AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.322
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00322
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3792, del Consiglio
di Stato, che ha respinto il gravame presentato dall'insorgente contro la risoluzione
21 giugno 2001 con cui l'Ufficio giuridico della circolazione gli ha revocato
per la durata di un mese la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 25
settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 gennaio
2001, alle ore 17.55, si è verificato in territorio di __________ un incidente
della circolazione risoltosi con la produzione di danni materiali ed il
ferimento leggero di uno dei protagonisti. __________, che circolava su via
__________ in direzione di __________ preceduto da un'altra vettura, dopo che
quest'ultima aveva svoltato a destra su via __________ si è trovato davanti due
persone che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali,
investendone una nonostante il suo tentativo di evitare l'urto.
Fondandosi
sulle emergenze del rapporto di polizia il 27 aprile 2001 il Dipartimento delle
istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 400.--, oltre ad una
tassa di giustizia di fr. 80.-- ed alle spese di fr. 50.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida
della vettura TI __________ circolava senza prestare la particolare prudenza
richiesta nell'avvicinarsi ad un passaggio pedonale per cui investiva un pedone
intento ad attraversare la strada, sulle apposite strisce, da destra a sinistra
rispetto alla sua direzione di marcia.
L'infrazione è
chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente. Le osservazioni
del 06.04.2001 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento
contravvenzionale."
La
risoluzione, resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr e
6 cpv. 1 ONC, è cresciuta in giudicato.
B. La Sezione
della circolazione il 21 giugno 2001, considerato che __________ per negligenza
non si era avveduto a tempo di un pedone intento ad attraversare sulle apposite
strisce il campo stradale da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione
di marcia e lo aveva investito, richiamato l'art. 16 cpv. 2 LCStr gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, autorizzando nel
frattempo la guida di ciclomotori.
C. Contro tale
decisione __________ ha ricorso al Consiglio di Stato. Egli ha lamentato che la
decisione penale fosse stata presa senza che il rapporto di polizia gli fosse
stato trasmesso, ed ha ribadito che l'investimento sarebbe riconducibile alla
negligenza del pedone che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata,
mentre l'investitore, che circolava con prudenza, non aveva potuto evitare
l'impatto malgrado la velocità ridotta ed una pronta reazione, comprovate dalle
limitate conseguenze dell'impatto e dal breve spazio di frenata. Egli ha
contestato quindi i fatti alla base della decisione di revoca e chiesto un
sopralluogo per verificare la carenza della segnaletica giusta l'art. 47 OSStr.
D. Il 22
agosto 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che non vi
fossero motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel
giudizio penale cresciuto in giudicato. Vista la colpa del ricorrente ed il
fatto che per eccesso di velocità egli era già stato oggetto di una revoca di
un mese nel 1985 e di un ammonimento nel 1992, l'esecutivo ha considerato che
il caso non potesse essere considerato di lieve entità ai sensi dell'art. 16
cpv. 2 ultima frase LCStr ed ha confermato la decisione impugnata.
E. Contro tale
risoluzione __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulandone
l'annullamento. Egli sostiene che l'entità della multa non giustificava un ricorso
nel procedimento contravvenzionale, e contesta che ciò gli possa precludere la
possibilità di contestare i relativi accertamenti di fatto, tanto più che gli è
stata prospettata una revoca della licenza solo dopo che il procedimento penale
era cresciuto in giudicato e che sin da principio egli si è sempre dichiarato
innocente. Ribadisce di avere preso conoscenza del rapporto di polizia solo
nell'ambito del procedimento ricorsuale. Osserva che i fatti alla base della
decisione impugnata non sono stati accertati in contraddittorio, e ritiene che
tale decisione violi il principio della buona fede e gli neghi il diritto ad un
processo equo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale. Ribadisce che
l'incidente sarebbe riconducibile all'imprudenza dei pedoni, che non vedendolo
sopraggiungere si sono immessi sul passaggio pedonale all'improvviso quando
egli non aveva più la possibilità di evitarli. Ribadisce per il resto le
censure addotte davanti al Consiglio di Stato e la richiesta di sopralluogo e
di nuova audizione dei protagonisti.
F. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm) - è ricevibile in ordine. Non vi è luogo di procedere né al postulato
sopralluogo né all'audizione dei protagonisti in quanto i luoghi sono noti a
questo tribunale ed ulteriori testimonianze non sarebbero comunque atte a fare
emergere nuovi elementi affidabili e rilevanti per il giudizio.
-
Prima di
entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme sulla
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione stradale (art. 16 cpv. 3
LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare
della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17
cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento deve essere stabilita
secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a
LCStr).
Secondo
il Tribunale federale, per decidere se è dato un caso di lieve entità ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LCStr bisogna tenere conto della gravità della colpa
commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli a motore.
Il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico dev'essere
considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa (DTF 125 II 561
segg.).
-
Di
principio, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in
una decisione penale cresciuta in giudicato, e deve attenervisi anche se la
stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, si fonda
unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni sono stati uditi
soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non
può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti
quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli
sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca
della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della
procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121
II 217 = JdT 1996, 698). L'autorità amministrativa può nondimeno scostarsi
dagli accertamenti operati dal giudice penale, segnatamente se si tratta di
accertamenti in palese contrasto con le risultanze degli atti, o se l'autorità
amministrativa accerta e pone a fondamento della propria decisione fatti non considerati
o non chiariti in sede penale (DTF 119 Ib 163 seg.).
-
Nella
fattispecie, l'insorgente non ha impugnato la decisione di multa pronunciata
nei suoi confronti, che è cresciuta in giudicato. Così facendo egli ne ha
quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il
quale, alla luce della citata giurisprudenza, di norma non può più in questa
sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento
giuridico degli stessi operato dall'autorità penale. Ci si potrebbe chiedere se
la gravità degli addebiti mossi al ricorrente in sede penale rendesse
prevedibile il conseguente avvio di un procedimento amministrativo (cfr. STCA
31 ottobre 2000 in re D.P.). Tuttavia la questione può essere lasciata aperta
in quanto irrilevante, siccome dall'incarto penale emergono comunque elementi
di fatto che non sono stati presi in considerazione nel procedimento contravvenzionale
e che si rivelano determinanti per l'esito della presente procedura, ciò che
conferisce a questo tribunale la possibilità di scostarsi dalle conclusioni
tratte dall’autorità penale, che si è limitata a multare __________ per non
avere prestato particolare prudenza nell'avvicinarsi ad un passaggio pedonale.
5.1. In quest’ottica, occorre anzitutto
considerare che il sinistro è avvenuto di notte, con il fondo stradale bagnato,
e che entrambi i pedoni portavano pantaloni scuri e giacca nera. La velocità
del ricorrente, dichiarata in 40 km/h, era sicuramente ridotta: lo si desume
dai limitati danni fisici subiti dal pedone investito, dalla posizione finale
del veicolo, relativamente vicina al punto di impatto (malgrado la frenata
sulle strisce pedonali umide), e dalle dichiarazioni in atti secondo cui la
frenata è iniziata a pochi metri di distanza dai pedoni, dopo la svolta
dell'altro veicolo presente. Tale ridotta velocità, sicuramente inferiore ai 60
km/h prescritti, può senz’altro essere considerata adeguata per rapporto alle
condizioni della strada e del traffico.
5.2. Lo schizzo figurante nel rapporto di
polizia, che non appare in scala, attesta la presenza di un lampione e della
segnaletica verticale di passaggio pedonale, ma solo sul lato est dalla strada,
sulla sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia del ricorrente.
Inoltre tale segnaletica verticale per chi proviene da __________ si trova dopo
il passaggio pedonale stesso e dopo una ampia curva a sinistra. Va considerato
infine che anche l'illuminazione presente in loco non illumina in modo ottimale
né il passaggio pedonale né il cartello, sia perché non è ad essi allineata che
perché è posta su un solo lato della strada, quello opposto rispetto a quello
dove si trovavano i pedoni.
5.3. I segnali e le demarcazioni non devono mancare dove sono indispensabili,
e devono essere disposti in maniera uniforme (v. art. 101 cpv. 3 OSStr). Essi
sono collocati sul bordo destro della strada; possono essere ripetuti sul lato
sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso
di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra (v. art. 103 cpv. 1
OSStr). I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per tempo e che
non siano coperti da ostacoli; i segnali non illuminati devono poter essere
raggiunti dalla luce dei veicoli (art. 103 cpv. 2 OSStr). Con il segnale
«Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l'ubicazione di un
passaggio pedonale; esso è collocato sempre davanti ai passaggi pedonali
fuori delle località; è sufficiente un unico segnale visibile da entrambe le
direzioni di marcia sull'isola spartitraffico per strade che ne sono dotate
nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette (v. art. 47 cpv. 1 OSStr).
5.4. In concreto il
passaggio pedonale si trova fuori delle località, per cui deve essere
segnalato. In loco risulta esserci un unico segnale benché non si sia nessuno
spartitraffico, malgrado via __________ non sia una strada secondaria stretta e
senza che ve ne sia ravvisabile una necessità. Il fatto che il segnale si trova
unicamente sulla sinistra, più lontano dalla luce dei fari, era pertanto atto a
sorprendere il ricorrente in quanto contrario alle norme dell'OSStr. Questo
Tribunale ritiene quindi che la segnaletica in loco non era conforme alle
prescrizioni.
5.5. La giurisprudenza, a fronte di un
investimento con ferimento grave di un pedone, ha già stabilito che l'assenza
di un necessario cartello che segnali un passaggio pedonale impedisce di rimproverare
al conducente una colpa grave se non è provato che egli circolava ad una
velocità superiore a quella autorizzata (JdT 1984 I 426 n. 31d, citato in
Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996,
ad art. 27 LCStr n. 2.1). Dal momento che tale non è in concreto il caso, secondo
questa giurisprudenza la colpa del ricorrente non poteva pertanto essere qualificata
di grave. Tenuto conto del fatto che era notte, che era bagnato, che i due pedoni
erano vestiti in modo scuro e che essi hanno dichiarato di non avere visto sopraggiungere
l'automobile del ricorrente (che peraltro aveva i fari accesi) e di essersi
immessi sulla carreggiata subito dopo avere visto l'automobile che precedeva il
ricorrente svoltare a pochi metri da loro senza preoccuparsi che dietro di essa
potesse sopraggiungere un altro veicolo, malgrado l'esistenza di una condanna penale
vi è da chiedersi se ed in che misura a __________ sia imputabile una colpa.
Tuttavia se da un lato il pedone investito godeva della precedenza giusta i
combinati art. 49 cpv. 2 LCStr, 6 cpv. 1 e 47 cpv. 2 ONC, vi è da chiedersi se
immettendosi sulla carreggiata solo quando hanno visto l'altra automobile
svoltare accanto a loro i pedoni non si siano avvalsi della loro precedenza
quando il veicolo del ricorrente era già così vicino da non potersi più fermare
per tempo ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LCStr (ai cui sensi la giurisprudenza ha
considerato che 14-21 metri non sono una distanza sufficiente su una strada di
grande traffico nei pressi di un centro commerciale; cfr. Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 49 no.
4.5.2.c). D'altra parte il pedone può rivendicare la precedenza dal momento in
cui è visibile all'automobilista (Bussy/Rusconi, ibid. i.f.). Su ambedue questi
aspetti gli atti non consentono di determinare con chiarezza la situazione. Ad
ogni conto l'insorgente non ha potuto fermarsi nello spazio visibile quando si
è trovato i pedoni davanti, per cui vi è da ritenere che a dispetto della
ridotta velocità dichiarata egli non si sarebbe potuto arrestare per tempo
nemmeno in caso di subitaneo arresto del veicolo che lo precedeva. Si può
quindi ravvisare in ogni caso una colpa di __________ nel fatto che egli di non
è riuscito a fermarsi nello spazio visibile; anche in tale ipotesi però una
revoca della licenza può apparire sproporzionata alla luce delle circostanze
concrete del caso, ove vista l'assenza di precedenti specifici la colpa di
__________ pare lieve ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 i. f. LCStr. Infatti gli
atti sono muti sulle dimensioni del veicolo che ha svoltato a destra come pure
sulla corporatura dei due pedoni, e non consentono di determinare con certezza
né se il ricorrente aveva potuto vedere che la carreggiata era sgombra prima
che l'altro veicolo svoltasse, né con quali tempi e modalità esatte i pedoni si
siano immessi sulla carreggiata, né se e quando l'insorgente ha materialmente
avuto la possibilità di vedere i pedoni o di essere visto la loro; tutti
aspetti che non sono stati debitamente presi in considerazione in sede penale.
Va comunque ritenuto che difficilmente l'insorgente poteva prevedere che pochi
metri davanti a lui sarebbero emerse dall'oscurità due persone vestite di nero
per attraversare la strada su un passaggio pedonale segnalato in modo
oggettivamente carente. L'eventuale colpa a lui imputabile è pertanto in ogni
caso lieve, per cui una misura amministrativa di revoca della licenza appare
sproporzionata e non può pertanto venire tutelata. Alla luce della colpa e dei
precedenti di __________ appare invece corretto infliggere una misura meno severa
adottando quale sanzione un semplice ammonimento.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente
accolto e la decisione impugnata riformata infliggendo al ricorrente un
semplice ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultima frase LCStr. Tassa di
giustizia, spese e ripetibili sono proporzionate al grado di soccombenza (art.
15 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 27, 33 cpv. 1
e 2, 49, 90 cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 6, 47, 101
cpv. 3, 103 cpv. 1 e 2 OSStr, 10 LALCStr, 6 CEDU, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, le decisioni 22 agosto 2001, n.
3792, del Consiglio di Stato e 21 giugno 2001 della Sezione della circolazione
sono riformate come segue:
§§.A __________ è inflitto un ammonimento.
-
La tassa di
giustizia e le spese sono a carico del ricorrente per fr. 600.-. Lo Stato del
Canton Ticino rifonderà inoltre al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster