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Numero d'incarto:
52.2001.232
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00232
Lugano
24 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2530) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 29 gennaio 2001, rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ e __________ per la costruzione di due case contigue
in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
26 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
13 luglio 2001 di
__________;
-
10 agosto 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
ottobre 2000 i resistenti __________ ed __________ e __________ hanno chiesto
al municipio di __________ il permesso di costruire due case monofamigliari
contigue, su un fondo a forma triangolare allungata (part. n. __________ RF), situato
in località __________. Verso valle, questo fondo confina con una strada di
quartiere, mentre verso monte è delimitato da una striscia di terreno, larga da
m 1.50 a 3 m, sulla quale il PR prevede di realizzare, senza alcun allargamento
(!), una strada di servizio.
Gli istanti hanno chiesto al municipio di
concedere loro una deroga alla distanza dalle strade (4 m), prescritta dagli
art. 20 e 61 NAPR, al fine di edificare ad una distanza di 3 m dalla striscia
di terreno posta a monte del loro fondo.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui il ricorrente __________, proprietario di un fondo (part. __________
RF), situato a monte della suddetta striscia di terreno, che ha contestato in
particolare la concessione di una deroga alla distanza dalla strada.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 29 gennaio 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, concedendo la deroga alla
distanza dalla strada di servizio prevista dal PR a monte degli edifici.
C. Con
giudizio 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
il ricorso contro di essa interposto dall'opponente __________.
Disattese le eccezioni sollevate
dall'insorgente con riferimento all'esistenza di una base legale, che abiliti
il municipio a concedere deroghe alle distanze dalle strade, il Governo ha in
sostanza ritenuto che la particolare situazione del fondo dei resistenti
giustificasse una modica riduzione della distanza minima prescritta dagli art.
20 e 61 NAPR.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza.
In sostanza, l'insorgente ripropone in
questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato.
L'art. 61 NAPR, ribadisce, permetterebbe al municipio di concedere deroghe
soltanto alle linee d'arretramento, ma non alle distanze dalle strade laddove
queste mancano. La situazione del fondo dei resistenti non presenterebbe
d'altro canto alcunché di eccezionale. Non sarebbero quindi date le premesse
per concedere una deroga.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza edilizia, contestando in dettaglio le tesi del
ricorrente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo situato immediatamente
a monte di quello dedotto in edificazione e già opponente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza procedere al sopralluogo chiesto dall'insorgente (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e del fondo dei resistenti è sufficientemente
nota a questo tribunale da precedenti vertenze edilizie, che hanno coinvolto il
ricorrente. Essa emerge inoltre in modo chiaro dalle tavole processuali. Si può
quindi ben ritenere che una visita in luogo non sia atta a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Base
legale
Secondo l'art. 20 NAPR di __________,
disciplinante le distanze verso l'area pubblica, la distanza verso percorsi
pedonali, piazze, strade e la riva del lago è definita dalle linee di
arretramento e di allineamento. Dove non sono istituite linee di arretramento o
di allineamento - soggiunge la norma - fa stato una distanza di 4 m dal ciglio
o filo esterno del marciapiede delle strade e piazze comunali.
Riallacciandosi a questa disposizione,
l'art. 61 NAPR, recante il marginale "arretramenti",
stabilisce a sua volta che:
"tutte le costruzioni devono
rispettare le linee di arretramento. Dove non sono istituite delle linee di
arretramento e di allineamento le costruzioni dovranno essere arretrate di 4 m
dal ciglio del campo stradale per le strade comunali".
"Il municipio, sentito il parere
dell'autorità cantonale competente, può concedere una deroga all'arretramento
prescritto dalle strade comunali; qualora non siano compromessi i collegamenti
pedonali esistenti o previsti".
Secondo il ricorrente, quest'ultima
disposizione permetterebbe al municipio di concedere deroghe soltanto alla
distanza definita dalle linee di arretramento. L'autorità comunale non potrebbe
invece concedere deroghe alla distanza di 4 m, prescritta laddove non sono
istituite linee di arretramento.
L'eccezione va respinta siccome infondata.
La suddetta disposizione di legge
stabilisce, in effetti, che in assenza di linee di arretramento, "le
costruzioni dovranno essere arretrate di 4 m dal ciglio del campo
stradale". È vero che per determinare l'estensione della fascia di
terreno, che deve essere lasciata libera da costruzioni, la norma non si avvale
del vocabolo distanza. Servendosi della locuzione verbale
"essere arretrate", essa pone tuttavia sullo stesso piano
i termini "distanza" ed "arretramento",
considerandoli sostanzialmente equivalenti. Ben si può di conseguenza ammettere
che la facoltà di deroga non sia data soltanto laddove sono fissate linee di
arretramento, ma anche laddove queste mancano.
- 3.1. Le
disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad
attenuare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma in
casi particolari, nei quali l'interesse pubblico o quello di terzi non permette
di giustificare la restrizione imposta al singolo (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 37 B I seg.; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 2 LE, n. 692 seg.).
Oltre ad una base legale, la concessione di
deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale. Se questa sia
data o meno è essenzialmente questione di diritto, che le istanze di ricorso
esaminano liberamente, dando comunque prova, soprattutto nel caso di norme di
diritto comunale, di quel riserbo, che l'autonomia comunale impone di
rispettare nell'ambito dell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati.
Questione rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente, e quindi
sindacabile da parte delle autorità di ricorso soltanto dal profilo della
violazione del diritto per abuso di potere (art. 61 PAmm), è invece quella
volta a stabilire l'estensione della deroga.
3.2. Controversa, in concreto, non è tanto
l'estensione della deroga, quanto piuttosto l'esistenza di circostanze
straordinarie che la giustifichino. L'insorgente nega, in particolare, che la
situazione del fondo dei resistenti presenti le connotazioni del caso eccezionale.
Orbene, la configurazione e la situazione
del fondo dei resistenti sono sicuramente diverse da quella della maggior parte
degli altri fondi della zona. La forma a triangolo allungato, con una base di
circa 60 m ed un'altezza di 21, rispettivamente la sua ubicazione,
all'intersezione di due strade, una esistente, l'altra solo pianificata, lo differenziano
in modo marcato dai fondi circostanti, per lo più a forma di quadrilatero.
Assai particolare è poi la situazione della strada comunale che il PR prevede
di realizzare sulla striscia di terreno, ancora allo stato naturale, che
delimita il fondo dei resistenti verso monte. A differenza della maggior parte
delle altre strade di servizio, quest'opera viaria ha infatti una configurazione
irregolare, di larghezza variante tra m 1.50 e 3, che il piano del traffico non
prevede di allargare nemmeno nel punto più stretto: circostanza, questa, che
rende assai problematica, per non dire impossibile, l'attuazione dello scopo di
creare un collegamento veicolare con via __________, facendo apparire quasi
certo, il mantenimento di questa striscia di terreno a livello di semplice
passo pedonale.
Ora, le particolarità del fondo dei
resistenti, ma soprattutto quelle della strada in discussione, possono essere
considerate sufficienti per ravvisare nella fattispecie gli estremi del caso
eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di una deroga alla
distanza dall'opera viaria. Considerata l'inadeguatezza della pianificazione
vigente, non si può rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine
di giudizio, che l'autonomia comunale impone di riconoscergli
nell'individuazione dei limiti della facoltà di deroga, per avere - in pratica
- concesso ai resistenti la possibilità di edificare alla distanza di 3 m
prescritta dall'art. 20 lett. b NAPR verso i percorsi pedonali.
È vero che la controversa distanza di 4 m
non è tale da rendere inedificabile il fondo dei resistenti. Gli schizzi
prodotti dal ricorrente sono eloquenti al riguardo. L'importante sacrificio di
terreno pregiato, che l'imposizione di tale distanza comunque provocherebbe,
non può tuttavia essere ignorato. Né si può omettere di debitamente considerare
le, praticamente, inesistenti probabilità che la strada di servizio sia realizzata
così come risulta prevista dal PR.
- In esito
alle considerazioni che precedono, essendo ravvisabili nella fattispecie gli
estremi del caso eccezionale, il ricorso va quindi respinto, confermando la
licenza impugnata e la decisione governativa censurata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 20, 61 NAPR di Caslano; 3, 18,
28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.- ai
resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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