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Numero d'incarto:
52.2001.220
Data decisione, Autorità:
02.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00220
Lugano
2 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, astenutosi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 giugno 2001 della
contro
la decisione 29 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2501) che delibera alla __________ le opere di risanamento del pavimento
in materiale sintetico della palestra del __________ di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2
marzo 2001 nell'ambito di importanti lavori di ristrutturazione del __________
di __________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso per le opere di risanamento del pavimento in materiale
sintetico della palestra;
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta obbligava i concorrenti ad esaminare sul posto, d'intesa con il
progettista, gli interventi messi a concorso, avvertendo che "il
mancato ossequio di questa condizione" avrebbe comportato "l'annullamento
dell'offerta";
che l'esperimento del sopralluogo doveva
essere certificato dal progettista mediante firma apposta in calce alla
relativa dichiarazione annessa al capitolato;
che al concorso hanno partecipato 4 ditte,
fra cui la ricorrente __________, con un'offerta di fr. 93'499.55;
che con decisione 29 maggio 2001 il
Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________ (offerta: fr.
106'060.25), scartando l'offerta della __________, siccome priva della
dichiarazione controfirmata dal progettista attestante l'effettivo esperimento
del sopralluogo richiesto a titolo di condizione dal capitolato e modulo d'offerta;
che contro questa decisione la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente asserisce di aver esperito
il sopralluogo, ma di aver omesso - per una svista del suo segretariato - di
allegare all'offerta il modulo firmato dal progettista attestante l'adempimento
di questa formalità;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dalla __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, le condizioni
poste dagli art. 6, 7 ed 8 CIAP con riferimento al tipo di commessa, al valore
soglia ed al committente sono pacificamente soddisfatte;
che la __________, partecipante esclusa dal
concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando del concorso, comprensivo del
capitolato d'appalto e del modulo d'offerta, stabilisce le regole della
procedura d'aggiudicazione; esso vincola tanto i concorrenti, che devono inoltrare
offerte conformi ai requisiti posti, quanto il committente, che al fine di
assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è tenuto ad estromettere
le offerte difformi;
che, nell'evenienza concreta, il modulo
d'offerta stabiliva esplicitamente che l'esperimento del sopralluogo
obbligatorio doveva essere certificato dal progettista mediante firma da
apporre sull'apposito formulario annesso, pena l'esclusione ("annullamento")
dell'offerta;
che per sua stessa ammissione l'insorgente
ha disatteso questa formalità: sono quindi date le premesse per applicare la
comminatoria dell'esclusione;
che il fatto che la ricorrente abbia
effettivamente esperito un sopralluogo con il progettista, che questi abbia
controfirmato il formulario e che il mancato inoltro di quest'atto alla
stazione appaltante sia da imputare ad una svista dei suoi servizi di segreteria
è del tutto irrilevante; l'esigenza di assicurare la parità di trattamento fra
i concorrenti esclude di principio la possibilità di completare la
documentazione dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte;
che la decisione governativa impugnata va
quindi confermata siccome immune da violazione del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
visti gli art. 6, 7, 8, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 Dir
CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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