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Numero d'incarto:
52.2001.348
Data decisione, Autorità:
25.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00348
Lugano
25 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'atto 26 settembre 2001 e sul
complemento al "ricorso" 12 ottobre 2001 delle
contro
la decisione 11 settembre 2001 (n. 4235) con cui il
Consiglio di Stato ha ordinato il risanamento del sito inquinato, ubicato ai
mapp. __________ e __________ di __________;
vista la risposta 29 novembre
2001 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'am-
biente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 11 settembre 2001, fondata in particolare sugli art. 32c e 32d LPAmb
e sull'OSiti, il Consiglio di Stato ha ordinato il risanamento del sito
inquinato ubicato ai mapp. __________ e __________ di __________ (dispositivo
n. 1 della decisione). Tutte le spese di risanamento sono state poste a carico
delle __________ (__________; dispositivo n. 2). La decisione indicava la
possibilità di ricorrere contro la stessa dinanzi a questo Tribunale nel
termine di 15 giorni dall'intimazione (dispositivo n.3). Essa è stata spedita
alle __________ l'indomani e ricevuta da queste ultime il 13 settembre
successivo.
B. Con lettera
26 settembre 2001 indirizzata al dipartimento del territorio le __________
hanno chiesto una proroga di 15 giorni del termine per ricorrere contro la
decisione, adducendo che i funzionari incaricati, assenti in vacanza, non erano
stati in grado di esaminarla per tempo. L'indomani, 27 settembre 2001, il
direttore della divisione dell'ambiente di questo dipartimento ha trasmesso la
richiesta al Tribunale, osservando che i termini di ricorso erano improrogabili
(art. 11 e 46 PAmm, 6 cpv. 4 DLALPAmb). Il 2 ottobre 2001 la Cancelleria del
Tribunale, agendo a nome del suo Presidente, ha indirizzato alle __________ il
seguente scritto:
"…
Ricorso 26 settembre 2001 contro la decisione
11 settembre 2001, no. 4235, del Consiglio di Stato, trasmessoci dal
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Bellinzona, per competenza
In possesso del vostro scritto citato a
margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46
della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il ricorso deve essere insinuato per
iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una
per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa,
dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti
da altre leggi.
Esso deve
contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al ricorso devono essere allegati la
decisione querelata ed ogni altro documento."
Inoltre a'
sensi dell'art. 8 della Legge di procedura per le cause amministrative, il
ricorso deve essere redatto in lingua italiana, firmato dalle parti o
dai loro procuratori.
Richiamato
l'art. 9 PAmm vi assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il
ricorso nella forma indicata, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente
tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.
…".
Il 12 ottobre 2001 le __________ hanno indi
inoltrato un complemento al "ricorso" 26 settembre 2001, motivato,
attraverso il quale hanno domandato di ridurre a 1/4 delle spese di risanamento
la loro partecipazione alle stesse e di porre i rimanenti 3/4 a carico dello
Stato del Cantone Ticino. Con risposta 29 novembre 2001 il dipartimento del
territorio ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e, in subordine,
respinto nel merito.
C. Con istanza
31 ottobre 2001 le __________ hanno sollecitato un giudizio di accertamento che
la decisione di risanamento era cresciuta in giudicato e che il contenzioso era
limitato alla ripartizione dei costi, allo scopo di permettere l'inizio dei
lavori di risanamento. Con osservazioni 14 novembre 2001 il dipartimento ha
rilevato che la crescita in giudicato del dispositivo n. 1 della risoluzione 11
settembre 2001 era pacifica.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 6 cpv. 3 DLALPAmb) e la legittimazione
delle ricorrenti certa (art. 43 PAmm; 6 cpv. 4 DLALPAmb). Quanto alla
tempestività del ricorso, contestata dal dipartimento, il Tribunale considera
quanto segue.
-
2.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso dev'essere insinuato all'autorità di
ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Il termine
di ricorso, in quanto fissato dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile
(art. 11 PAmm).
2.2. In concreto la risoluzione impugnata,
dell'11 settembre 2001, è stata spedita l'indomani e ricevuta dalle __________
il giorno 13 settembre 2001. Il termine per ricorrere contro la stessa è
pertanto venuto imperativamente a scadere il giorno 28 settembre 2001. Entro
tale data, tuttavia, le __________ non hanno introdotto alcuna impugnativa
dinanzi al Tribunale. Esse si sono difatti limitate a chiedere una proroga di
15 giorni del termine per ricorrere con lettera 26 settembre 2001 indirizzata
al dipartimento del territorio: quest'atto non costituiva però, di tutta
evidenza, un'impugnativa, poiché non manifestava la volontà delle __________ di
ricorrere contro la decisione governativa per conseguire una modifica della
situazione giuridica in suo favore (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 9 n. 1; Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 387; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32
n. 11). Certo, interpretando erroneamente la portata del documento, una volta
ricevuta dal dipartimento la menzionata lettera, fondandosi sull'art. 9 PAmm il
2 ottobre 2001 la Cancelleria del Tribunale, agente in nome del presidente del
Tribunale, ha fissato alle insorgenti un termine di 10 giorni per presentare il
gravame nelle forme prescritte dall'art. 46 PAmm sotto comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, il "ricorso" sarebbe stato
dichiarato irricevibile. Questa diffida non era tuttavia atta a trasformare in
impugnativa un atto che manifestamente non era tale. Tantomeno se si considera
che, a quella data, il termine di 15 giorni per ricorrere era già
inesorabilmente decorso e non poteva, di conseguenza, essere ripristinato. Le
ricorrenti erano del resto state immediatamente rese attente circa la perentorietà
dei termini in esame attraverso lo scritto 27 settembre 2001 con cui il
dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente, aveva trasmesso a questo
Tribunale la loro lettera di richiesta di proroga del termine di ricorso, del
giorno precedente: scritto che era stato loro inviato per conoscenza.
2.3. Dal momento che l'atto 26 settembre
2001 non costituisce ricorso, l'impugnativa vera e propria delle __________ è
costituita dal complemento al "ricorso" presentato il 12 ottobre successivo,
dietro diffida della Cancelleria del Tribunale emessa in applicazione dell'art.
9 PAmm. Questa memoria deve tuttavia essere dichiarata irricevibile, in quanto
irrimediabilmente tardiva rispetto alla data di scadenza del termine per
ricorrere, 28 settembre 2001. Le insorgenti non si appellano peraltro all'istituto
della restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm e
relativo rinvio all'art. 137 CPC), del quale non sono comunque pacificamente
soddisfatti i requisiti di applicazione in loro favore.
-
L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza 31 ottobre 2001.
-
Il
Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 9, 18, 28, 43, 46 PAmm, 6 DLALPAmb;
dichiara
e pronuncia:
- 1.1. E'
accertato che l'atto 26 settembre 2001 non costituisce ricorso;
1.2. il
complemento al "ricorso" presentato il 12 ottobre 2001 è dichiarato
irricevibile.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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