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Numero d'incarto:
52.2001.234
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00234
Lugano
22 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2001 di
contro
la decisione 6 giugno 2001 (no. 2605) con cui il
Consiglio di Stato, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a carico
del ricorrente, ha respinto l'istanza di richiamo dell'intero incarto penale
e di assunzione di testi formulata durante l'udienza 22 maggio 2001;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in
qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore
generale ha comunicato al Consiglio di Stato di aver aperto un procedimento
penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa
ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e
diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il
Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico
dell'insorgente, affidando l'inchiesta al Cancelliere dello Stato e al
Consulente giuridico del Governo medesimo;
che in occasione dell'audizione
dell'insorgente del 22 maggio 2001 svolta dagli incaricati dell'inchiesta
questi ha formulato istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di
assunzione di alcuni testi;
che con decisione 6 giugno 2001 il Consiglio
di Stato ha, tra l'altro, respinto tale istanza (dispositivo n. 2), indicando
la facoltà di impugnazione dinanzi a questo Tribunale e disponendo nel contempo
la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo n. 3);
che con ricorso 19 giugno 2001 __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione,
chiedendo il suo annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo al
gravame;
che non appare necessario riassumere i
motivi addotti dall'insorgente;
che il Tribunale non ha proceduto allo
scambio degli allegati;
considerato, in
diritto
che secondo
l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli
atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio
di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di
15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli
aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale
dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico
(art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di
effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni
impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti
dell'art. 68 LOrd;
che la decisione censurata, di natura incidentale, non è
inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca
al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte
dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di
essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso
l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18
n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14);
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto
adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente,
la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale;
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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