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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.246
Data decisione, Autorità:
17.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00246
Lugano
17 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 marzo 1999 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato
(n. 617), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 11 dicembre 1998 con cui la Divisione delle risorse del Dipartimento
delle Finanze e Economia ha deliberato alla __________ la fornitura
dell'arredamento della cucina dell'aula di economia familiare della scuola
media di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
agosto 1998 il Dipartimento delle Finanze e Economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dall'allora vigente legge sugli appalti (LApp), per la
fornitura dell'arredamento cucina dell'aula di economia familiare della scuola
media di __________. Il capitolato chiedeva fra l'altro ai concorrenti di indicare
la data in cui avevano sottoscritto il contratto collettivo di lavoro (CCL).
Alla gara hanno partecipato le seguenti
ditte:
-
__________ fr.
32'429.25
-
__________ fr.
40'449.80
-
__________ fr.
43'166.60
-
__________ fr.
44'559.60
-
__________ fr.
53'527.95
-
__________ fr.
64'727.50
Valutate le offerte pervenutele, l'11
dicembre 1998 la Divisione delle risorse (DR) del DFE ha aggiudicato la
fornitura alla __________ per l'importo di fr. 32'429.25.
B. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, obiettando
che l'aggiudicataria non aveva sottoscritto il __________ della categoria dei
falegnami e che l'offerta sarebbe stata sotto costo.
Con giudizio 10 febbraio 1999, dichiarato
definitivo, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in
sostanza che il concorso non fosse riservato esclusivamente alle falegnamerie e
che l'offerta vincente non fosse sotto costo.
C. Contro
questo giudizio la __________ è insorta con ricorso di diritto pubblico davanti
al Tribunale federale, chiedendo che fosse annullato assieme alla controversa
delibera.
Con sentenza 25 agosto 1999 il Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha rinviato gli atti al Consiglio
di Stato, affinché desse seguito all'obbligo, sancito dall'art. 9 LMI, di
assicurare la possibilità di dedurre davanti ad un'istanza di ricorso
indipendente le decisioni rese in materia di appalti pubblici.
D. Il 1°
maggio 2001 è entrata in vigore la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), con
cui è stata introdotta la possibilità di impugnare davanti al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni di aggiudicazione rese dai committenti ad
essa assoggettati (art. 36 LCPubb).
Con risoluzione il 20 marzo 2002, non
notificata alle parti, il Consiglio di Stato ha pertanto trasmesso gli atti al
Tribunale cantonale amministrativo per competenza. Invitate a pronunciarsi
sulla predetta risoluzione, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle posizioni
assunte davanti al Tribunale federale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile alla fattispecie in forza della riserva prevista dall’art. 47 a
favore delle vie di ricorso.
Certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata, in quanto partecipante
al concorso, dalla decisione impugnata.
Il ricorso di diritto pubblico,
tempestivamente inoltrato dalla __________ al Tribunale federale, può essere
trattato alla stregua di un ricorso di diritto amministrativo interposto contro
il giudizio 10 febbraio 1999 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la
controversa aggiudicazione. Le parti non sollevano obiezioni al riguardo.
- 2.1.
Giusta l'art. 14 lett. c LApp 1978, in vigore al momento dell'aggiudicazione,
erano legittimate a concorrere le imprese che al momento della pubblicazione
del concorso erano firmatarie del contratto collettivo di lavoro (CCL) per la
categoria di arti e mestieri cui l'opera si riferiva.
Siffatto obbligo era contrario al diritto
federale, in particolare alla legge federale concernente il conferimento del
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28
settembre 1956 (LOCCL; RS 221.215.311), poiché si traduceva in un'elusione
delle disposizioni procedurali e materiali che regolano l'estensione di queste
convenzioni. Per tutelare gli interessi di politica sociale perseguiti dallo
Stato nell'ambito delle commesse pubbliche è infatti sufficiente prescrivere il
rispetto delle condizioni di lavoro del CCL. Non occorre esigerne anche la
sottoscrizione (DTF 124 I 107 seg. in particolare consid. 4
c/cc pag. 116; STA 30.7.2001 in re __________ SA; M. Wagner, Baurecht, n. 4/99;
H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentliche Beschaffungswesen, ZBl
2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H.
Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine).
2.2. Non potendosi esigere che i concorrenti
fossero firmatari del CCL dei falegnami, già per questo motivo vanno respinte
le eccezioni sollevate dalla ricorrente con riferimento al fatto che la
__________ non l'aveva sottoscritto.
- Secondo
l'insorgente tale obbligo sarebbe comunque opponibile alla resistente, poiché
quest'ultima non l’ha tempestivamente contestato impugnando il bando di
concorso. Anche da questo profilo il ricorso non può tuttavia essere accolto.
Non si può invero ragionevolmente esigere
che la resistente insorgesse contro il bando di concorso, pubblicato senza
alcuna indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, per contestare la
legittimità dell’art. 14 lett. c LApp. La mancata contestazione della
condizione di partecipazione al concorso risultante da questa norma non nuoce
pertanto alla causa della resistente.
È ben vero che a determinate condizioni il
principio della buona fede vieta ai concorrenti di sollevare contro la
decisione di aggiudicazione eccezioni che non sono state tempestivamente
proposte mediante impugnazione del bando (cfr. in tal senso art. 38 cpv. 3
LCPubb). Nella mancata impugnazione di questa condizione di partecipazione alla
gara non è tuttavia ravvisabile alcuna acquiescenza della resistente. Basti al
riguardo considerare che la __________ continua tuttora a ritenerla
inapplicabile nei confronti dei fornitori di arredamenti di cucina.
Nulla impedisce pertanto a questo tribunale
di accertarne l'illegittimità nell’ambito del giudizio sul ricorso interposto
dalla __________ contro l’aggiudicazione.
- Non avendo
la ricorrente riproposto in questa sede le censure, peraltro infondate, che
aveva sollevato senza successo in prima istanza con riferimento ad un indimostrato
sottocosto dell'offerta vincente, il ricorso va senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LApp; 47 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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