AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.327
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00327
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 2001 di
tutti patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3919), che ha annullato la risoluzione 30 gennaio 2001 con cui il
municipio di __________ ha negato agli insorgenti la licenza edilizia per la
formazione di sette posteggi scoperti al mapp. __________ RFD, limitatamente
al dispositivo n. 2 (tassa di giudizio e spese);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda edilizia,
nelle forme della notifica, per la realizzazione di sette posteggi scoperti
sulla PPP mapp. __________ RFD;
che il municipio, con risoluzione 30 gennaio
2001, ha respinto la domanda, ritenendo che l'opera progettata contrasterebbe
con il diritto in vigore (piano viario) e con quello in via d'approvazione
(limitazione a due del numero di posteggi aperti direttamente sulle strade),
nonché con il previsto collegamento pedonale e ciclabile del comparto speciale Nord;
che i ricorrenti si sono aggravati al
Consiglio di Stato avverso la decisione municipale, chiedendone l'annullamento:
a loro avviso nulla osterebbe al rilascio della postulata licenza edilizia,
poiché la strada comunale non sarebbe più prevista nel nuovo piano viario;
inoltre, con l'approvazione del nuovo PR, la strada d'accesso diverrebbe un
accesso privato; infine, il collegamento pedonale e ciclabile non coinciderebbe
con l'area che essi vorrebbero destinare a posteggio;
che il municipio ha ammesso la fondatezza di
quest'ultima contestazione, e tuttavia si è opposto all'accoglimento del ricorso;
che il Consiglio di Stato, con decisione 28
agosto 2001, ha annullato la risoluzione con cui il municipio ha negato agli
istanti la licenza edilizia, per la ragione che la domanda edilizia avrebbe
dovuto essere presentata e trattata nelle forme della domanda di costruzione, e
non in quella semplificata della notifica;
che l'esecutivo cantonale ha posto a carico
dei ricorrenti la tassa di giudizio e le spese per complessivi fr. 400.--, dal
momento che gli istanti hanno presentato la domanda nelle forme della notifica
ed anche in sede ricorsuale avrebbero sostenuto la correttezza della procedura
seguita dal municipio;
che i ricorrenti insorgono ora innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo avverso il dispositivo n. 2 (tassa di
giudizio e spese) della suddetta decisione governativa; osservano che
l'impugnata decisione municipale è stata annullata, ciò che impedirebbe al
Consiglio di Stato di porre tassa e spese di giudizio a carico dei ricorrenti;
sostengono inoltre che sarebbe spettato al municipio rilevare che la procedura
corretta era quella della domanda di costruzione, anziché della notifica;
che il Consiglio di Stato ed il municipio si
oppongono all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 28 PAmm, l'autorità
amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia
variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda
della natura pecuniaria o meno del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia va posta, di
regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di
copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 2 in fine);
che soccombente è giuridicamente la parte
che in sede ricorsuale ha avanzato una domanda totalmente o parzialmente illegittima,
oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso
(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm, n. 2);
che, secondo prassi, l'ente pubblico viene
sollevato dal pagamento della tassa di giustizia quando non interviene in causa
a tutela di interessi economici propri (RDAT I - 1993, N. 19);
che, nell'evenienza concreta, il Consiglio
di Stato ha rilevato come la costruzione di 7 posteggi per una PPP composta da
più appartamenti non rientri nelle ipotesi dell'art. 6 RALE e perciò non può
soggiacere alla procedura della notifica; pertanto, sebbene per motivi
differenti da quelli invocati dai ricorrenti, ha annullato la risoluzione
municipale impugnata;
che è vero che i ricorrenti hanno postulato
il rilascio della licenza edilizia e che il Consiglio di Stato non ha accolto
tale loro domanda; tuttavia l'Esecutivo cantonale non ha neppure affermato che
i ricorrenti sarebbero comunque risultati soccombenti nel merito, essendosi
limitato a statuire sulla procedura edilizia da adottare;
che, di conseguenza, non si giustifica la
condanna dei ricorrenti al pagamento di una tassa di giudizio, tanto più che la
presentazione della domanda di costruzione nella forma della notifica non è mai
stata oggetto di contestazione;
che, caso mai, sarebbe toccato al municipio
rilevare la necessità di adottare la procedura della domanda (cfr. art. 48 LE),
ed un'eventuale contestazione circa la procedura da seguire sarebbe stata decisa
dal Dipartimento (art. 11 cpv. 2 LE);
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso va accolto; di conseguenza, non si prelevano tassa di giustizia né
spese; lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere ai ricorrenti, assistiti
da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 11 cpv. 2, 21, 48 LE; 3, 18, 28, 31,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della
decisione 28 agosto 2001 (n. 3919) del Consiglio di Stato è modificato come segue:
"2. Non si prelevano né tassa di giudizio
né spese."
- Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti l'importo complessivo di fr. 300.--
a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster