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Numero d'incarto:
52.2001.231
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00231
Lugano
18 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 maggio 2001 (n. 2536) del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso 19 dicembre 2000
contro la decisione 1. aprile 1999 con cui il dipartimento delle istituzioni,
ufficio dei permessi, gli ha rilasciato la patente d'esercizio pubblico
concernente il ristorante alla __________ a __________;
viste le risposte:
-
21 giugno 2001 del
dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi;
-
26 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con ricorso
19 dicembre 2000 __________, assistito dall'avv. __________, ha impugnato
dinanzi al Consiglio di Stato le decisioni 1. aprile 1999, 1. dicembre 2000 e
12 dicembre 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei
permessi, gli aveva rilasciato le patenti d'esercizio pubblico concernenti,
rispettivamente, il ristorante alla __________, il locale notturno __________ e
il ristorante __________, tutti a __________. L'insorgente ha contestato
l'importo delle tasse di rilascio, di fr. 600.--, 1'280.-- rispettivamente
636.--, ed ha chiesto che fossero ridotte a fr.
50.--per ciascun esercizio pubblico.
B. Con risoluzione
30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa,
nella misura in cui concerneva le decisioni 1. e 12 dicembre 2000. L'ha invece
dichiarata irricevibile, poiché tardiva, per quanto riguardava la decisione 1.
aprile 1999. Il Governo ha rilevato che quest'ultima non indicava la
possibilità di ricorrere contro la stessa, ma che l'insorgente, assistito da un
legale, aveva atteso troppo a lungo prima di impugnarla. Il Consiglio di Stato
ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giudizio di fr. 200.-- ed ha
tenuto lo Stato al versamento, in suo favore, di un importo di fr. 300.-- per
ripetibili.
C. Con gravame
18 giugno 2001 __________ insorge dinanzi a questo Tribunale contro il
giudicato governativo. Egli sostiene che il suo ricorso dinanzi all'autorità
inferiore doveva essere considerato tempestivo - e pertanto accolto - anche
nella misura in cui riguardava la decisione 1. aprile 1999. Rileva, in
particolare, di essere stato reso edotto circa la possibilità di contestare le
tasse di rilascio delle patenti solo dopo aver ricevuto l'ultima decisione in
merito, del 12 dicembre 2000, e di aver pertanto fatto capo ad un legale solo a
partire da quel momento. Il ricorrente chiede che la risoluzione governativa
venga modificata di conseguenza. L'insorgente contesta inoltre l'aggravio della
tassa di giudizio, che egli chiede venga posta esclusivamente a carico dello
Stato, e l'assegnazione, insufficiente, di ripetibili in suo favore.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio dei
permessi hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 71 cpv. 3 LEsPub). Il ricorso è
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa
(art. 43 PAmm). Il gravame, ricevibile, in ordine, può inoltre essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente,
per iscritto, entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Il Governo
ha pertanto ritenuto che il ricorso inoltratogli da __________ il 19 dicembre
2000 fosse tardivo, nella misura in cui era rivolto contro la tassa di rilascio
della patente d'esercizio pubblico relativa al ristorante alla __________ di
__________, di fr. 600.--, emessa il 1. aprile 1999, ovvero oltre 20 mesi
prima. Asserendo che l'insorgente era assistito da un avvocato, il Governo ha
ritenuto che il fatto che la decisione dipartimentale non indicasse il rimedio
giuridico, com'è invece previsto dall'art. 26 cpv. 2 PAmm, non permettesse di
soprassedere allo stretto soddisfacimento di tale requisito d'ordine. Il
ricorrente contesta tuttavia tale assunto, sostenendo di essere stato reso
edotto circa la possibilità di contestare le tasse di rilascio delle patenti
solo dopo aver ricevuto l'ultima decisione in merito, del 12 dicembre 2000, e
di aver pertanto fatto capo ad un legale solo a partire da quel momento.
2.2. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che
una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di
principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario
pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991
N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli
art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia
l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede
e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie
e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per
interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere
considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal
momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro
il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ). La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe
potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna
dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere
alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198
consid. 2c, con rinvii, a valere anche per le altre enunciazioni che precedono;
inoltre la sentenza inedita del Tribunale federale 24 settembre 2001 in re
comune di M., consid. 2b con rinvii).
2.3. In concreto, la patente d'esercizio
pubblico relativa al ristorante __________ è stata rilasciata a __________
mediante decisione del 1. aprile 1999, la quale fissava anche la relativa tassa,
di fr. 600.--. La menzionata decisione non indicava il rimedio giuridico
esperibile contro di essa. L'interessato non ha tuttavia reagito nei confronti
del tributo esposto per il rilascio della patente, che egli ha anzi invece provveduto
a pagare. Ė solo dopo aver ricevuto le patenti d'esercizio pubblico concernenti
il locale notturno __________ e il ristorante __________, che fissavano anche
le relative tasse di rilascio, del 1. rispettivamente 12 dicembre 2000, che
__________ si è attivato per sapere se poteva contestare in via di ricorso
l'importo di tali tasse. Tale reazione, ampiamente tardiva, poiché intervenuta
ad oltre 20 mesi di distanza dalla decisione 1. aprile 1999, appare tuttavia
incompatibile con l'obbligo di diligenza che incombeva all'interessato in quel
frangente e non merita, pertanto, tutela. La decisione con cui il Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli il 19 dicembre 2000 da
__________ contro la decisione 1. aprile 1999 con cui il dipartimento delle
istituzioni, ufficio dei permessi, aveva rilasciato a quest'ultimo la patente
d'esercizio pubblico concernente il ristorante alla __________ a __________ e
fissato la relativa tassa deve pertanto essere tutelata. E questo malgrado il
Governo abbia addotto, a torto, come motivazione, che l'insorgente era
patrocinato da un legale già al momento dell'emanazione della menzionata
decisione.
- Il
ricorrente si duole inoltre per l'aggravio della tassa di giudizio, che egli
chiede venga posta esclusivamente a carico dello Stato, e l'assegnazione,
insufficiente, di ripetibili in suo favore.
3.1. Nei
procedimenti amministrativi di natura pecuniaria il Consiglio di Stato può
applicare una tassa di giustizia variante tra fr. 10.-- e fr. 10'000.-- (art.
28 cpv. 1 lett. b PAmm). Nel concreto caso il Governo ha imposto al ricorrente
il pagamento di una tassa di giudizio di fr. 200.--, tenendo conto della sua
parziale soccombenza. Avuto riguardo a tutti gli elementi influenti in merito,
determinando la suddetta, senz'altro modesta tassa di giudizio il Governo non è
certamente incorso in un abuso del potere d'apprezzamento che gli spettava a
questo scopo (art. 61 PAmm).
3.2. In applicazione dell'art. 31 PAmm il
Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, agenti quali autorità di
ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte. Per la determinazione di questa indennità, ovvero delle
ripetibili, è utile riferirsi alla TOA (tariffa dell'ordine degli avvocati del
7 dicembre 1984) onde accertare l'onorario che il patrocinatore della parte
vincente potrà esporre al suo cliente (RDAT II-1999 n. 62 consid. 16e; II-1994
N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 31 N. 3). Al riguardo l'art. 26 TOA rinvia, per le pratiche
amministrative, al sistema di base per il calcolo degli onorari sancito agli
art. da 8 a 12 TOA. In caso di ricorso - precisa l'art. 29 cpv. 1 TOA - è però
dovuto un onorario compreso tra il 20% ed il 70% di quello definito seguendo
quel sistema. Per la definizione dell'onorario dovuto dalla parte vincente al
suo patrocinatore - e , di conseguenza, delle ripetibili che spettano a questa
- bisognerà pertanto avere riguardo in principio alla complessità ed all'importanza,
al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale ed alla
responsabilità dell'avvocato, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla
situazione patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (art. 8 TOA). L'art. 9 TOA stabilisce indi il modo (percentuale)
per calcolare l'onorario secondo il valore della pratica (OV), quando questo è
determinato o determinabile. L'art. 10 cpv. 1 TOA indica invece che nelle
pratiche il cui valore non è determinabile, l'onorario deve essere calcolato in
base al dispendio orario (OT), ritenuto un minimo di fr. 150.--/ora: importo
che, a quasi 18 anni dall'entrata in vigore della TOA, è frattanto lievitato a
fr. 250.--/ora. L'art. 11 cpv. 1 TOA prevede infine la possibilità - e l'obbligo
- di calcolare gli onorari combinando i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA per
le pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di
tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato,
nonché in pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli
interessi patrimoniali in gioco non giustifichino l'applicazione integrale
della tariffa secondo il valore. La formula applicabile all'uopo, coniata dal
Consiglio di Moderazione con decisione 10 settembre 1990 (pubbl. nel Bollettino
dell'ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15; inoltre RDAT II-1996 N. 11
consid. 8 e rinvii) ed adottata sia dalle Camere civili del Tribunale d'appello
che da parte di questo Tribunale, è la seguente: onorario = (2 x OV x OT) : (OV
- OT). L'art. 12 TOA istituisce infine alcune ipotesi in cui l'onorario può essere
aumentato.
In concreto il Governo ha assegnato a favore
dell'insorgente, parzialmente vittorioso, un'indennità per ripetibili di fr.
300.--. Trattasi indiscutibilmente di un importo assai modesto, anche se
rapportato agli altrettanto modesti valori di causa ed all'investimento di
tempo da parte dell'avvocato dell'insorgente. Non bisogna tuttavia perdere di
vista i termini entro i quali è stato accolto, parzialmente, il ricorso 19
dicembre 2000 di __________. In effetti, le decisioni 1. dicembre 2000 e 12
dicembre 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio del permessi,
aveva rilasciato le patenti d'esercizio pubblico concernenti, rispettivamente,
il locale notturno __________ e il ristorante __________, e fissato le relative
tasse di rilascio, di fr. 1'280.--, rispettivamente fr. 636.--, sono state
annullate da parte del Governo affinché queste ultime fossero nuovamente
fissate in applicazione della modifica degli art. da 94 a 95a RLEsPub entrata
in vigore il 1. gennaio 2001, ossia (pochi giorni) dopo l'inoltro del ricorso dinanzi
al Consiglio di Stato medesimo. Ora, come conferma la lettera 12 giugno 2001
del menzionato ufficio al patrocinatore del ricorrente (doc. A prodotto in
questa sede dal dipartimento), applicando i nuovi parametri, le tasse di
rilascio della patente che ne risultano sono identiche, nell'importo, a quelle
impugnate ed annullate: l'accoglimento parziale del ricorso non ha dunque arrecato,
in realtà, alcun beneficio all'insorgente. Assegnando all'insorgente
un'indennità per ripetibili di fr. 300.-- il Consiglio di Stato non ha pertanto
commesso, in definitiva, un abuso del potere di apprezzamento che l'art. 31
PAmm gli conferiva allo scopo.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio
dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 71 LEsPub, 94 segg. RLEsPub, 3,18, 26,
28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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