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Numero d'incarto:
52.2001.265
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00265
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 luglio 2001 di
contro
la risoluzione 26 giugno 2001, n. 3055, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
decisione 31 maggio 2001, con la quale la Sezione della circolazione gli ha negato
il rilascio della licenza di allievo conducente;
vista la risposta 22 agosto
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8
settembre 1992 a __________ è stata revocata per 6 mesi la licenza di allievo
conducente (di seguito: LAC) per la categoria B, per furto d'uso e circolazione
con autovettura quale allievo conducente senza essere accompagnato da persona
abilitata all'insegnamento. Il 20 settembre 1994, per aver circolato con un
ciclomotore manomesso, gli è stata inflitta una revoca di 2 mesi e 15 giorni
della relativa licenza; revoca prolungata di ulteriori 3 mesi a seguito di un
nuovo, analogo episodio. Il 1° ottobre 1998 a __________ è stata revocata per 2
mesi la LAC (rilasciatagli il 1° luglio 1998) per aver circolato il 12 maggio
1998 con l'autovettura senza possedere una licenza di condurre. A seguito di
segnalazioni anonime (le "mamme di __________ in pericolo") secondo
cui __________, notoriamente privo di patente, era solito circolare con
l'autovettura creando pericolo per altri utenti della strada, il 19 aprile 2000
è stato fermato per un apposito controllo, risultando privo di qualsiasi
licenza di condurre, con conseguente trasmissione degli atti al Ministero Pubblico.
B. Il 24
gennaio 2001, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di una LAC
per la categoria B.
La
Sezione della circolazione - che, alla luce dei precedenti del ricorrente,
aveva subordinato il rilascio della LAC al superamento di un esame psicotecnico
- sulla base delle risultanze di detta perizia ha respinto l'istanza di
__________ con decisione 31 maggio 2001, stabilendo che un riesame avrebbe
potuto aver luogo non prima del mese di maggio 2003 e che la riammissione alla
guida sarebbe stata subordinata al superamento di un nuovo esame psicotecnico.
C. Con
risoluzione 26 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto da __________ avverso la decisione della Sezione della circolazione,
confermandola. Il Governo ha infatti ritenuto che la perizia 11 maggio 2001
dello psicologo del traffico lic. psic. __________ fosse chiara, approfondita e
sorretta da una motivazione coerente, e come tale atta a fondare la decisione
(comprese le condizioni per la riammissione alla guida) della Sezione della circolazione.
D. Contro la
risoluzione dell'esecutivo cantonale, __________ è ora tempestivamente insorto
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una nuova valutazione
della fattispecie, tenuto conto del fatto che, con una licenza di condurre, aumenterebbero
le sue possibilità di trovare un impiego. Reputa che la perizia del lic. psic.
__________ sia stata fondata su malintesi, negando in particolare di aver sottovalutato
gli errori commessi in passato; chiede pertanto di essere sottoposto ad un
nuovo esame peritale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, confermandosi nelle motivazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
cpv. 1 PAmm). L'ulteriore prova peritale postulata dall'insorgente, in assenza
di una perizia di parte o di altri importanti elementi probatori di segno
opposto a quelli della dettagliata perizia in atti che questo Tribunale ritiene
attendibile per i motivi che verranno esposti in seguito, non potrebbe portare
ulteriori elementi utili ed affidabili per il giudizio.
1.2. Trattandosi di un rifiuto di rilascio
della licenza a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si
limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con
riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di
potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti
ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
Giusta
l'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza per allievo conducente e la licenza
di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente non dà, quale
conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le
prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, 1996, Comm. ad art. 14 LCR, nota 3.4.3, pag. 181
segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un
automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono
tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione.
Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo
qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà
in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. francese, 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va
valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua
situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame
psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1997, n. 62; I-1994,
n. 64 consid. 4a).
-
3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di rilascio della
LAC principalmente sulle risultanze della perizia 11 maggio 2001 del lic. psic.
__________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e
l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni,
allegando che vi sarebbero stati dei "chiari malintesi" tra
lui ed il perito, dal momento che afferma di non aver mai sottovalutato - a
differenza di quanto si può leggere nel referto peritale - gli errori commessi
in passato.
3.2. Contrariamente all'opinione del
ricorrente, nulla induce a mettere in dubbio le conclusioni del perito, che
appaiono attendibili. In particolare, è da escludere che si sia prodotto un
malinteso tra l'esaminando e il perito, data anche la comprovata esperienza di
quest'ultimo nel campo degli esami psicotecnici del tenore di quello prescritto
all'insorgente.
Durante il colloquio avuto con l'interessato
il perito, dopo aver ricostruito la situazione personale del ricorrente, l'ha
invitato a chinarsi sugli episodi in cui il suo comportamento alla guida è
stato sanzionato, nonché sulle denunce inoltrate dalle "mamme di
__________ " nel gennaio 2000.
Che il ricorrente - contrariamente a quanto
afferma ora - sottovaluti gli errori commessi in passato, risulta dal fatto di
minimizzare, durante il colloquio, le infrazioni che ammette di aver commesso
(manomissioni del ciclomotore) e dai tentativi di "negare l'evidenza di
fatti registrati", in particolare sostenendo che la propria auto fosse
priva di targhe, o che al volante dell'auto si sarebbe trovata la sua ex
compagna che la polizia avrebbe scambiato per lui, mentre entrambe le
affermazioni sono smentite categoricamente dal rapporto di polizia del 28
aprile 2000, nonché dall'interrogatorio del 19 aprile 2000, nel quale il
ricorrente ha riconosciuto di aver circolato senza licenza per ben quattro
volte nel corso del periodo precedente.
Appare pertanto perfettamente legittima e
sostanziata la conclusione tratta dal perito, secondo cui "dai pochi
elementi del colloquio appare come il signor __________ non abbia proceduto ad
una seria valutazione dei suoi comportamenti negativi alla guida. Non ha
prodotto, nella sua coscienza, la consapevolezza del loro significato in ordine
alla sua relazione con il codice stradale, e alle esigenze della sicurezza
stradale" (perizia, pag. 2).
3.3. Il
referto dello psicologo del traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da
una motivazione coerente. Dopo aver illustrato dettagliatamente i precedenti del
ricorrente, ha analizzato diffusamente la sua personalità, mettendo in
relazione le lacune della sua educazione ed il suo carattere (egocentrismo) con
il comportamento nel traffico, in particolare con l'incapacità di comprendere
la necessità, per la sicurezza degli altri utenti della strada, che i
conducenti di veicoli abbiano ottenuto una licenza di condurre e che si
comportino correttamente. In simili circostanze, non si può criticare
l'Esecutivo cantonale per aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito.
Le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di un
mancato rilascio della LAC a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,
sono dunque adempiute.
- Rimane da
esaminare se il periodo di prova della durata di 2 anni sia proporzionato alla
fattispecie.
4.1. Il
mancato rilascio della LAC risponde alla medesima ratio su cui poggia la
revoca a scopo di sicurezza, laddove entrambe si fondano sull'inidoneità
caratteriale del conducente alla guida, o su altri motivi che non siano medici.
Dato il medesimo scopo di prevenzione dai pericoli causati alla circolazione
stradale da un conducente, o allievo conducente, caratterialmente non idoneo,
si giustifica l'applicazione analogica del principio dell'art. 17 cpv. 1bis LCStr,
che - per l'ipotesi della revoca - impone un periodo di prova, che può variare
da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un
massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr).
4.2. In
concreto, il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa
l'attitudine caratteriale e il comportamento del ricorrente. Tale referto
evidenzia come l'insorgente palesi parecchie caratteristiche riconducibili ad
una "personalità psicopatica" (cfr. perizia, p. 3 in fondo): l'egocentrismo
fa sì che le esigenze di sicurezza degli altri utenti della strada non prendano
importanza agli occhi dell'interessato, e che le norme non riescano a dare
forma alla sua condotta.
Al
ricorrente è stato rimproverato di aver guidato senza licenza. Reiterando tali
infrazioni (quelle sanzionate e quelle ammesse nell'interrogatorio) egli ha
dimostrato concretamente un'incapacità ad adeguare i propri comportamenti alle
norme della circolazione stradale. In particolare, il perito nell'emettere la prognosi
sottolinea che "il lavoro che aspetta il signor __________ per farlo
diventare idoneo alla guida, se questa sarà la sua decisione (le cose non
cambieranno spontaneamente da sole), sarà lungo" (cfr. perizia, pag.
4).
4.3. Ora,
viste le risultanze della perizia psicotecnica e visti i precedenti del ricorrente
– senza dimenticare che l'ultima, ripetuta infrazione risale a meno di un anno
e mezzo fa – la durata di due anni è tutto sommato adeguata alle circostanze.
Difatti esiste un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le
restrizioni che si impongono. Questo tribunale ritiene la misura idonea e
necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla
sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato – ancorché
severa – la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere
di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in materia di circolazione
stradale in ordine alla determinazione della durata della misura adottata. Essa
appare senz'altro sostenibile.
-
Il
ricorrente ha marginalmente sottolineato che la privazione della licenza di
condurre lo pregiudica nella ripresa di un'attività lavorativa. Sennonché,
trattandosi di un provvedimento a scopo di sicurezza, l'interesse pubblico
volto a proteggere la sicurezza stradale da conducenti non idonei prevale
sull'interesse del cittadino a disporre di una licenza (cfr. Perrin, Délivrance
et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
-
Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 17 cpv. 1bis, 23
cpv. 3 LCStr; 9, 13, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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