AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.169
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00169
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 maggio 2001 della
contro
la decisione 7 maggio 2001 del municipio di
__________ che annulla il concorso indetto per la fornitura di un nuovo
veicolo per la polizia comunale;
vista la risposta 28 maggio
2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 4
aprile 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la
fornitura di un nuovo veicolo per la polizia comunale;
che il modulo d'offerta prevedeva, fra
l'altro, che il veicolo avrebbe dovuto disporre di una potenza di 140 PS e che
il contratto di fornitura (leasing) avrebbe dovuto essere stipulato sulla base
di una percorrenza annua di almeno 30'000 km;
che il bando precisava che la delibera
sarebbe stata fatta "a giudizio del municipio al miglior offerente se
così parrà e piacerà";
che in tempo utile sono pervenute al
municipio sette offerte;
che, prima di procedere alla loro apertura,
il municipio ha annullato il concorso, ritenendo che le indicazioni contenute
nel capitolato e modulo d'offerta ponessero limiti di concorrenzialità troppo
restrittivi; circostanza, questa, che costituirebbe un motivo di annullamento
della procedura ai sensi dell'art. 34 LCPubb;
che contro la decisione di annullamento del
concorso la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente contesta in sostanza
l'esistenza di motivi importanti atti a giustificare l'interruzione della
procedura;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il municipio di __________, allegando che il requisito della potenza minima non
è stato effettivamente voluto dal municipio, "ma è stato introdotto per
errore, copiandolo da un modello di concorso"; un ulteriore
accertamento avrebbe permesso di stabilire che il chilometraggio minimo indicato
è eccessivo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile in forza dell'art. 47 della stessa legge, che assoggetta le procedure
di concorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge alle vie di
ricorso da essa previste;
che la legittimazione attiva
dell'insorgente, partecipante al concorso, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che, a norma dell'art. 34 LCPubb, invocato
dal municipio, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad
aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute; esso può indire una
nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni
obbligo di risarcimento;
che la norma in questione non è tuttavia
applicabile alla presente fattispecie; la legge sulle commesse pubbliche appena
entrata in vigore (1° maggio 2001; BU __________, __________) non si applica
infatti alle procedure di aggiudicazione già pendenti (art. 47 LCPubb);
che secondo la consolidata giurisprudenza di
questo tribunale, i concorsi indetti in base al previgente art. 113 LOC non
obbligavano l'ente pubblico a procedere ad una delibera; viste le offerte
inoltrate, il committente era sostanzialmente libero di indire un nuovo
concorso, prescindendo da un'aggiudicazione (RDAT 1990 n. 4; 1987 n. 6);
che, nel caso concreto, i motivi addotti dal
municipio a sostegno della decisione di annullamento del concorso, appaiono
invero piuttosto pretestuosi; cionondimeno, non integrano gli estremi di una
violazione del diritto;
che le giustificazioni addotte non appaiono
in particolare lesive dell'ampissimo margine discrezionale che il municipio si
è riservato, prevedendo mediante apposita clausola del bando che la delibera
sarebbe stata fatta al miglior offerente "se così parrà e piacerà";
clausola, che la ricorrente ha accettato inoltrando la sua offerta senza alcuna
riserva;
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto;
che, avendo giustificato il municipio il
provvedimento censurato soltanto in sede di risposta al ricorso, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 36, 47 LCPubb; 113, 208 LOC; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster