AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.148
Data decisione, Autorità:
24.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00148
Lugano
24 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 10 aprile 2001 (n. 1692) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 5 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di
rilascio di un permesso di dimora in favore di suo marito __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ (1962), cittadino __________, è entrato in Svizzera nel 1986 per
lavorare come stagionale. Nel 1989, ha ottenuto un permesso di dimora, in
seguito rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 30 maggio 1996. Il 31
dicembre 1986, egli si è sposato nel suo Paese d'origine con la qui ricorrente
__________ (1967), originaria della __________. Dalla loro unione non sono nati
figli. Giunta la prima volta nel nostro Paese nel 1987 come stagionale, nel
1989 l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora per vivere insieme al marito.
b) Con decreto d'accusa 2 novembre 1994, il
Procuratore pubblico ha condannato __________ a 5 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per furto di una
bicicletta. Il 27 marzo 1996, il __________ di __________ ha condannato - tra
gli altri - __________ a 10 settimane di detenzione e all'espulsione dal territorio
elvetico per 3 anni, entrambe sospese condizionalmente con un periodo di prova
di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 300.–, per aver aiutato 4
connazionali ad entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera (art. 23 cpv. 2
LDDS). Nel medesimo giudizio, è stata revocata la sospensione condizionale
della pena del 2 novembre 1994.
c) Il 7 ottobre 1996, la Sezione degli
stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora,
in quanto aveva interessato le autorità di polizia e giudiziarie penali.
L'autorità ha pure rilevato che egli non lavorava dal 1993 ed era carico
dell'assistenza pubblica. La decisione è stata confermata il 18 dicembre 1996
dal Consiglio di Stato. Egli ha infine lasciato il territorio elvetico il 15 marzo
1997.
d) In seguito, durante un certo periodo e
nonostante fosse privo di un visto d'entrata, __________ ha ancora soggiornato
nel nostro Paese.
e) Il 28 febbraio 2000 __________ è stata
posta al beneficio di un permesso di domicilio.
B. a) Il 23
gennaio 2001 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, per il
tramite dell'ambasciata di Svizzera a __________, l'autorizzazione a rientrare
nel canton Ticino al fine di ricongiungersi con sua moglie __________.
b) Con decisione 5 marzo 2001 l'autorità
cantonale ha respinto la domanda per motivi di ordine pubblico, ribadendo che
__________ aveva interessato in due occasioni le autorità di polizia e
giudiziarie penali ed era stato a carico dello Stato (fr. 11'048.–). La
risoluzione è stata resa in virtù degli art. 4, 12, 16, 17 LDDS, 8 e 10 ODDS.
C. Con
giudizio 10 aprile 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. L'Esecutivo cantonale ha ricordato i precedenti penali di
__________ ed ha rilevato come egli fosse rimasto a lungo disoccupato ed avesse
a suo carico diversi debiti e un attestato di carenza beni per fr. 5'650.40. Ha
pure sottolineato che il marito della ricorrente era entrato in Svizzera senza
autorizzazione, ciò che dimostrava una volta di più la sua incapacità ad
adattarsi all'ordinamento elvetico, facendo di lui una persona indesiderata nel
nostro Paese. Secondo il Governo, vi era pure il rischio che __________ cadesse
nuovamente a carico dell'assistenza pubblica, considerato che sua moglie
guadagnava giusto per vivere. Ha infine ritenuto esigibile il trasferimento
della ricorrente in __________, qualora avesse voluto riprendere a vivere
insieme a suo marito.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di dimora in favore di suo marito __________. Allega una violazione degli art.
17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Critica il Consiglio di Stato per non aver tenuto conto
che i precedenti penali di suo marito sono lontani nel tempo e che, da allora,
egli non ha più commesso reati. Produce, a tale scopo, l'estratto del
casellario giudiziale di __________ rilasciato dalle autorità di __________.
Minimizza la gravità dell'entrata in Svizzera di suo marito senza il necessario
visto, sostenendo che era finalizzata a renderle visita. Ritiene che suo marito
non corra il rischio di cadere a carico dell'assistenza pubblica, dato che
quest'ultimo ha nel frattempo sottoscritto un contratto di lavoro per svolgere
l'attività di operaio con un salario lordo di fr. 3'600.– mensili, che gli
permetterà di rimborsare il debito non appena avrà ottenuto il permesso di soggiorno.
Sostiene infine di non poter vivere con suo marito nella __________, dal
momento che essa lavora e risiede da lungo tempo in Svizzera.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa
socialista di Jugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il
soggiorno in Svizzera dei cittadini bosniaci o ex jugoslavi, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase
LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora,
fintanto che i coniugi vivono insieme. In linea di principio, __________ ha
diritto al permesso postulato. Difatti egli è sposato con __________, titolare
di un permesso di domicilio. E' vero che i coniugi non vivono attualmente in
comunione domestica, ma è pur vero che il marito della ricorrente si trova
attualmente all'estero a seguito della decisione negativa emanata il 7 ottobre
1996 dal dipartimento: trattasi quindi di una situazione dettata da esigenze estranee
alla loro volontà. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie
potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi
data.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera
può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal
caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà
delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e
contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 lett. a LALPS. Ci si può invero chiedere se la ricorrente abbia
mantenuto con il marito __________ un legame intenso e vivo, dal momento che
essa ha già avuto modo di affermare che esistono difficoltà sentimentali con
quest'ultimo (v. verbale d'interrogatorio 25 marzo 1999 di __________ da parte
della Polizia cantonale, pag. 2). Per la soluzione della vertenza non è ad ogni
buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare
che lega l'insorgente al coniuge. In effetti, per le ragioni che seguono, nella
misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa
andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al
rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto
rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di
estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto
dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un
motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero
il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Difatti, una violazione
dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure,
in una maniera più generale, da un comportamento reprensibile (Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine
pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso,
l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera
ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in
presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib
130 consid. 4a).
2.2. Il diritto al rispetto della vita
privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza
nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di
tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato
se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che
lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un
permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno
straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera
di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno
precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della
famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo
sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid.
4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere
invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in
Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5
consid. 2b con rinvii).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, con decreto d'accusa 2 novembre 1994, il Procuratore
pubblico ha condannato __________ a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, per furto di una bicicletta. Il 27 marzo
1996, il __________ di __________ ha condannato - tra gli altri - il marito
della ricorrente a 10 settimane di detenzione e all'espulsione dal territorio
elvetico per 3 anni, entrambe sospese condizionalmente con un periodo di prova
di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 300.–, per aver aiutato 4
connazionali ad entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera (art. 23 cpv. 2
LDDS). Nel medesimo giudizio, è stata revocata la sospensione condizionale
della pena del 2 novembre 1994. Attraverso il comportamento assunto durante il
suo precedente soggiorno in Svizzera, __________ ha quindi dimostrato senza
ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che
lo aveva ospitato. In particolare, il reato per cui egli è stato condannato dal
__________ di __________ è grave non solo nell'ottica dell'applicazione della
LDDS, ma anche perché è stato commesso durante il periodo di prova di cui
__________ aveva beneficiato nell'ambito della precedente condanna per furto.
Non va poi nemmeno dimenticato che l'interessato, durante il suo precedente
soggiorno in Svizzera, non ha lavorato per diverso tempo, ha contratto diversi
debiti ed è stato a carico dell'assistenza pubblica nel 1995 e 1996 per un
importo complessivo di fr. 11'048.–.
3.2. La ricorrente non contesta che, al
momento del provvedimento dipartimentale del 7 ottobre 1996, suo marito
__________ aveva violato l'ordine pubblico. Essa ritiene che, attualmente, tali
premesse non siano più adempiute. A sostegno della sua tesi, versa agli atti
l'estratto originale, privo di traduzione, del casellario giudiziale di suo
marito rilasciato dalle autorità croate. Sennonché, l'atto prodotto
dall'insorgente non è di decisivo rilievo. E' sufficiente rilevare che, oltre
ad essere già stato condannato in precedenza per furto e aver favorito
l'entrata e il soggiorno illegale di cittadini stranieri, __________ ha
soggiornato nel nostro Paese dal Natale 1998 al marzo 1999 privo del necessario
visto (v. verbale 25 marzo 1999 della Polizia cantonale d'interrogatorio di
__________, pag. 2). Che ciò fosse dovuto - a suo dire - per rendere visita
all'insorgente non permette di sottovalutare il comportamento assunto da
__________, il quale ha vanificato ancora una volta l'esecuzione di disposizioni
importanti volte, tra l'altro, ad assicurare il rispetto delle norme in materia
di entrata e di dimora degli stranieri. Ma vi è di più. L'insorgente produce un
contratto che suo marito ha già sottoscritto con la ditta __________ per
svolgere l'attività di operaio con un salario lordo mensile di fr. 3'600.–. La
ricorrente sostiene che, con queste entrate, egli non correrà il rischio di
cadere nuovamente a carico dell'assistenza pubblica. Sennonché, a prescindere
dal fatto che la conclusione di un contratto
di lavoro non può pregiudicare la libertà di decisione dell'autorità (art. 8
cpv. 2 ODDS), __________ non ha ancora estinto i suoi precedenti debiti che
aveva contratto con lo Stato e con diversi privati. In simili circostanze, non
è dunque dato da vedere come si possa autorizzare l'entrata nel nostro Cantone
del marito dell'insorgente. Il fatto che, dinnanzi al Consiglio di Stato (ad 7,
pag. 5), __________ e __________ abbiano dichiarato di essere disposti a
restituire ratealmente il debito assistenziale nella misura di fr. 1'000.–
mensili, soltanto però a condizione che venga concesso un permesso di soggiorno
all'interessato, dimostra ancora una volta la mancanza di considerazione, da
parte di quest'ultimo, per l'ordine giuridico del Paese che dovrebbe nuovamente
ospitarlo.
-
Occorre
ora verificare se il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora a __________
rispetta il principio della proporzionalità (art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3
ODDS). __________ risiede stabilmente in Svizzera dal 1989, dove lavora e si
sente ben integrata. D'altro canto, la ricorrente è al beneficio di un permesso
di domicilio soltanto dal 2000, mentre suo marito, a parte l'insorgente, non ha
altri legami con la Svizzera. Entrambi i coniugi sono inoltre cittadini della
__________. Un eventuale rientro della ricorrente in __________, dove si è
sposata, è quindi tutto sommato esigibile. Tanto più che essa non ha incontrato
difficoltà a recarvisi, quando rendeva visita a suo marito (v. verbale
d'interrogatorio della ricorrente citato, pag. 2). Infine, queste
considerazioni valgono anche qualora essa fosse legittimata ad invocare l'art.
8 CEDU (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d).
-
Tutto ben
ponderato, rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al marito della ricorrente,
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le
disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura intrapresa.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 11, 17 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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