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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.20
Data decisione, Autorità:
06.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00020
Lugano
6 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 dicembre 2000 (n. 5765) del
Consiglio di Stato, che delibera alla __________ le opere da pittore relative
alla ristrutturazione del carcere "La Stampa";
viste le risposte:
-
25 gennaio 2001 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e degli
stabili erariali;
-
29 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio lavori sussidiati e
appalti;
preso atto che l'__________ non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26
settembre 2000 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso per le
opere di pittore previste nel quadro della ristrutturazione del penitenziario
cantonale (FU n. __________);
che al concorso hanno partecipato 13 ditte,
fra cui la ricorrente , con un'offerta di fr. 135'185.55 e
l', con un'offerta di fr. 144'525.15;
che con decisione 20 dicembre 2000 il
Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della __________ perché la ditta, al
momento della pubblicazione del concorso, non aveva ancora sottoscritto il CCL
del ramo concernente l'appalto;
che con la stessa decisione il Governo ha
deliberato i lavori all'__________;
che contro questa decisione la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando di aver sottoscritto
il CCL il 30 ottobre 2000, ovvero prima dell'aggiudicazione;
che l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti
del Dipartimento del territorio postula l'accoglimento del ricorso,
riconoscendo di aver scartato per errore l'offerta della ricorrente;
che l'__________ ha rinunciato a presentare
osservazioni;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP;
che secondo il § 23 cpv. 2 DirCIAP, "nell'ambito
dell'aggiudicazione, si tiene conto esclusivamente delle offerte di concorrenti
che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le condizioni di
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro o,
in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d'esecuzione
dei lavori";
che, a differenza dell'art. 14 cpv. 1 lett.
c LApp, la norma succitata non esige che il concorrente abbia firmato il CCL di
categoria già al momento della pubblicazione del bando di concorso;
che, indipendentemente dalla questione a
sapere se il § 23 cpv. 2 DirCIAP esiga che i concorrenti abbiano effettivamente
sottoscritto il CCL o si limiti ad esigere che i concorranti ne rispettino le
condizioni, è certo che la sottoscrizione di tale contratto prima della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte soddisfa qualsiasi esigenza
possa essere posta in proposito ai concorrenti;
che, in concreto, la __________ ha
sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, mentre il termine per l'inoltro delle
offerte scadeva il 7 novembre seguente;
che nulla indica che la ricorrente non ne
rispetti le condizioni;
che, in tali circostanze, la decisione del
Consiglio di Stato di escludere la ricorrente dal concorso per mancata
sottoscrizione del CCL appare manifestamente lesiva del diritto;
che, di conseguenza, l'accoglimento del
ricorso s'impone con la forza dell'evidenza;
che la decisione impugnata va pertanto
annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono invece poste a carico
dello Stato secondo soccombenza;
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 DirCIAP; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 dicembre 2000 del Consiglio
di Stato (no. 5765) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova delibera.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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