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Numero d'incarto:
52.2001.373
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00373
Lugano
18 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 settembre 2001 (n. 4516) del
Consiglio di Stato, che conferma la decisione 13 aprile 2001 con cui il
municipio di __________ ha vietato all'insorgente di insediare una nuova carrozzeria
e ogni altra attività non compatibile con la zona di PR nell'immobile che
sorge al sub F della part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
vista la replica 30 novembre
2001 e le dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è proprietario di un fondo (part. n. __________ RF),
situato nella zona residenziale di __________, sul quale sorgono da oltre
vent'anni un'autofficina ed una carrozzeria;
che il 1. marzo 1996 la carrozzeria è stata
data in locazione a __________, che ne ha continuato l'attività;
che in seguito alle lamentele di alcuni
vicini, disturbati dalle immissioni foniche ed atmosferiche provenienti dalla
carrozzeria, il 17 luglio 2000 la SPAA ha chiesto a __________ di presentare
una proposta di risanamento dell'impianto;
che dando seguito a tale sollecitazione, il
29 dicembre 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di sostituire
il forno per la verniciatura dei veicoli;
che il 31 gennaio 2001 i Servizi generali
del Dipartimento del territorio hanno sospeso l'esame della domanda, avversata
dai vicini in questione, invitando l'istante a completarla;
che invece di dar seguito all'invito,
__________ ha disdetto il contratto di locazione della carrozzeria per difetti
gravi della cosa locata;
che il 9 aprile 2001 la SPAA ha comunicato
alla __________, che "prima di insediare una nuova gerenza"
sarebbe stato "indispensabile risolvere la problematica
dell'inquinamento ambientale, sia per quel che riguarda le immissioni foniche
che atmosferiche";
che, prendendo lo spunto da questa
comunicazione, il 13 aprile 2001 il municipio ha "ordinato il divieto
d'insediamento di una nuova carrozzeria e di ogni altra attività non
compatibile con la zona di PR al mappale __________ subalterno F";
che, fondandosi sugli art. 5 DLALPAmb,
145-150 LOC e 68 NAPR, l'autorità comunale ha giustificato il provvedimento con
l'imminente trasferimento della carrozzeria in altra sede, con la sua
ubicazione in una zona residenziale semi-intensiva, ove sono ammesse unicamente
attività non moleste, con le lamentele dei vicini e con il fatto che
l'impianto, ormai vetusto, non era ancora stato risanato, malgrado le sollecitazioni
della SPAA;
che con giudizio 25 settembre 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato il divieto, respingendo l'impugnativa contro
di esso inoltrata da __________;
che, dopo aver rilevato che i vicini si
erano a più riprese lamentati per le immissioni moleste prodotte dall'attività
della carrozzeria e che la problematica del risanamento ambientale non era
ancora stata risolta, il Governo ha in sostanza ritenuto che il divieto imposto
dall'autorità comunale fosse giustificato dalla "realizzazione
di importanti ed imprescindibili motivi di polizia";
che __________ impugna ora il predetto
giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente rileva in sostanza di
essere intenzionato a riprendere in proprio l'attività della carrozzeria ed a
presentare una nuova proposta di risanamento; contesta quindi la legittimità
del divieto, considerandolo privo di base legale, inadeguato e lesivo della
garanzia costituzionale della proprietà;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio
di __________, che contesta invece in dettaglio le tesi dell'insorgente,
sottolineando il disturbo che l'attività della carrozzeria da anni arreca al
vicinato;
che in sede di replica e di duplica le parti
hanno precisato ed ulteriormente sviluppato le rispettive tesi, confermandosi
nelle domande poste in precedenza a giudizio;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE, 208
LOC e 6 cpv. 3 DLALPAmb;
che la legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto
dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LALPT edifici o
impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione possono essere conservati; sono autorizzati solo lavori di
manutenzione indispensabili;
che la norma - come rettamente osserva il
Consiglio di Stato - è espressione della garanzia costituzionale della
proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite;
che tale garanzia non è tuttavia assoluta;
qualora il contrasto con la destinazione della zona di utilizzazione sia grave
e non diversamente sanabile può infatti essere ordinata la cessazione dell'attività
(art. 70 cpv. 4 LALPT; cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT, n.
520 e rimandi);
che l'art. 16 cpv. 1 LPAmb sancisce dal
canto suo l'obbligo di risanare gli impianti che non soddisfano le prescrizioni
della stessa LPAmb o quelle, ecologiche, di altre leggi federali;
che l'obbligo di risanamento degli impianti
che non rispettano le prescrizioni in materia di inquinamento fonico o
atmosferico è precisato dagli art. 13 OIF rispettivamente 8 OIAt;
che competente ad ordinare il risanamento
degli impianti difformi è esclusivamente il Dipartimento del territorio (cfr.
art. 3 cifra 5 DLALAmb): in quest'ambito, l'autorità comunale non detiene alcuna
competenza decisionale;
che nell'evenienza concreta la controversa
carrozzeria, risalente al 1977, beneficia in linea di massima della tutela
delle situazioni acquisite sancita dall'art. 70 cpv. 1 LALPT; con riserva
dell'obbligo di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb;
che, tale obbligo, sancito dall'autorità
cantonale con la richiesta di formulare proposte di risanamento, rivolta il 17
luglio 2000 al precedente locatario e titolare della carrozzeria, esula dai
limiti della presente contestazione;
che lo stesso è peraltro riconosciuto dal
ricorrente, che dichiara di voler continuare in proprio l'attività della
carrozzeria, risanandone gli impianti;
che, stando così le cose, appare privo di
qualsiasi giustificazione il "divieto d'insediamento di una nuova
carrozzeria" impartito dal municipio al ricorrente con la decisione 13
aprile 2001, qui in esame;
che, in effetti, la continuazione, da parte
del ricorrente, dell'attività della carrozzeria sinora gestita da __________,
non può essere configurata alla stregua di un insediamento di una nuova
carrozzeria;
che il cambiamento di titolare è irrilevante
dal profilo della legislazione edilizia; l'aveva riconosciuto lo stesso
Consiglio di Stato nella decisione 9 febbraio 1989 riguardante il medesimo
oggetto, citata dall'autorità comunale;
che tale cambiamento di titolare non può in
alcun modo legittimare il provvedimento in esame;
che il divieto non può d'altro canto
fondarsi sull'art. 70 cpv. 4 LALPT sopra citato; nemmeno il municipio lo
pretende; né potrebbe sostenere con successo una simile tesi, poiché è del
tutto indimostrato che il contrasto fra la destinazione dello stabilimento e la
funzione residenziale della zona di situazione sia talmente grave ed insanabile
da giustificare un ordine di cessare l'attività della carrozzeria;
che il provvedimento va annullato anche
nella misura in cui il municipio pretende di fondarlo sulla legislazione
ambientale; la competenza del Dipartimento del territorio in materia di risanamenti
dettati da motivi ambientali è esclusiva e non può essere delegata al
municipio; spetta soltanto all'autorità cantonale ordinare il risanamento degli
impianti che non rispettano le prescrizioni della LPAmb e delle sue ordinanze;
che l'art. 5 DLALPAmb riserva ai municipi
unicamente le funzioni di polizia locale, ovvero le competenze previste
dall'art. 107 LOC; norma che, nelle circostanze concrete, manifestamente non permette
di legittimare un divieto come quello in contestazione;
che ancor meno sostenibile è la pretesa del
municipio di fondare il provvedimento sugli art. 145 - 150 LOC, disciplinanti
la procedura per contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze
municipali o alle leggi affidate al municipio per l'applicazione;
che neppure l'art. 68 cpv. 2 NAPR soccorre
le tesi dell'autorità comunale;
che le disposizioni della LPAmb e del
DLALPAmb prevalgono infatti sul diritto comunale; in materia di protezione
dell'ambiente il municipio non può quindi avvalersi della competenza di adottare
i provvedimenti atti a proteggere il singolo o la popolazione da emanazioni o
immissioni pregiudizievoli per la salute, che tale norma gli conferisce;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro accolto, annullando la decisione 13 aprile 2001 del municipio di
__________ ed il giudizio del Consiglio di Stato che la conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune
di __________ secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 107, 145-150, 208 LOC; 70 LALPT;
16 LPAmb; 5 DLALPAmb; 68 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 13 aprile 2001 del municipio
di __________;
1.2. la decisione 25 settembre 2001 (n. 4516)
del Consiglio di Stato.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al ricorrente fr.1'800.-- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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