AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.325
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00325
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 2001 di
contro
la risoluzione 22 agosto 2001 (n. 3796) del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro la
deliberazione 18 giugno 2001 con cui il consiglio comunale di __________ ha
stanziato un credito di fr. 480'000.-- per il potenziamento della rete di
distribuzione dell'acqua potabile lungo via __________, nel comune di
viste le risposte:
-
17 settembre 2001 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
24 settembre 2001 del
municipio di __________;
-
25 settembre 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con
messaggio n. 23/2001 dell'8 maggio 2001 il municipio di __________ ha
sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr.
480'000.-- per il potenziamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile
lungo via __________, nel comune di __________ (tratta via __________ /albergo
__________). Più precisamente - si legge nel documento - il municipio intendeva
sostituire un tratto di circa 415 m della condotta di distribuzione e di quella
di adduzione (dal serbatoio di __________ a quello di __________), in cattivo
stato, e di estendere il loro diametro a 150 mm. La posa di quattro idranti
lungo la tratta avrebbe inoltre assicurato la lotta contro gli incendi. Dal momento
che il potenziamento della condotta di adduzione avrebbe permesso di coprire,
in caso di necessità, il fabbisogno del comune di __________, quest'ultimo si
era impegnato a partecipare alla spesa con un importo di fr. 31'000.--.
b) Il messaggio è stato preavvisato
favorevolmente dalla commissione della gestione, con rapporto 31 maggio 2001.
c) Nella seduta del 18 giugno successivo il
consiglio comunale di __________ ha approvato, a maggioranza (28 favorevoli ed
1 contrario) il credito in esame. Il legislativo ha inoltre aderito alla
proposta formulata direttamente in quella sede dal consigliere comunale
__________ di rinunciare ad imporre contributi di miglioria.
B. Con unico
ricorso 3 luglio 2001 __________ e __________, cittadini attivi del comune, e
__________, consigliere comunale avverso alla deliberazione, hanno impugnato
la stessa dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla
adducendo che non era stata sancita l'imposizione dei contributi di miglioria
per l'opera in rassegna rispettivamente che non sussistevano motivi per
rinunciarvi.
C. Con
risoluzione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso
ha, in primo luogo, accertato che il potenziamento dell'acquedotto in rassegna
implicasse, di principio, il prelievo dei contributi di miglioria, ma che il
legislativo avesse validamente disposto, sotto l'aspetto formale, la rinuncia a
tanto. Il Governo ha invece rimandato l'esame della fondatezza di quest'ultima
decisione al momento in cui avrebbe dovuto approvarla in applicazione dell'art.
1 cpv. 2 LCMI.
D. Con
impugnativa 12 settembre 2001 i già ricorrenti sono insorti davanti a questo
Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, sollecitando il
suo annullamento insieme a quello della deliberazione del legislativo di
__________ che esso ha tutelato. I ricorrenti ribadiscono l'assoggettamento
della realizzazione all'imposizione dei contributi di miglioria e negano la
sussistenza dei requisiti per rinunciarvi fissati all'art. 1 cpv. 2 LCMI.
Il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa.
E. Con istanza
8 ottobre 2001 i ricorrenti hanno chiesto di poter replicare. Non sussistono
tuttavia dei motivi per autorizzare, a titolo eccezionale, un ulteriore scambio
degli allegati (art. 49 cpv. 3 PAmm).
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett.
a LOC). Insorgenti possono tuttavia essere considerati solo __________ e
__________. __________, seppur annoverato tra i ricorrenti, non ha difatti
sottoscritto il gravame e neppure risulta essere validamente rappresentato
dagli due menzionati comparenti. Con questa precisazione, il ricorso è
ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile
1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari.
Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di
premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett.
c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile
ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte
dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché
a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3
cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei
singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle
strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3
cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o
l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3
cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4
cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione
prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo
(lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la
tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della
loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri
(lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali
limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi
un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi
sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera,
comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione
dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali
sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di
urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere
inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione
particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra
opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere
stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione
è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI; inoltre le precisazioni
di cui in RDAT I-1998 n. 53). Per le opere non contemplate da questo strumento
la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2
LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta
al legislativo comunale (RDAT I-1994 n. 7 consid. 3.2.).
2.2. Il
comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione
della LCMI, che gli è affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di
autonomia protetta (RDAT II-1999 n. 41 consid. 2d in re comune di __________;
II-1996 n. 52 consid. 4 in re comune di __________; I-1996 n. 49 consid. 4 in
re comune di __________; 1987 n. 75 consid. 4 in re comune di __________,
quest'ultima relativa all'or abrogata LCMI 1971). Questa prerogativa non
solleva però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente
le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. Per
quanto qui può interessare, l'art. 3 LCMI definisce i concetti di urbanizzazione
generale (cpv. 2) e di urbanizzazione particolare (cpv. 3), impiegando gli
stessi termini utilizzati dal legislatore federale all'art. 4 della legge
federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro
proprietà del 4 ottobre 1974 (LCAP). Con urbanizzazione generale si intende
l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti
di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento
energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono
direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI = art. 4 cpv. 1
LCAP). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli
fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade
di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3
LCMI = art. 4 cpv. 2 LCAP). La legge cantonale definisce pertanto in maniera
completa e precisa i concetti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione
particolare. Essa indica altresì il metodo che le autorità comunali devono
seguire per procedere alla classificazione di determinate opere nell'una o nell'altra
di queste due categorie: bisogna far capo, in principio, alle scelte effettuate
in sede di piano regolatore (art. 7 cpv. 1 ultima frase LCMI). Quando questo
strumento non fornisce una risposta, la determinazione della natura
dell'urbanizzazione deve essere effettuata sulla scorta delle caratteristiche
intrinseche dell'opera (RDAT I-1998 n. 53; inoltre art. 7 cpv. 2 LCMI). L'art.
7 cpv. 1 LCMI istituisce poi ancora una terza ipotesi: quella in cui la
distinzione tra opere di urbanizzazione generale e opere di urbanizzazione
particolare non è agevole. Ai fini della sussunzione di singole, specifiche
fattispecie nei concetti appena definiti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione
particolare oppure nella categoria delle opere di incerta classificazione, il
comune non dispone pertanto di importanti spazi di determinazione. E' solo dopo
l'accertamento della natura dell'opera di urbanizzazione rispettivamente della
difficoltà a determinarsi per l'una o per l'altra categoria che l'autorità
comunale può effettivamente e pienamente disporre di quella notevole libertà
decisionale che le è riconosciuta dalla prassi in questa materia e che è
caratteristica dell'autonomia, fissando - in applicazione dell'art. 7 cpv. 1
LCMI - il prelievo dei contributi di miglioria tra il 30% ed il 60% nel caso di
opere di urbanizzazione generale, tra il 70% ed il 100% per quelle di urbanizzazione
particolare, oppure adottando una percentuale media nel caso in cui la
distinzione tra le due categorie non apparisse, malgrado tutto, agevole (RDAT
I-2000 n. 43 consid. 4.2.).
2.3. In
sintesi, il comune ticinese non dispone di libertà di decisione quando si
tratta di determinare il principio (obbligo) dell'imposizione dei contributi di
miglioria e la natura dell'opera di urbanizzazione che ne sta alla base. Una
volta assodati tali elementi, esso acquista invece un ragguardevole margine di
manovra nel fissare la percentuale di imposizione.
- 3.1. Come
risulta da quanto esposto al considerando 2 che precede, il prelievo dei
contributi di miglioria è strettamente legato, per un comune, alla
realizzazione di opere pubbliche da parte dello stesso. Di conseguenza, quando
il municipio intende sottoporre al legislativo una richiesta di credito per la
realizzazione di un'opera pubblica, esso si deve porre anche il quesito di
sapere se questa procura dei vantaggi particolari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
LCMI. In caso di risposta negativa, il municipio non proporrà al legislativo di
prelevare i contributi di miglioria, limitandosi a sollecitare lo stanziamento
del credito necessario alla realizzazione dell'opera.
Nel caso
invece di risposta affermativa il municipio dovrà - in principio - proporre al
legislativo, insieme allo stanziamento del credito necessario, di stabilire la
percentuale di prelievo dei contributi nei limiti fissati dall'art. 7 cpv. 1 e
2 LCMI. In questo secondo caso la sola eccezione all'obbligo del prelievo è
costituita dall'ipotesi contemplata all'art. 1 cpv. 2 LCMI. Quando dunque il
finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi,
segnatamente l'imposizione di tasse d'allacciamento e d'uso, il municipio potrà
proporre al legislativo di votare la rinuncia a prelevare i contributi di
miglioria che altrimenti il comune dovrebbe percepire in applicazione dell'art.
1 cpv. 1 LCMI. Questa deliberazione abbisogna inoltre, per poter spiegare i
suoi effetti, dell'avallo da parte del Consiglio di Stato, agente in qualità di
autorità di vigilanza sui comuni, al quale essa sarà sottoposta tramite il
municipio.
3.2.
L'eccezione dall'obbligo del prelievo appena illustrata non deve essere confusa
- sia soggiunto per completezza - con la possibilità per il comune di
concludere delle convenzioni sui contributi istituita all'art. 14 LCMI.
Possibilità che è volta unicamente a sostituire, ovvero ad evitare, la
procedura di imposizione stabilita dalla legge, definita agli art. 11 segg.
LCMI, senza interferire nei presupposti di merito che legittimano
l'imposizione, sanciti agli art. da 1 a 10 LCMI. Le convenzioni sui contributi
non possono infatti scostarsi dai principi fissati dalla LCMI (art. 14 cpv. 2
prima frase LCMI). Gli importi che il comune incassa in forza di queste
convenzioni sono pertanto (ed anzi possono essere solo) dei contributi di
miglioria ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI: non si tratta quindi di "altri
tributi" ai sensi del capoverso 2 della stessa disposizione, che
facoltizzano il comune a prescindere dall'imposizione dei contributi di
miglioria veri e propri nel caso in cui possano garantire un adeguato
finanziamento dell'opera pubblica. L'art. 14 cpv. 2 seconda frase LCMI
subordina infine la validità delle convenzioni sui contributi all'approvazione
da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione.
- 4.1. Nel
caso in esame il municipio ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento
di un credito di fr. 480'000.-- per il potenziamento della rete di
distribuzione dell'acqua potabile lungo via __________ (tratta via __________
/albergo __________), nel confinante comune di __________, che è servito
dall'azienda dell'acqua potabile di __________. L'intervento prevede la
sostituzione di un tratto di circa 415 m della condotta di distribuzione e di
quella di adduzione (dal serbatoio di __________ a quello di __________), in
cattivo stato, e di estendere il loro diametro a 150 mm. In realtà, come si può
dedurre dalla relazione tecnica del progetto 10 aprile 2001, prodotta dal
municipio dinanzi al Consiglio di Stato, verrebbe ampliato solo il diametro
della condotta di adduzione, di 100 mm; quello della condotta di distribuzione,
che già misura 150 mm, rimane invariato. La posa di quattro idranti lungo la
tratta, collegati alla condotta di distribuzione, assicura inoltre la lotta
contro gli incendi. Dal momento che il potenziamento della condotta di
adduzione permette di coprire, in caso di necessità, il fabbisogno del comune
di __________, quest'ultimo si è impegnato a partecipare alla spesa con un
importo di fr. 31'000.--. La proposta municipale è stata approvata dal
consiglio comunale nella seduta del 18 giugno u.s.. Il messaggio municipale non
contemplava il prelievo di contributi di miglioria né nel dispositivo né nella
motivazione, al pari del rapporto commissionale. Accogliendo una proposta di
emendamento formulata direttamente in occasione della seduta da parte del
consigliere comunale __________, il legislativo ha tuttavia deciso di non
prelevare i contributi di miglioria in relazione all'esecuzione in esame in applicazione
dell'art. 1 cpv. 2 LCMI (dispositivo n. 4 della deliberazione). Il consiglio
comunale ha pertanto, implicitamente, ritenuto che l'esecuzione in rassegna
fosse foriera di vantaggi particolari giusta l'art. 1 cpv. 1 LCMI. La
deliberazione su questo specifico oggetto - sia detto per completezza - è stata
emessa in maniera perfettamente consapevole: all'inizio della seduta il
presidente del legislativo aveva difatti illustrato il contenuto della sentenza
30 maggio 2001 di questo Tribunale, relativa al potenziamento della rete di
distribuzione dell'acqua potabile in via __________, che affrontava lo stesso
problema. Nella risoluzione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha, in primo
luogo, genericamente confermato che il potenziamento dell'acquedotto in
rassegna implicasse, di principio, il prelievo dei contributi di miglioria, ma
che il legislativo avesse validamente disposto, sotto l'aspetto formale, la
rinuncia a tanto. Esso ha invece rimandato l'esame della fondatezza di
quest'ultima decisione al momento in cui avrebbe dovuto approvarla in
applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. In merito il Tribunale considera quanto
segue.
4.2. In primo
luogo è escluso che la condotta di adduzione dell'acqua potabile da serbatoio
di __________ a quello di __________ costituisca (almeno) un'opera di
urbanizzazione generale giusta l'art. 3 cpv. 2 LCMI e che, pertanto, la sua
sostituzione e l'ampliamento del diametro possa dar luogo all'imposizione di
contributi di miglioria giusta il capoverso 1 lett. a della stessa
disposizione: in quanto volta a permettere il solo trasporto dell'acqua
potabile verso un serbatoio, trattasi piuttosto di un'opera di urbanizzazione
di base, in relazione alla quale la LCMI, diversamente da altre leggi (in
particolare la LALIA), non prevede l'obbligo di imposizione (cfr. il messaggio
13 giugno 1984, in RVGC, sessione primaverile 1990, vol. 1, pag. 125 segg.,
139; inoltre Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo
1993, n. 485). Lo conferma il fatto che il transito nella zona interessata è
casuale, non invece finalizzato all'urbanizzazione della stessa. La condotta di
distribuzione, che corre parallelamente a quest'ultima, costituisce invece, nel
tratto interessato, un'opera di urbanizzazione (poco importa ai fini del
presente giudizio determinare se) generale o particolare, ai sensi dell'art. 3
cpv. 2 rispettivamente 3 LCMI. La sua sostituzione ha tuttavia luogo senza
aumento del diametro, che è e rimane di 150 mm: non ci si trova pertanto di
fronte, per quanto la concerne, ad un potenziamento della rete di distribuzione
dell'acqua potabile giusta l'art. 3 cpv. 4 LCMI (cfr. nello stesso senso Scolari,
op. cit., n. 488). La realizzazione in discussione non implica pertanto, di
principio, l'obbligo per il comune di prelevare dei contributi di miglioria.
L'unico aspetto dell'intervento atto a ingenerare lo svolgimento di tale procedura
è costituito dalla posa, lungo la condotta di distribuzione, di quattro
idranti: realizzazione che, com'è già stato diffusamente spiegato nella già
citata sentenza 30 maggio 2001 concernente il potenziamento della rete di
distribuzione dell'acqua potabile in via __________, migliora direttamente la
possibilità di lottare contro gli incendi che potrebbero verificarsi sui fondi
posti nelle sue adiacenze ed arreca pertanto indiscutibilmente dei vantaggi
particolari a questi ultimi giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b LCMI (cfr. consid.
4.2. di quel giudicato). Trattandosi tuttavia di un intervento completamente marginale
sotto l'aspetto economico, il consiglio comunale poteva legittimamente
prescindere dall'imposizione dei contributi di miglioria in relazione allo
stesso, in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. La posa dei nuovi idranti può
difatti essere coperta, in concreto, da altri tributi, ma in particolare dalle
tasse di allacciamento e d'uso della rete previsti dal regolamento per la
distribuzione dell'acqua potabile del 29 gennaio 1973 ed il relativo tariffario.
La decisione in tale senso appare a maggior ragione legittima nel caso di
specie, se si tien conto che secondo la giurisprudenza del Tribunale
amministrativo relativa all'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI, attuata dall'azienda
dell'acqua potabile di __________, per il finanziamento di questo specifico
ramo dell'urbanizzazione i comuni possono assegnare al prelievo di contributi
di miglioria una funzione sussidiaria rispetto a quello delle tasse d'allacciamento
e d'uso (cfr. diffusamente sull'argomento RDAT II-1991 n. 8 consid. 3d, pag. 19
seg.; inoltre, nello stesso senso, l'art. 1 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza relativa
alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla
loro proprietà del 30 novembre 1981).
-
Sulla
scorta di quanto precede la decisioni impugnate devono essere tutelate, per lo
meno nel risultato. Sia comunque precisato, a futura memoria, che il Consiglio
di Stato, agente quale autorità di ricorso ex art. 208 cpv. 1 LOC, non può
esimersi dal verificare il fondamento di una rinuncia all'imposizione di contributi
di miglioria disposta dal legislativo comunale in applicazione dell'art. 1 cpv.
2 LCMI, adducendo che esso dovrà approvare tale deliberazione in veste di
autorità di vigilanza sui comuni, una volta che tale deliberazione è cresciuta
in giudicato. Il ricorso deve finalmente essere respinto.
-
La tassa
di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti __________ e __________,
unici effettivi insorgenti in questa sede (cfr. consid. 1; art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 7, 14 LCMI, 208, 209 LOC, 3,
18, 28, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti __________ e
__________ in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster