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Numero d'incarto:
52.2001.340
Data decisione, Autorità:
19.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00340
Lugano
19 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2001 della
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 4254) che delibera alla ditta __________ le opere da scavo generale
occorrenti alla Scuola media di __________ (ampliamento e ristrutturazione);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 maggio
2001 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso "per le opere
da scavo generale occorrenti alla Scuola media di __________ " (FU n.
__________, pag. __________). Il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti
di allegare all'offerta le "dichiarazioni comprovanti l'avvenuto
pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate
al periodo di pubblicazione" (cifra 3.2, pag. 5).
Nel termine fissato dal bando (6 giugno
2001) sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella
della ricorrente __________ di fr. 94'499.20 e quella della resistente
__________ di fr. 103'524.30. All'offerta della ricorrente era annessa la
fotocopia della bolletta emessa dall'ufficio contribuzioni del comune di
__________ relativa al conguaglio dell'imposta comunale 1997 di fr. 778.35
recante la stampigliatura "pagato 17 nov. 1999". L'offerta
della __________ era invece priva delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto
pagamento delle imposte cantonali e comunali.
Analogamente interpellato, il 15 giugno 2001
il municipio di __________ ha comunicato all'Ufficio lavori sussidiati e
appalti (ULSA) che la ricorrente non aveva ancora pagato il conguaglio d'imposta
relativo al 1998 (fr. 911.20), scaduto due giorni prima.
L'Ufficio cantonale di esazione e i servizi
contabili comunali di __________ e di __________ hanno invece attestato che la
ditta __________ era in regola con il pagamento delle imposte cantonali e comunali.
B. Dando
seguito al preavviso dell'ULSA, l'11 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha
deliberato la commessa alla resistente, escludendo la __________ dalla gara ai
sensi dell'art. 25 lett. c LCPubb, senza ulteriore motivazione.
C. Contro la
predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Ipotizzando che la sua esclusione sia a
ricondurre al mancato pagamento del conguaglio relativo all'imposta comunale
del 1998, versato nel frattempo, l'insorgente nega in sostanza che il ritardo
possa giustificare il provvedimento censurato;
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'ULSA, confermando che l'esclusione è effettivamente
dovuta al ritardo con cui la ricorrente ha pagato quel debito d'imposta.
Ad identica conclusione perviene
l'aggiudicataria, rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo per quanto concerne la rilevanza del pagamento tardivo.
considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
La legittimazione attiva della ricorrente, partecipante esclusa dal concorso, è
certa. Il ricorso, tempestivamente proposto contro una decisione impugnabile
(art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto
del concorso "unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento
degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle
imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri".
Lo scopo di questa disposizione è anzitutto
quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il
cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente
la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla Legge
sulle commesse pubbliche, in RDAT 2001, pag. 439). Accanto a questo scopo di
politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento
tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze
degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi
sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett.
c LCPubb).
Il principio sancito dall'art. 5 lett. c
LCPubb in relazione all'adempimento degli obblighi tributari è rispettato
allorché il concorrente dimostra di aver pagato le imposte cantonali e
comunali, definite mediante tassazione cresciuta in giudicato (art. 30 RLCPubb;
BU __________, __________).
Né la legge, né il regolamento
d'applicazione precisano l'ultimo termine che fa stato ai fini della
dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte. Nell'ipotesi più
restrittiva per i concorrenti quest'esigenza può essere intesa nel senso che
devono provare di aver pagato le imposte cantonali e comunali giunte a scadenza
prima del termine per l'inoltro delle offerte. È comunque certo che non si può
pretendere che i concorrenti dimostrino di aver pagato anche i debiti d'imposta
già definiti con tassazione cresciuta in giudicato, ma pagabili soltanto
successivamente. In questo caso il committente sarebbe infatti costretto a
verificare sino al momento della delibera se i concorrenti hanno pagato le
imposte esigibili soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle
offerte.
- La
questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata, perché nel caso in
esame il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta
le "dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte
cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate al periodo di
pubblicazione" (cifra 3.2, pag. 5). I concorrenti dovevano pertanto
dimostrare soltanto di essere in regola con il pagamento delle imposte
esigibili al momento (periodo) della pubblicazione del concorso. Non
erano tenuti a dimostrare di aver pagato anche le imposte, definite mediante
tassazione cresciuta in giudicato, che avrebbero dovuto pagare soltanto successivamente.
Orbene, la ricorrente ha dimostrato di aver
pagato tutte le imposte cantonali e comunali esigibili prima dell'11 maggio
2001. A quel momento, dichiarato determinante dal capitolato, la ricorrente era
perfettemente in regola con il pagamento di queste imposte. A torto, il
Consiglio di Stato l'ha pertanto esclusa dalla gara prevalendosi del mancato,
tempestivo pagamento del conguaglio dell'imposta comunale 1998, che avrebbe
dovuto essere pagato il 13 giugno 2001 e che è poi stato effettivamente pagato
il 19 di quello stesso mese.
- Essendo
certo che la ricorrente al momento stabilito dalle condizioni di gara non era
in mora con il pagamento delle imposte comunali, il ricorso va accolto,
annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato
per nuova delibera.
Dato che l'esito è da attribuire soprattutto
al committente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le
ripetibili sono invece suddivise fra lo Stato e la resistente __________, che
pur rimettendosi al giudizio di questo tribunale ha comunque chiesto il rigetto
dell'impugnativa, rimanendo soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 26, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 11 settembre 2001 del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova delibera.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Lo Stato e
la resistente __________ rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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