
scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, il
Consiglio di Stato ha ritenuto dati gli estremi per una revoca della licenza e
giudicato adeguata la durata della stessa.
G. Contro tale
decisione __________ insorge ora davanti a questo tribunale. Egli ha ribadito
che il 13 ottobre 2001 pioveva molto e le condizioni stradali erano pessime, ed
afferma che l'avvallamento presente sulla carreggiata in caso di pioggia crea
una pozza di dimensioni tali da provocare aquaplaning già alla velocità di 80
km/h. Sostiene che la sua velocità al momento dei fatti era adeguata e che le
"condizioni così particolari del fondo stradale" erano
imprevedibili anche per il conducente più esperto. Ribadisce nella sua qualità
di tecnico informatico la necessità professionale di condurre veicoli a motore
e sostiene che durante il periodo di revoca della licenza dovrà prendere
congedo non pagato, per cui chiede di posticiparlo all'estate prossima.
H. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica ai sensi dell'art.
43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Prima di
entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione
della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK
und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die
Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
-
3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente
ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3
LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso, la
durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1
lett. a LCStr).
3.2. Il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di
prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). La velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come
anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art.
32 cpv. 1 prima frase LCStr).
- L'insorgente
sostiene che la responsabilità del sinistro non sarebbe la velocità inadeguata
alle circostanze bensì le condizioni imprevedibilmente degradate della carreggiata.
4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 121 II 217 cons. 3a) l'autorità amministrativa competente ad
ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi
dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In
particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente
sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso di specie, alla luce della
citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità
di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte
dell'autorità dipartimentale. Infatti, essendo stato oggetto di un ammonimento
tre mesi prima, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto prevedere che la nuova
infrazione commessa potesse comportare l'adozione di una misura amministrativa
nei suoi confronti. Tuttavia egli non ha impugnato presso le istanze superiori
la decisione di multa inflittagli in sede penale, nel cui ambito non ha del resto
mai presentato osservazioni né ha mai sostenuto che sulla strada vi fosse una
pozza anomala. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è
dunque vincolato ai fatti stabiliti nella risoluzione di multa del 16 febbraio
2001.
-
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, chi malgrado una pioggia intensa circola
sull'autostrada ad una velocità di ca. 120 km/h e sbanda a causa dell'aquaplaning,
compromette gravemente la sicurezza della circolazione. Infatti il rischio di
aquaplaning è conosciuto e deve essere previsto in caso di forte pioggia, condizioni
in cui è raccomandato di non superare la velocità di 80 km/h. La velocità
massima di 120 km/h su autostrada può infatti essere tenuta unicamente quando
le condizioni di circolazione e di tempo sono buone (cfr. DTF 120 Ib 312,
consid. 4c e citazioni). Anche dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto che
il fenomeno dell'aquaplaning, che si manifesta soprattutto in autostrada, è
sufficientemente noto per dover essere preso in considerazione da tutti i
conducenti; esso può manifestarsi già a 80 km/h, velocità che l'UPI raccomanda
di non superare in caso di rischio di aquaplaning (Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 32 LCStr n. 1.6.c e
citazioni).
-
Dagli atti
emerge che il ricorrente circolava a 120 km/h in condizioni di forte pioggia.
Tale circostanza, alla luce della giurisprudenza sopra esposta, consente di
dedurre che la sua velocità non era adeguata alle circostanze,
indipendentemente dal fatto di sapere se vi fossero o meno pozze sulla carreggiata
(fatto che peraltro non risulta dagli atti e che il ricorrente non ha mai sollevato
in sede penale), per cui l'adozione di un provvedimento di revoca della licenza
appare del tutto giustificata. Resta da valutare la durata del provvedimento
impugnato.
-
Il
ricorrente adduce un'assoluta necessità di condurre veicoli a motore per gli
interventi esterni che deve compiere sovente quale tecnico informatico, e
sostiene durante il periodo di revoca egli non verrebbe retribuito dal datore
di lavoro che lo costringerebbe a prendere un congedo non pagato.
7.1. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto
di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno
professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio
di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe
maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue
necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una
valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata
della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).
7.2. Per l'insorgente la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai
sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua
situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente
obbligato a spostarsi in luoghi diversi per le ragioni addotte, malgrado la
dichiarazione in atti del datore di lavoro va evidenziato che il ricorrente
avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di
un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di
concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata
temporale limitata. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi
ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la
revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva
di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori
infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se
ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati
mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.
7.3. Deve essere parimenti disattesa la
richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con
i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun
diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto
con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.
7.4. La durata della revoca, di poco
superiore al minimo legale di un mese, visto come l'incidente in rassegna è
avvenuto a meno di tre mesi dalla pronuncia di un ammonimento amministrativo,
ancorché possa sembrare severa appare proporzionata ed adeguata alle
circostanze e merita di essere confermata.
- In esito a
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 lett.
a, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 10 cpv. 2 LALCStr; 30 cpv. 2 e 33
cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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