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Numero d'incarto:
52.2001.17
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00017
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2000, no. 5634, del
Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa della ricorrente avverso la
risoluzione 3 gennaio 2000 con la quale il municipio di __________ le ha intimato
di presentare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione,
limitatamente al dispositivo no. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26
ottobre 1998 la __________, proprietaria della particella no. __________ RF di
__________, ha concluso con la __________ un contratto di locazione concernente
alcuni vani dell'immobile, che sorge su tale fondo, da adibire a negozio per la
vendita di derivati dalla canapa. In precedenza lo spazio era utilizzato da una
ditta attiva nel settore dell'abbigliamento.
B. Il 3
gennaio 2000 il municipio di __________ ha intimato alla __________ di presentare
entro il 21 gennaio 2000 una domanda di costruzione per il cambiamento di
destinazione dei locali in oggetto. La __________ ha impugnato la decisione davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con
risoluzione 13 dicembre 2000 l'Esecutivo cantonale ha accolto il gravame. Ritenuto
che già la precedente ditta conduttrice utilizzava gli spazi in questione quale
punto vendita e magazzino, il Governo ha concluso che non vi era stata alcuna
modifica delle condizioni di utilizzazione e che non era stato operato alcun
cambiamento di destinazione ai sensi della LE. Alla ricorrente è stato
assegnato un importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
D. Contro
questa decisione la __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di aumentare ad almeno fr. 2'500.-- l'indennità riconosciutale
dal Consiglio di Stato a titolo di ripetibili. Sostiene che la trattazione di
tutta la causa e la preparazione dell'impugnativa avrebbero richiesto al
proprio patrocinatore 16 ore di lavoro, per cui risulterebbe un onorario di fr.
3'500.--, a cui vanno ancora aggiunte le spese vive di fr. 475.30 e l'IVA del
7.6%. Al proposito produce la nota dettagliata del proprio avvocato concernente
le prestazioni effettuate.
E. Il
Consiglio di Stato chiede il rigetto dell'impugnativa senza formulare
osservazioni. Ad identica soluzione perviene il municipio di __________,
sostenendo che il dispendio indicato dal patrocinatore della ricorrente sarebbe
eccessivo in rapporto alle necessità della causa. Inoltre l'insorgente stessa
con il proprio agire avrebbe creato maggiore ed inutile lavoro (inoltro di una
replica - a suo dire irrita - e produzione del precedente contratto di locazione
soltanto in corso di causa). Tesi questa, che la ricorrente ha immediatamente
contestato con scritto 22 febbraio 2001.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
In
applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale
amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al
versamento di un’indennità alla controparte.
Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 29
Cost. (cfr. art. 4 vCost.) esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT
1987 n. 72). Questo non significa tuttavia che la parte vincente ha il diritto
di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio: il
soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente
indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in
giudizio.
Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente
all’art. 150 CPC, non contenga nessun esplicito riferimento alle norme
tariffarie, per determinare l’ammontare delle ripetibili l’autorità
amministrativa deve comunque appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il
patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre
pertanto aver riguardo alla complessità e all’importanza, al valore e all’estensione
della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e
alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito
conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).
- La
ricorrente contesta l’ammontare delle ripetibili assegnatele dal Governo, sostenendo
che la trattazione della pratica e la preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio
di Stato avrebbero richiesto al suo patrocinatore circa sedici ore di lavoro: onere
lavorativo che, a fr. 200.-- l’ora, equivale ad un onorario di
fr. 3’200.--,
a cui vanno ancora aggiunte le spese vive, oltre ovviamente all'IVA. Ritiene
pertanto che l’indennità ricevuta non copra, se non per infima parte, le spese
di patrocinio che dovrà affrontare per aver tutelato in giustizia i propri
interessi.
La vertenza sottoposta al giudizio del
Consiglio di Stato concerneva l'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione
per cambiamento di destinazione. Si tratta, a non averne dubbio, di una
tematica che non presentava particolari difficoltà di studio degli atti e del
diritto applicabile. Tanto meno per un legale esperto qual è il patrocinatore
della ricorrente. Ne fanno fede l'atto ricorsuale inoltrato al Consiglio di
Stato, che consta di tre pagine più una per la firma dell'allegato, e la
replica di altre due pagine e mezzo, volte a contestare le tesi dell'autorità
decidente. In tale ambito va pure considerato che è stata tenuta un'udienza per
l'audizione di un teste.
Sulla scorta di queste premesse, questo
tribunale ritiene che il dispendio di tempo occorso per lo studio degli atti e
la redazione della memoria ricorsuale e della replica, nonché per presenziare
all'udienza davanti al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, non abbia
superato le quattro ore. Vista la tariffa oraria prevista dall’art. 10
cpv. 1 TOA, l'onorario presumibile può essere valutato in fr. 800.-- ;
somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 200.-- per le spese vive e
l'IVA.
Risultando l'indennità riconosciuta dal
Consiglio di Stato palesemente inferiore all'importo così determinato, il
ricorso va parzialmente accolto, riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di
questa sede sono poste a carico del comune di __________ nella misura in cui
non sono compensate (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 3, 18, 28, 31, 60, 61 e 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Il dispositivo no. 2 della risoluzione 13
dicembre 2000, no. 5634, del Consiglio di Stato è modificato nel modo seguente:
"2. Non si prelevano spese né tassa di giudizio. Il Comune di
__________ è tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 1'000.-- (mille) a
titolo di ripetibili."
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà all'insorgente
fr. 300.-- a titolo di ripetibili della presente sede.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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