AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.164
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00164
Lugano
21 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 maggio 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1930) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 22 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 30
luglio 1986 __________ (1956), cittadino originario della __________
(__________), è entrato illegalmente in Svizzera, depositando una domanda
d'asilo, la quale è stata respinta il 23 gennaio 1987 dall'allora Delegato ai
rifugiati. Il 31 luglio 1987, egli ha ritirato il ricorso che aveva interposto
contro la predetta decisione, in quanto si era sposato il 24 del stesso mese
con la cittadina italiana __________ (1959), domiciliata in Svizzera, ed era
stato posto al beneficio di un permesso dimora annuale, in seguito rinnovato.
Dalla loro unione è nato __________ (1989). Nel dicembre 1993, __________ è
divenuto cittadino italiano per naturalizzazione e il 30 luglio 1994 ha ottenuto
un permesso di domicilio. Il 3 febbraio 1995, egli ha divorziato dalla moglie
__________.
b) __________ ha altri figli, avuti da
diverse donne. I gemelli __________ (1980), di nazionalità italiana, nati da
una relazione con la cittadina congolese __________, già domiciliati nel nostro
Paese, risiedono da diversi anni nella provincia di __________, dove svolgono
un tirocinio. __________ (1992), nata a , è invece frutto dell'unione
con la cittadina congolese () __________ (1966), all'epoca
richiedente l'asilo in Svizzera, e possiede la medesima nazionalità della madre.
Con quest'ultima donna, qui ricorrente, __________ ha avuto ancora due figli:
__________ (1995) e __________ (1997), entrambi di nazionalità italiana.
c) Il 16 settembre 1996 __________, a quel
momento totalmente a carico dell'assistenza pubblica unitamente a quattro dei
suoi figli, è stato ammonito dall'allora Sezione degli stranieri con
l’avvertenza che se fosse rimasto in tale situazione anche nel 1997, sarebbe stata
presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei
suoi confronti. Il 1° febbraio 1997 __________ si è trasferito a __________. Il
10 settembre 1997 la Polizia degli stranieri del canton __________ gli ha negato
l'autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, in
quanto era a carico dell'assistenza sociale ticinese e bernese in maniera
continua e rilevante. Nel dicembre 1997 lo straniero è tornato a risiedere
stabilmente nel canton Ticino. Il 30 luglio 1998 __________ si è sposato a
__________ (Repubblica Federale Tedesca) con __________, mentre il 5 maggio
1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato per il 30 luglio
2000 il termine di controllo del suo permesso di domicilio.
B. a) Con
decisione 5 agosto 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________
volta ad autorizzare l'entrata in Svizzera della moglie __________ e dei figli
__________ e __________, che soggiornavano a quel momento in __________, in
quanto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento doveva anticipare gli
alimenti che il padre non versava ad __________. Inoltre, secondo il
dipartimento, non vi erano elementi atti a ritenere che il debito, che
ammontava a quel momento a fr. 19'966.35, potesse essere rimborsato.
b) Il 31 agosto 1999, la medesima autorità
ha quindi minacciato __________ di espulsione "per la seconda e ultima
volta", in quanto persisteva a non versare gli alimenti ad __________ e
non aveva rimborsato pressoché nulla di quanto anticipato a suo figlio da parte
dell'assistenza sociale.
c) Il 21 settembre 1999 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha tuttavia annullato la sua decisione del 5
agosto precedente (art. 50 PAmm), ritenendo che fossero adempiute le condizioni
per rilasciare il permesso ai membri della famiglia di __________. In sede di
ricorso, quest'ultimo si era dichiarato disposto ad estinguere il debito
avviando una propria attività lucrativa e cedendo parte del suo salario.
L'autorità ha soggiunto che: "A scanso di equivoco l'occasione è grata
per ricordare che se i ricorrenti dovessero cadere a carico della pubblica
assistenza soddisferebbero i motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 17
LDDS". L'8 ottobre 1999, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato ha stralciato dai ruoli il gravame.
d) Il 5 dicembre 1999, __________ e i suoi
due figli __________ e __________ sono entrati in Svizzera. Lo stesso giorno,
la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora sotto condizione, valido fino
al 4 dicembre 2000 (art. 5 LDDS: v. scritto dipartimentale 21.9.1999). Anche
__________ e __________ sono stati posti al beneficio di un simile permesso per
vivere insieme ai genitori. Il 14 gennaio 2000 è entrata illegalmente in
Svizzera proveniente dalla __________ l'altra figlia di __________ e
__________, __________.
e) Il 30 giugno 2000, il dipartimento ha
fissato per il 30 luglio 2003 il prossimo termine di controllo del permesso di
domicilio di __________.
f) Con decreto d'accusa 8 gennaio 2001,
__________ è stata condannata a una multa di fr. 100.– per furto di poca entità
(generi alimentari per circa fr. 60.–) commesso il 9 settembre 2000.
C. Il 22
febbraio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda
di __________ volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, rimproverandole
di essere a carico dell'assistenza pubblica, di aver contratto nei confronti
della stessa unitamente alla sua famiglia un debito di circa fr. 70'000.– che
tendeva ad incrementarsi, e di essere stata condannata dal Procuratore
pubblico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 10, 12, 16
e 17 LDDS; 8 e 10 ODDS.
D. a) Il 20
febbraio 2001, la ricorrente ha iniziato a lavorare come collaboratrice personale
presso la __________ a __________ con una retribuzione base di fr. 15.75 all'ora.
b) Con decreto d'accusa 12 marzo 2001,
__________ è stata condannata a sei giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per furto di profumi per
un valore globale di fr. 609.– commesso il 19 febbraio precedente.
E. Con
giudizio 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. Il Governo ha rilevato che la ricorrente aveva ottenuto un permesso
di dimora a condizione di non cadere a carico dell'assistenza pubblica. Dopo
aver ricordato che __________ era già stato minacciato di espulsione a due riprese,
l'Esecutivo cantonale ha rimproverato l'interessata e suo marito di non aver
rispettato la predetta condizione in quanto percepivano sussidi assistenziali
per fr. 1'100.– mensili ed avevano contratto un debito nei confronti dello
Stato di fr. 67'401.30. Ha pure sottolineato che la ricorrente aveva interessato
le autorità giudiziarie penali. L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che il
provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse legittimo e conforme
al principio della proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
F. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora. In primo luogo si duole del fatto che il Consiglio
di Stato, nonostante diversi solleciti, le ha negato la visione degli atti.
Contesta che le sue condanne penali e il debito assistenziale contratto da
tutta la sua famiglia giustifichino la misura adottata dall'autorità di prime
cure. Sostiene inoltre che la decisione impugnata è sproporzionata,
segnatamente perché la separa in modo ingiustificato dai suoi figli. Pone in
evidenza di aver trovato un lavoro che le permetterà di uscire dall'indigenza.
Invoca infine la protezione dell'art. 8 CEDU. Chiede che venga conferito l'effetto
sospensivo al gravame.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste possono essere impugnate con ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase
LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto
che i coniugi vivono insieme. L'insorgente ha diritto, di principio, al
permesso postulato. Difatti essa è sposata con , cittadino italiano
di origine congolese () titolare di un permesso di domicilio, ed è
incontestato che essa vive attualmente con lo stesso nell'appartamento in via
__________ a __________. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile
di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a
LALPS. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito,
non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che risiede nel nostro paese, la quale è titolare
di un permesso di domicilio, può invocare a protezione della propria vita
familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso, se il legame
di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità
cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e
contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 LALPS. Il gravame in esame è dunque ricevibile anche dal punto di
vista della predetta disposizione convenzionale.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per quanto riguarda il
richiamo degli atti relativi alla procedura in rassegna, va osservato che ciò
avviene d'ufficio (art. 49 cpv. 1 PAmm). Come se non bastasse, il Tribunale ha
finanche invitato l'insorgente a consultare gli atti in sede, facoltà di cui
essa non si è avvalsa nonostante la sua esplicita richiesta espressa in tal
senso nel suo allegato ricorsuale (pag. 2). Non è infine necessario richiamare
l'incarto relativo alla famiglia della ricorrente presso l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento, in quanto non appare idoneo a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.
- 2.1. Il
permesso di dimora, che è sempre di durata limitata, può essere condizionale
(art. 5 cpv. 1 LDDS). Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della
procedura d'autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in
merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli
dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). Il permesso di dimora perde ogni validità
alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS).
2.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase
LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si
estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il
principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono
tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il
quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al
coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del
permesso di dimora. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare
dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un
comportamento reprensibile (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato
che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per
rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello
straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della
ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3
LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122 II
385 consid. 3a, 120 Ib 130 consid. 4a).
2.3. Il diritto al rispetto della vita
privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza
nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di
tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato
se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che
lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un
permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno
straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in
Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va
nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri
della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente
per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La
protezione dell'art. 8 n. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si
può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si
trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con
rinvii).
-
In
concreto, il 21 settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
annullato la propria decisione del 5 agosto precedente (art. 50 PAmm), con la
quale aveva rifiutato a __________ e ai figli __________ e __________
l'autorizzazione di entrata in Svizzera per ricongiungersi col marito rispettivamente
padre, in quanto __________ si era dichiarato disposto, in sede di ricorso al
Consiglio di Stato, ad estinguere il debito assistenziale avviando una propria
attività lucrativa e cedendo parte del suo salario. Nel contempo, il
dipartimento ha informato il legale di __________ che: "A scanso di
equivoco l'occasione è grata per ricordare che se i ricorrenti dovessero cadere
a carico della pubblica assistenza soddisferebbero i motivi di ordine pubblico
di cui all'articolo 17 LDDS". Fondandosi su tale scritto, l'autorità
di prime cure ha quindi autorizzato __________ a soggiornare in Ticino, rilasciandole
il dicembre 1999 un permesso di dimora sotto condizione (art. 5 LDDS). Anche i
figli della ricorrente __________ e __________ hanno ottenuto un'autorizzazione
di soggiorno B allo scopo di "vivere con i genitori (art. 5 LDDS)".
Il 22 febbraio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la
domanda dell'insorgente volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di
dimora, rimproverandole di essere a carico dell'assistenza pubblica, di aver
contratto un debito di circa fr. 70'000.– nei confronti della stessa unitamente
alla sua famiglia tendente ad aumentare, e di essere stata condannata dal
Procuratore pubblico per furto di poca entità. In sostanza, il dipartimento non
ha rinnovato il permesso di soggiorno della ricorrente, poiché essa avrebbe
violato l'ordine pubblico (art. 17 cpv. 2 LDDS). Occorre pertanto verificare se
tali presupposti siano adempiuti.
-
Le
autorità inferiori rimproverano a __________ di essere a carico dell'assistenza
pubblica nella misura di fr. 1'100.– mensili e di aver già beneficiato di un
importo complessivo di circa fr. 70'000.–. A ben guardare, il sussidio mensile
è versato in favore di tutta la sua famiglia, mentre il rilevante importo
accumulato nel corso degli anni è dovuto essenzialmente a suo marito __________.
E' comunque incontestato che l'insorgente ha dovuto ricorrere all'assistenza
pubblica e non ha quindi rispettato la condizione posta per poter risiedere in
Svizzera. Come se non bastasse, durante il suo breve soggiorno nel nostro
Cantone essa ha già interessato a due riprese le autorità giudiziarie penali
per reati patrimoniali (v. decreti d'accusa 8 gennaio e 12 marzo 2001),
dimostrando una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che la
sta ospitando. Ne consegue che __________ ha effettivamente violato l'ordine
pubblico elvetico.
-
Occorre
ora verificare se il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora ottenuto da
__________ sotto condizione rispetti il principio della proporzionalità,
segnatamente riguardo alla gravità della colpa a carico dell'interessata, alla
durata del suo soggiorno in Svizzera e al pregiudizio che subirebbe la sua
famiglia in caso di un suo allontanamento.
La ricorrente è entrata in Svizzera nel
dicembre 1999, accompagnata dai suoi figli __________ e __________, per
ricongiungersi con il marito __________. Essa soggiorna quindi da pochissimo
tempo nel nostro Paese. Come indicato dianzi (consid. 4), l'insorgente ha già
interessato le autorità giudiziarie penali e i servizi sociali. D'altra parte,
però, l'entità dei reati commessi da __________ sono tutto sommato di poca
gravità (piccoli furti in grandi magazzini) e il debito assistenziale da essa
contratto è dovuto principalmente alle mancate promesse di mantenimento della
famiglia fornite da suo marito, dal 1994 titolare di un permesso di domicilio
in Svizzera. Inoltre essa ha incominciato a lavorare al fine di evitare di
dover ricorrere all'assistenza pubblica. Per quanto riguarda __________ e
__________, essi sono entrati in Svizzera insieme alla loro madre e sono stati
posti al beneficio di un permesso di dimora al fine di vivere con entrambi i
genitori. Essi sono ancora piccoli e dipendenti dalla madre e presentano già
difficoltà comportamentali, ragione per cui una loro separazione da __________,
in caso di allontanamento di quest'ultima, unica persona oggetto del
provvedimento dipartimentale, porrebbe loro seri problemi di ordine
psicoaffettivo che non vanno sottovalutati (v. doc. B: rapporto 10 maggio 2001
del Servizio sociale di Bellinzona, pag. 2). In sostanza, la decisione
impugnata non fa altro che separare ulteriormente la famiglia __________ in
maniera ingiustificata.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere accolto, annullando
la risoluzione del Dipartimento delle istituzioni e quella del Consiglio di
Stato che la conferma. Allo stadio attuale tali decisioni risultano viziate da
eccessivo rigore, e pertanto sproporzionate, nella valutazione del
comportamento tenuto dall’insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera e
delle conseguenze di ordine psicoaffettivo in caso di separazione tra madre e
figli. Gli atti vengono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
affinché rinnovi all’insorgente il permesso di dimora annuale.
-
Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita
da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo diviene priva d'oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 5, 11, 17 LDDS; 8 e 16
ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47,
60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto nel senso dei considerandi.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la
risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1930) del Consiglio di Stato;
b) la
decisione 22 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione.
-
Gli atti
sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi
per un anno alla cittadina congolese (__________) __________ (15 aprile 1966)
il permesso di dimora.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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