AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.339
Data decisione, Autorità:
18.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00339
Lugano
18 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2001 di
__________ patr. da: st. leg. __________
contro
la decisione 6 settembre 2001 del Presidente del
Consiglio di Stato (n. 26) che respinge la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo alla decisione 21 agosto 2001 del municipio di
__________, mediante la quale vengono fissati gli orari d'apertura della sala
giochi __________;
viste le risposte:
-
25 settembre 2001
dell'Ufficio di sanità;
-
1° ottobre 2001 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
4 ottobre 2001 del
Presidente del Consiglio di Stato;
-
9 ottobre 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è titolare del locale notturno __________, situato a
__________ in località alla __________;
che all'esercizio pubblico, aperto nel 1992
come bar e trasformato nel 1998 in locale notturno, è annessa una sala giochi,
che come seguiva gli orari di apertura del bar, segue ora quelli del night;
che dopo aver tentato di imporre al
ricorrente di separare fisicamente la sala giochi dal locale notturno, il 21
agosto 2001 il municipio ha emanato una decisione, denominata "autorizzazione
a gestire una sala giochi", mediante la quale ha fissato una serie di
condizioni volte a regolare l'attività dello stabilimento;
che fra queste condizioni l'autorità
comunale ha anche prescritto i seguenti orari d'apertura:
che le suddette prescrizioni sono state
dichiarate esecutive a partire dal 1° settembre 2001; ad eventuali ricorsi è
stato preventivamente revocato l'effetto sospensivo;
che con istanza 24 agosto 2001 __________ ha
chiesto al Consiglio di Stato di conferire effetto sospensivo alla decisione, negando
che fossero dati i presupposti per dichiararla immediatamente esecutiva; il 6
settembre 2001 l'ha poi formalmente impugnata;
che con decisione 6 settembre 2001 il
Presidente del Governo ha respinto l'istanza, ritenendo che i motivi addotti
dal municipio in sede di risposta (esigenze di protezione dei minorenni, fatto
di sangue recentemente verificatosi sul posteggio attiguo all'esercizio
pubblico) fossero sufficienti a giustificare l'immediata esecutività del
provvedimento;
che contro questa decisione __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa
sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo "alla decisione
21 agosto 2001 del municipio di __________ ";
che il ricorrente nega che le esigenze di
protezione dei minorenni ed il fatto di sangue verificatosi nelle vicinanze del
locale possano giustificare il conferimento della provvisoria esecutività della
decisione nel frattempo impugnata davanti al Consiglio di Stato;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio,
che invece contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente, asserendo, in
sostanza, di aver negato l'effetto sospensivo a causa della resistenza del
ricorrente a separare la sala giochi dal locale notturno;
considerato, in
diritto
che le
decisioni provvisionali del Presidente del Governo sono impugnabili al Tribunale
cantonale amministrativo se la vertenza è appellabile nel merito (art. 21 cpv.
4 PAmm);
che la decisione 21 agosto 2001 del
municipio di __________ non richiama nemmeno una norma che permetta di
accertare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; il Consiglio di
Stato si è limitato a richiamarsi all'art. 47 PAmm, che da solo non è atto a
fondare alcuna competenza;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo appare comunque data tanto nel caso in cui la decisione
censurata si fondi sulla legislazione edilizia e su quella ambientale ad essa
connessa (art. 21 LE), quanto nel caso in cui rilevi semplicemente dalla LOC
(art. 208 LOC);
che certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento
censurato;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che il ricorso esplica effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano diversamente (art. 47
cpv. 1 PAmm);
che il conferimento della provvisoria
esecutività ad una decisione ha carattere eccezionale (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 47 PAmm N. 2);
che la revoca preventiva dell'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso si giustifica se l'interesse dell'autorità
ad un'immediata, provvisoria esecutività del provvedimento censurato prevale su
quello di chi ne è gravato a differirne gli effetti al momento in cui esso
cresce in forza di giudicato (cfr. Borghi/Corti, loc. cit.; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, II ed, N. 647 ss);
che per giustificare l'immediata esecutività
della decisione con cui ha fissato gli orari d'apertura della sala giochi il
municipio si è in concreto richiamato all'esigenza di costringere il ricorrente
a separare questo stabilimento dall'attiguo esercizio pubblico, trasformato nel
1998 in locale notturno con conseguente modifica degli orari di apertura;
l'autorità invoca inoltre l'esigenza di tutelare i minori di 16 anni;
che gli interessi invocati dal municipio a
sostegno della revoca preventiva dell'effetto sospensivo, attribuito dalla
legge (LE o LOC) ad un eventuale ricorso, non appaiono abbastanza importanti
per giustificare il conferimento della provvisoria esecutività ad una
decisione, che interviene a sovvertire radicalmente un regime d'orari d'apertura
praticato da diversi anni senza particolari inconvenienti;
che tale conclusione s'impone
indipendentemente dalla questione a sapere se il cambiamento delle condizioni
d'esercizio della sala giochi sia stato precorso da un procedimento
autorizzativo analogo a quello, fondato sulla LE, che ha avuto per oggetto la
trasformazione del bar in locale notturno oppure se sia addirittura stato approvato
nell'ambito di tale procedura;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la censurata decisione del Presidente del Governo e
concedendo l'effetto sospensivo al ricorso pendente davanti a quell'istanza contro
la decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________;
che dato l'esito non si prelevano né tassa
di giustizia, né spese; le ripetibili sono invece poste a carico del comune
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 208 LOC; 6 DLALPAmb; 3, 18, 21,
28, 31, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 settembre 2001 del
Presidente del Consiglio di Stato (n. 26) è annullata;
1.2. al ricorso inoltrato da __________ contro
la decisione 21 agosto 2001 del municipio di __________ è concesso l'effetto
sospensivo;
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà fr. 400.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster