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Numero d'incarto:
52.2001.3
Data decisione, Autorità:
30.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00003
Lugano
30 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 dicembre 2000 (n. 5459) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso 22 marzo 2000 contro
l'aggiudicazione, da parte dell'ufficio patriziale di __________,
dell'affitto dell'alpe __________ durante il periodo 2000/2005 a __________;
viste le risposte:
-
11 gennaio 2001 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
-
16 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
18 gennaio 2001 di
__________;
-
24 gennaio 2001
dell'Ufficio patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'alpe
__________ è ubicato in fondo alla valle __________, sul territorio del comune
di __________. Sullo stesso vantavano dei diritti di erbatico il legato elemosina
del patriziato di __________ e il patriziato di __________ in ragione di 72/114
e 42/114 rispettivamente. Per questo motivo l'alpe è stato affittato separatamente
dai due enti in proporzione alle rispettive interessenze sino al 1998. Nello
stesso tempo le due amministrazioni patriziali hanno studiato la possibilità di
concentrare i diritti detenuti congiuntamente su vari alpi, con lo scopo di
migliorarne la gestione. In attesa di perfezionare un'intesa in tal senso,
l'ufficio patriziale di __________ ha ottenuto l'autorizzazione da quello di
__________ a gestire il concorso per l'affitto dell'intero alpe __________
durante il periodo 1999/2004, pubblicandolo sul foglio ufficiale del 29
dicembre 1998. Per ossequiare le rispettive interessenze, l'affitto è stato
suddiviso in due lotti: l'uno prevedeva un carico d'alpeggio di 33 UBG, l'altro
di 20 UBG, in entrambe i casi per capi ovini. Il canone massimo di affitto era
di fr. 1'065.-- per il primo lotto, di fr. 650.-- per il secondo.
b) __________, cittadino patrizio di
__________, affittuario fino a quel momento dell'alpe per la parte spettante al
patriziato di __________ ed altresì offerente nella procedura di concorso in
rassegna, ha impugnato il bando di concorso con gravame 7 gennaio 1999 al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarlo. L'insorgente ha, in
sintesi, contestato la suddivisione in due lotti dell'affitto dell'alpe, nonché
la legittimità del canone di affitto massimo indicato.
c) Con risoluzione 25 agosto 1999 il
Consiglio di Stato ha "parzialmente accolto come ai considerandi"
l'impugnativa, annullando nel contempo il bando di concorso. In sostanza, il
Governo ha respinto tutte le censure. Ha nondimeno accolto le osservazioni
della sezione dell'agricoltura, secondo cui i canoni massimi di affitto
indicati, accertati con decisione 4 ottobre 1993 da parte della sezione
medesima, non erano più applicabili. Il Governo ha quindi imposto all'ufficio
patriziale di pubblicare un nuovo bando indicante i nuovi canoni massimi
frattanto stabiliti da parte della sezione dell'agricoltura.
d)
__________ si è ulteriormente aggravato innanzi a questo Tribunale con impugnativa
14 settembre 1999, chiedendo la messa a concorso in un solo lotto dell'affitto
dell' (intero) alpe. Con sentenza 10 gennaio 2000 il Tribunale ha respinto il
ricorso, per il motivo che il patriziato di __________ non poteva disporre, al
momento della pubblicazione del bando di concorso, di tutti i diritti sull'alpe
. Tale evento si era difatti concretizzato solo attraverso la
successiva convenzione, sottoscritta in data 10/11 marzo 1999 dagli uffici
patriziali, adottata dalle rispettive assemblee il 24 marzo 1999 () e
23 aprile 1999 (__________) e approvata dalla sezione degli enti locali il 21 luglio
1999. Mediante tale atto i due enti in rassegna avevano concentrato i
rispettivi diritti detenuti congiuntamente su diversi alpi in territorio di
__________: a tal fine tutti i diritti d'alpe concernenti l'alpe __________ (in
totale 114) erano stati assegnati al patriziato di __________ e tutti i
fabbricati dell'alpe stessa erano stati assegnati al legato elemosina del
medesimo patriziato.
B. Il 3
febbraio 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha quindi indetto un nuovo concorso
per l'affitto dell' (intero) alpe __________ per il periodo 2000/2005, pubblicandolo
sul foglio ufficiale dell'indomani venerdì 4 febbraio 2000 (n. 10/2000, pag.
745). Il canone massimo di affitto è stato fissato a fr. 1'340.--. Entro il
termine indicato dal bando di concorso, all'ufficio patriziale sono pervenute
quattro offerte, tra cui quelle di __________ e di __________; entrambi hanno
offerto il fitto massimo di fr. 1'340.--/anno. Con decisione 2 marzo 2000, comunicata
per iscritto ai concorrenti il giorno 4 successivo, l'ufficio patriziale ha
deliberato l'affitto a __________. In essa veniva altresì precisato che la
determinazione dei fabbricati che sarebbero stati messi a disposizione del
gestore dell'alpe veniva regolata dal contratto d'affitto.
C. Con ricorso
22 marzo 2000 __________ è insorto contro la menzionata delibera dinanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha
anzitutto chiesto di verificare il rispetto dell'art. 99 LOP, secondo cui un
membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al
voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse: in concreto
__________, concorrente e aggiudicatario dell'affitto, era anche membro
dell'ufficio patriziale. Il ricorrente ha indi eccepito l'assenza di
motivazione della delibera, sostenendo nel contempo che egli presentava dei
requisiti migliori rispetto all'altro concorrente. A suo giudizio, poi, la
delibera violava il bando di concorso, dal momento che non prevedeva l'assegnazione
degli stabili. Da ultimo __________ ha invocato, a suo favore, il diritto preferenziale
di affitto dell'alpe istituito all'art. 6 LCAA.
D. Con
risoluzione 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Dopo
aver accertato l'ossequio dell'art. 99 LOP e sanato il difetto di motivazione
dell'impugnata delibera, esso ha considerato che la non assegnazione degli
stabili era stata decisa in sede di bando di concorso, rimasto inimpugnato: non
poteva pertanto essere rimessa in discussione ricorrendo contro l'aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato ha indi tutelato la scelta dell'aggiudicatario: persona
affidabile, che avrebbe caricato l'alpe con un numero di ovini più confacente
al suo sfruttamento rispetto a quello prospettato dal ricorrente. Al pari di
quest'ultimo __________ poteva infine vantare un diritto preferenziale all'affitto
giusta l'art. 6 LCAA.
E. Con
impugnativa 2 gennaio 2001 __________ si aggrava avanti questo Tribunale contro
il giudicato governativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente ribadisce le
censure già sottoposte all'esame di quest'ultima autorità, tranne quella
relativa al rispetto dell'art. 99 LOP.
Il Consiglio di Stato, l'ufficio patriziale
di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. La
sezione dell'agricoltura ha fornito alcune puntualizzazioni, di cui si dirà -
per quanto necessario - in diritto.
F. Con istanza
1 febbraio 2001 l'insorgente ha chiesto di poter replicare. In concreto non
sussistono tuttavia dei validi motivi per accogliere, a titolo eccezionale
(art. 49 cpv. 3 PAmm), la domanda. Il Tribunale non accede pertanto alla
stessa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP; 7 in fine LCAA). Il ricorso
è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa
(art. 147 lett. a e b LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Esso può
inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il
ricorrente eccepisce in primo luogo l'assenza di motivazione della decisione
2/4 marzo 2000 con cui l'ufficio patriziale le ha comunicato di avere
deliberato l'affitto dell'alpe ad altro concorrente.
2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni
decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della
motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di
permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della
decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione
superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo
(RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N.
166; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2c ad art.
26 PAmm; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437; Kneubühler,
Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). La prassi ammette
eccezionalmente la possibilità di riparare il difetto di motivazione di una
decisione in sede di ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione
che l'autorità intimata inserisca la motivazione mancante nell'allegato di
risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra successivamente al
ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa (cfr.
Borghi/Corti, ibidem; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., N. 439; Kneubühler, op.
cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, Gehörverletzung und Heilung, in ZBl
1998, pag. 97 segg., in particolare pag. 104). Anche le decisioni di
aggiudicazione dell'affitto degli alpi di proprietà degli enti pubblici giusta
gli art. 14 LOP e 8 LCAA soggiacciono a questa regola.
2.3. Nel
concreto caso l'ufficio patriziale non ha assolutamente motivato la decisione
2/4marzo 2000 con cui ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ a
__________. Ha tuttavia debitamente rimediato a questo vizio fornendo una
congrua giustificazione della sua scelta in sede di risposta innanzi al
Consiglio di Stato. Il ricorrente ha indi potuto prendere posizione sulla detta
motivazione tardiva, essendo stato autorizzato a replicare da parte del
Governo. Il difetto di motivazione della decisione 2/4 marzo 2000 dell'ufficio
patriziale deve essere considerato come riparato innanzi al Consiglio di Stato.
-
L'insorgente
sostiene, in secondo luogo, che l'avversata delibera viola il bando di
concorso, dal momento che non prevede l'assegnazione degli stabili. A torto,
tuttavia. In effetti, il canone massimo d'affitto pubblicato nel bando di
concorso, di fr. 1'340.--, era riferito unicamente ai pascoli, ad esclusione
quindi delle cascine. Tale importo era, del resto, stato stabilito dalla
sezione dell'agricoltura con decisione 28 maggio 1999 nell'ambito dell'evasione
dell'impugnativa del qui insorgente contro la messa a concorso in due lotti dell'alpe,
di cui si è detto in fatto (cfr. sub A). La circostanza era quindi ben nota al
ricorrente; se egli intendeva contestare la mancata messa a concorso delle
cascine avrebbe pertanto dovuto impugnare il bando di concorso. Difatti, in
materia di concorsi pubblici il processo di formazione della volontà negoziale
dell'ente pubblico è aperto mediante la pubblicazione del bando: atto
definitivo a sé stante, suscettibile di creare verso il pubblico, ed in
particolare verso i potenziali concorrenti, delle legittime aspettative e -
dunque - impugnabile (RDAT 1979, N. 18). Le intenzioni e le condizioni
consegnate in tale atto da parte dell'ente banditore del concorso non possono
invece più essere messe in discussione in sede di contestazione
dell'aggiudicazione (STA inedite 27 ottobre 1995 in re J., consid. 3.3., 15
aprile 1991 in re L., consid. 2, e L., consid. 2).
-
4.1.
L'insorgente contesta infine la scelta operata dell'ufficio patriziale di
aggiudicazione dell'affitto a __________. Oltre a presentare migliori requisiti
egli sostiene di essere l'unico affittuario precedente a poter vantare un
diritto preferenziale giusta l'art. 6 LCAA.
4.2. Intanto il ricorrente non è il solo
concorrente a poter reclamare un diritto preferenziale all'affitto dell'alpe
__________ giusta l'art. 6 LCAA. Difatti sino al momento della concentrazione
di tutti i diritti su detto bene nella mani del patriziato di __________, alla
base della presente procedura di affitto, per la prima volta, dell'intero alpe
in un solo lotto, __________ ne è stato affittuario per quanto riguardava i
diritti di erbatico di questo patriziato mentre __________ ne era affittuario
per quanto concerneva i diritti di erbatico del patriziato di __________.
Invano il ricorrente cerca ora di mettere in dubbio questo assunto,
inequivocabilmente dimostrato dalle fatture per il pagamento dell'affitto
dell'alpe stese dal patriziato di __________ sino al 1998, prodotte dal
deliberatario con duplica 16 maggio 2000 dinanzi al Consiglio di Stato (per il
1999 e 2000, in pendenza del ricorso contro il bando di cui sub A rispettivamente
la delibera in esame, è stato ulteriormente prorogato l'affitto in due lotti).
Pure vana è l'eccezione secondo cui il resistente non disponga di un contratto
di affitto scritto, che non è necessario (cfr. Studer/Hofer, Das Landwirtschaftliche
Pachtrecht, Brugg 1987, pag. 52; Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme
agricole, Losanna 1991, pag. 145 seg.). __________ deteneva pertanto un diritto
preferenziale all'affitto dell'alpe pari a quello del ricorrente.
4.3. Giusta l'art. 14 cpv. 1 LOP
l'aggiudicazione di beni di proprietà del patriziato a titolo di compravendita,
locazione od affitto dev'essere fatta al miglior offerente. In concreto, tre
concorrenti - tra cui ricorrente e resistente, che erano i soli a vantare nel
contempo un diritto preferenziale all'affitto - hanno offerto il canone massimo
d'affitto approvato dalla sezione dell'agricoltura. L'ufficio patriziale è
pertanto stato costretto a ricorrere a criteri ausiliari di aggiudicazione, i
quali hanno orientato la scelta su __________. Esso ha considerato che la
famiglia di questi, che era affittuaria dell'alpe __________ da oltre un
trentennio (iniziò il padre del resistente, aiutato da quest'ultimo), dapprima
totalmente e poi parzialmente, riscontrando la piena soddisfazione del
patriziato, appariva particolarmente affidabile e, pertanto, meritasse la
preferenza. Per converso esso ha addotto che i suoi rapporti concernenti la
conduzione dell'alpe con il qui ricorrente, che l'aveva caricata per la prima
volta nel 1987, erano conflittuali. Circostanza quest'ultima che, sia ben
chiaro, come risulta dagli atti andava oltre la semplice, legittima
impugnazione, da parte di __________, delle svariate decisioni finalizzate
all'affitto del bene. Ora tali argomenti, senz'altro validi e pertinenti,
permettono di giustificare la scelta operata dall'ufficio patriziale tra i due
possibili aggiudicatari rimasti in lizza. Ai fini del presente giudizio non
appare pertanto necessario di vagliare la bontà dell'argomento, di dubbia
pertinenza, addizionato a sostegno della controversa decisione da parte del
Consiglio di Stato, secondo cui il numero di capi caricati da __________
appariva più confacente per uno sfruttamento ottimale dell'alpe rispetto a quello
del ricorrente.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio
dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale viene inoltre
condannato a rifondere al patriziato di __________, che si è avvalso
dell'assistenza di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 147 LOP, 6 LCAA, 18, 28, 31, 46
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre
condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per il titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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