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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.35
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00035
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 di
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 221) che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la decisione /
comunicazione 18 luglio 2000 dell'Ufficio patriziale di __________ relativa
alla posa di una barriera per regolamentare il traffico sulla strada forestale
ai Monti in località __________;
viste le risposte:
-
13 febbraio 2001 del
Patriziato di __________;
-
14 febbraio 20001 del
Consiglio di Stato;
-
15 febbraio 2001 della
Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'autunno
1999 l'Ufficio patriziale di __________ ha licenziato un messaggio chiedente
l'autorizzazione alla posa di una barriera per regolamentare il traffico sulla
strada forestale ai Monti, rispettivamente per definirne l'ubicazione (al
confine di __________ o preferibilmente in località __________). La Commissione
della gestione il 22 novembre 1999 ha emesso un rapporto favorevole alla
proposta. L'Assemblea patriziale nella seduta ordinaria 9 dicembre 1999 ha
esaminato il messaggio risolvendo con 12 favorevoli su 18 presenti la posa
della barriera e la sua ubicazione in località __________.
B. Le
risoluzioni in parola sono state pubblicate all'albo patriziale dal 10 dicembre
1999 giusta gli art. 76 cpv. 2 LOP e 54 del Regolamento patriziale. Con
ulteriore pubblicazione, affissa all'albo patriziale l'11 luglio 2000 e
pubblicata sul FU __________ del __________, l'Ufficio patriziale ha comunicato
alla popolazione l'intenzione di procedere alla posa della barriera come da decisione
assembleare.
C. Il 25
luglio 2000 il qui ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato
postulando l'annullamento del provvedimento, contestandone la legittimità e la
procedura seguita. A fronte del gravame l'Ufficio patriziale ne ha postulato la
reiezione per tardività, mentre la Sezione forestale ha confermato la
correttezza della decisione di posa della barriera nella forma e nel merito,
rilevando che sulla strada già vige un divieto generale di circolazione.
D. Con
sentenza 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile,
ponendo a carico del ricorrente tasse e spese l'importo di complessivi fr.
300.-. L'esecutivo ha ritenuto che la comunicazione 11/18 luglio dell'Ufficio
patriziale non costituisse una decisione di un organo patriziale impugnabile ai
sensi dell'art. 146 cpv. 1 LOP, trattandosi di una semplice comunicazione alla
popolazione che verrà messa in pratica la risoluzione 9 dicembre 1999 del
legislativo patriziale già cresciuta in giudicato. Il ricorrente avrebbe quindi
potuto impugnare unicamente ed a tempo debito quella decisione, che doveva
essergli nota siccome pubblicata all'albo patriziale.
E. Contro tale
decisione __________ insorge davanti a questo tribunale postulandone
l'annullamento. Dopo aver precisato che gli atti impugnati (pubblicazioni 11/18
luglio 2000) non indicavano mezzi e termini di ricorso, che egli è patrizio di
__________ e che usufruisce della cascina della sorella sui monti in questione,
l'insorgente invoca la nullità assoluta della decisione ex art. 148 e 151 LOP,
siccome il Cantone sarebbe l'unica autorità competente per la posa di barriere
sulle strade forestali. Sostiene che le decisioni di esecuzione dell'Ufficio
patriziale pur non essendo decisioni ai sensi dell'art. 5 LPA sarebbero
impugnabili ex art. 146 LOP. Nel merito, con argomenti di cui si dirà per
quanto necessario in seguito, invoca anche l'annullabilità della decisione,
sostenendo che la pubblicazione all'albo della decisione dell'Assemblea del 9
dicembre 1999 in assenza di un'ulteriore pubblicazione sul FU non avrebbe fatto
decorrere i termini di ricorso per chi non ha ricevuto una notifica personale,
per cui tale decisione non sarebbe cresciuta in giudicato. Chiede un
sopralluogo e protesta spese e ripetibili.
F. Il
Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e l'Ufficio
patriziale di __________, con argomenti di cui si dirà se necessario in seguito,
hanno chiesto la reiezione del ricorso, mentre la Sezione forestale si è
limitata a ribadire il buon fondamento della posa della barriera sulla strada
forestale senza entrare nel merito delle questioni di ricevibilità.
Considerato, in
diritto
-
La competenza
di questo tribunale è data dall'art. 146 LOP. Il ricorso, tempestivo e
ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria
(art. 151 LOP, 8 segg. e 18 PAmm). In particolare il postulato sopralluogo non
pare atto a fornire elementi utili e rilevanti per il giudizio.
-
Al di là
dell'ipotesi di nullità assoluta di cui si dirà più avanti, il ricorrente non
contesta che l'assemblea ha deliberato la posa della barriera in località
__________ nel legittimo esercizio delle sue competenze ex art. 68 LOP. La
validità delle risoluzioni da essa adottate nel dicembre del 1999 è pure
incontestata, così come il fatto che tali risoluzioni siano state regolarmente
pubblicate all'albo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 76 cpv. 2 LOP.
Dal canto suo, l'Ufficio patriziale ha la competenza di eseguire o fare
eseguire le decisioni prese dall'Assemblea (art. 92 lett. d LOP). Contro le
decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato e successivamente
al Tribunale cantonale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOP) nel termine di 15
giorni dall'intimazione o dalla pubblicazione della decisione (art. 151 cpv. 2
LOP).
-
Il ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro le decisioni di un
organo patriziale, ossia contro provvedimenti fondati sul diritto pubblico,
adottati iure imperii da queste autorità in un caso concreto, per
costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per constatarne
l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o dichiarare
inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od accertare
diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT 1994 II n. 8; Borghi Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4 a; Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B I; Knapp, Précis de
droit administratif, IV. ed., n. 958). Il ricorso è il mezzo di impugnazione
volto ad ottenere l'annullamento o la modifica della decisione censurata da
parte di un'istanza superiore, che è chiamata ad esprimere un sindacato di
legittimità sul provvedimento censurato.
-
4.1. Come
rettamente ha considerato il Consiglio di Stato, il provvedimento impugnato non
costituisce una decisione, ed in particolare non contribuisce a costituire, modificare
o annullare diritti od obblighi del ricorrente, ma si limita ad informare della
imminente concretizzazione della decisione (impugnabile) assunta il precedente
mese di dicembre dall'Assemblea patriziale.
4.2. La tesi del ricorrente secondo cui la decisione
Assembleare non pubblicata sul foglio Ufficiale non sarebbe cresciuta in giudicato
è del tutto priva di fondamento, in quanto né la legge né il Regolamento
prevedono un tale obbligo. L'art. 76 cpv. 2 LOP si limita infatti a prevedere
unicamente la pubblicazione all'albo, che è regolarmente avvenuta.
4.3. Il ricorrente, patrizio, sostiene
inoltre che chi non è stato raggiunto dalla convocazione all'Assemblea
patriziale non ha potuto esprimersi e ricorrere. A prescindere dal fatto che
egli non sostiene espressamente che questo sia il suo caso, l'art. 51 cpv. 2
LOP prevede che per la convocazione
alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato
deve eleggere un suo recapito, che deve notificare all'Ufficio patriziale, presso
un patrizio domiciliato nel comune, a meno che faccia esplicita richiesta ad
essere convocato personalmente. Quindi qualsiasi patrizio può mettersi nelle
condizioni di ricevere le convoche alle Assemblee patriziali. Per queste
regioni il ricorrente non può comunque dolersi di una ipotetica mancata convocazione.
Inoltre l'art. 76 cpv. 2 LOP impone la pubblicazione all'albo delle risoluzioni
entro 5 giorni dall'assemblea, per cui ogni patrizio, potendo sapere quando si
tengono le assemblee, può pure stabilire con certezza quando consultare l'albo
per conoscere le deliberazioni che sono state adottate e valutare nei termini
dell'art. 151 LOP se impugnarle o meno.
4.4. Per questi motivi il
ricorso del ricorrente nella misura in cui è proposto contro la comunicazione 18 luglio 2000 dell'Ufficio patriziale di __________ è irricevibile per
carenza di decisione impugnabile,
mentre nella misura in cui è teso a contestare la decisione dell'Assemblea del
dicembre del 1999 è tardivo in quanto presentato a oltre 6 mesi di distanza
dallo scadere della pubblicazione, iniziata il 10 dicembre 1999. Resta quindi
unicamente da esaminare se la decisione adottata dall'assemblea nel dicembre
1999 sia eventualmente inficiata da nullità assoluta giusta i combinati art.
148 e 151 cpv. 1 LOP, e pertanto impugnabile in ogni tempo.
- Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in
materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere (art. 148 LOP).
L'assemblea patriziale esercita tutte le competenze non conferite dalla legge
ad altro organo del patriziato (art. 68 lett. n LOP). Il ricorrente sostiene
che la posa della barriera sarebbe stata di esclusiva competenza del Cantone,
mentre non asserisce (giustamente) che tale decisione potesse essere di
competenza di altro organo patriziale.
Dalle tavole processuali
emerge chiaramente che proprietario della strada in questione è il patriziato.
Per diritto federale, i veicoli a motore
possono circolare su strade forestali soltanto a fini forestali; i Cantoni
possono ammettervi altre categorie d'utenti purché la conservazione della
foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano; essi provvedono alla
segnaletica ed ai controlli e se ciò insufficiente possono installare barriere
(art. 15 cpv. 1 e 2 LFo).
In applicazione di questa
norma il Canton Ticino ha stabilito che sulle strade forestali è ammesso il
traffico con veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli e di
interesse pubblico; il proprietario della strada, che può rilasciare
un’autorizzazione eccezionale, provvede ad un’adeguata segnaletica e collabora
con il comune ai necessari controlli (art. 13 LCFo). In concreto quindi il
Cantone ha delegato al proprietario (in casu il patriziato) il diritto
di regolamentare il traffico sulla strada forestale, per cui la competenza del
patriziato a decidere in merito è data.
Come rettamente indica il
patriziato nelle proprie osservazioni al ricorso e come il ricorrente stesso
ammette, l'art. 20 del Regolamento prevede espressamente che il patriziato
possa chiudere la strada forestale al traffico per lavori di manutenzione od
esbosco o per motivi di polizia. La tesi secondo cui la posa della contestata
barriera esulerebbe dalle competenze del patriziato si rivela quindi infondata,
per cui la decisione della sua posa non è nulla e non può pertanto essere
contestata dopo la scadenza dei termini di ricorso dell'art. 151 cpv. 2 LOP.
- Per questi
motivi il ricorso deve essere respinto ed il giudizio impugnato tutelato, senza
che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure, invero oltremodo
confuse e di dubbia pertinenza, sollevate dall'insorgente. Tasse e spese
seguono la soccombenza. Al patriziato, non assistito da un legale, non si
assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LPA, 1, 4, 8 segg., 18 PAmm, 1, 5,
51, 68, 76 cpv. 2, 92, 146, 148, 150, 151 LOP, 20, 22, 54, 62a del Regolamento
patriziale, 15 LFo, 13 LCFo, 2, 8, 26, 82 Cost;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le tasse e
le spese per complessivi fr. 600.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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