AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.229
Data decisione, Autorità:
02.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00229
Lugano
2 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 2001 di
contro
la decisione 30 maggio 2001, no. 2583, del Consiglio
di Stato che dispone l'esecuzione d'ufficio dell'ordine di ripristino 27
maggio 1993, impartito dal Dipartimento del territorio per dissodamento abusivo;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 27 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ha ordinato a
__________, qui ricorrente, di ripristinare un'area boschiva di ca. 400 mq sui
mappali __________, __________, __________ e __________ RFD di __________,
dallo stesso dissodata senza autorizzazione;
che il Consiglio di Stato, con giudicato 1°
settembre 1993 rimasto inimpugnato, ha respinto il gravame interposto
dall'insorgente contro la decisione summenzionata, la quale è pertanto
cresciuta in giudicato;
che, rilevata l'inadempienza del ricorrente,
in data 28 aprile 1994, il Dipartimento lo ha formalmente diffidato a procedere
all'ordinato ripristino;
che, malgrado i parecchi anni trascorsi,
l'insorgente non ha dato seguito a tale ordine;
che il 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato
ha deciso l'esecuzione d'ufficio del provvedimento, incaricandone la ditta
__________, sulla base del preventivo di spesa allegato alla decisione stessa;
che contro tale risoluzione __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, adducendo che
l'intervento effettuato, da lui definito "tracciolino di strada",
avrebbe, in un primo tempo, goduto del consenso di tutti i vicini interessati e
avanzando parimenti una pretesa risarcitoria di fr. 70'000.--;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, in concreto, questo tribunale ha
effettivamente provveduto a richiamare gli atti in possesso della Sezione
forestale cantonale relativi al procedimento di merito;
che l'atto mediante il quale viene ordinata
l'esecuzione per sostituzione non costituisce un provvedimento meramente confermativo,
inimpugnabile come tale, bensì una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e 1 PAmm,
la quale può dunque essere oggetto di impugnativa (cfr. Bovay, Procédure
administrative, p. 299; Grisel, Traité de droit administratif, ed. 1984, p. 638
s.; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad
art. 34);
che, giusta l'art. 44 cpv. 1 LCFo, le procedure
in corso prima dell'entrata in vigore di tale legge, avvenuta il 1° marzo 1999,
sono concluse in applicazione del diritto anteriore;
che il ripristino di cui è ordinata
l'esecuzione d'ufficio risale al 27 maggio 1993, epoca in cui era vigente l'ora
abrogata Legge forestale cantonale del 1912 (LCFo-1912), la quale, a differenza
dell'attuale art. 42 cpv. 2 LCFo, non prevedeva la facoltà di ricorso a questo
tribunale;
che, per quanto possa apparire dubbia, la
questione circa la competenza di questo tribunale a giudicare la vertenza in
esame può tuttavia rimanere aperta, in ragione dei motivi che seguono;
che l'esecuzione coattiva, da parte del
Consiglio di Stato, di un provvedimento ordinato in base alla LCFo è prevista
dall'art. 40 LCFo;
che la norma sopra menzionata non fa che
riprendere, nell'ambito specifico della protezione delle foreste, il principio
generale dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato renitente, enunciato
all'art. 34 PAmm, norma tra l'altro applicabile, in assenza di un disposto
specifico, sotto il regime della pregressa LCFo-1912;
che, nell'ambito di un ricorso proposto
contro la decisione di procedere in via di esecuzione sostitutiva di un ordine
di ripristino cresciuto in giudicato, l'obbligato inadempiente non può né rimettere
in discussione il provvedimento da eseguire, né contestare le spese
preventivate; in linea di massima può soltanto eccepire che l'ordine in
questione non costituisce un valido titolo esecutivo (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren
nach zürcherischem Recht, N. 672; Borghi/Corti, loc. cit.; STA inedita 7.12.98
in re M. C.);
che, qualora i motivi di ricorso addotti
esulino da quelli proponibili nel contesto del relativo gravame, il ricorso
deve essere giudicato irricevibile, difettando di un presupposto processuale
(cfr. Bovay, op. cit., p. 392 e 397; Kölz / Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, ed. 1998, N. 617);
che, nell'evenienza concreta, l'insorgente
non censura la validità formale dell'ordine di ripristino; per quanto è dato di
comprendere, egli pretende di aver proceduto al dissodamento con il consenso
dei proprietari confinanti ed avanza una, non meglio precisata, richiesta di
risarcimento per fr. 70'000.--;
che, in esito a quanto precede, il ricorso
deve essere dichiarato irricevibile per la manifesta improponibilità dei motivi
sollevati e delle domande poste a giudizio;
che, a titolo puramente abbondanziale, si
osserva comunque come l'assenso dei proprietari dei fondi dissodati nulla muta
in punto all'ossequio delle restrittive condizioni imposte dall'art. 5 LFo, per
ammettere deroghe al divieto generale di dissodamento;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 cpv. 2, 44 cpv. 1 LCFo; 3, 28,
34, 43, 48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 400.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster