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Numero d'incarto:
52.2001.145
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00145
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1665), che riforma ai sensi dei considerandi la licenza edilizia 6
novembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la
ristrutturazione/ampliamento di uno stabile abitativo situato nel nucleo del
paese (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
21 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
23 maggio 2001 di
__________ e __________;
-
22 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario del rustico, che sorge nel nucleo di
__________ (part. n. __________ RF), in contiguità con gli stabili delle
resistenti __________ (part. n. __________ RF) e __________ (part. n.
__________ RF). L'edificio, da tempo in disuso, è costituito da due ampi locali
sovrapposti, non collegati fra loro ed accessibili dalla strada che passa a
monte dell'immobile, rispettivamente dal vicolo situato a valle dello stesso.
Il 6 agosto 2000 __________ ha chiesto al
municipio il permesso di ristrutturare l'immobile, trasformandolo in una casa
d'abitazione, dotata di un locale cantinato, ricavato mediante escavazione dello
zoccolo su cui sorge l'edificio e destinato a non meglio precisate attività artigianali
non moleste.
L'intervento prevedeva tra l'altro di
modificare l'attuale tetto a falde asimmetriche, spostandone orizzontalmente il
colmo al centro dell'edificio ed innalzando di 90 cm il filo di gronda della
falda rivolta verso valle, in modo da ricavare nel sottotetto un ampio
soggiorno abitabile, dotato di cucina e servizi igienici.
Alla domanda si sono opposte le due vicine
qui resistenti, contestando fra l'altro il previsto innalzamento della falda
del tetto.
Preso atto del preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 6 novembre 2000 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni delle vicine.
B. In parziale
accoglimento delle impugnative inoltrate dalle opponenti, il 10 aprile 2001 il
Consiglio di Stato ha riformato la licenza, confermandola ad eccezione delle
previste modifiche del tetto.
Respinte le censure di natura formale e
quella relativa alla conformità di zona dell'attività prevista nello scantinato
(locale esposizione di aspirapolveri), sollevate dalle vicine, il Governo ha in
sostanza ritenuto che la prevista modifica delle falde disattendesse l'obbligo
di mantenere l'attuale configurazione dei tetti, sancito dall'art. 29 cifra 4
NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
integrale della licenza accordatogli dal municipio.
Secondo il ricorrente, l'obbligo di
mantenere l'attuale configurazione dei tetti sancito dall'art. 29 cifra 4 NAPR
non precluderebbe al municipio la facoltà di autorizzare piccoli ampliamenti dettati
da reali esigenze d'uso ed abitabilità degli edifici.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le vicine
opponenti, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di
cui si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, rilasciatario della licenza
riformata dal Consiglio di Stato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione è chiaramente documentata dai piani e dalle fotografie agli
atti. Il sopralluogo e le generiche prove testimoniali chieste dalle resistenti
non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
-
Oggetto
del presente giudizio è unicamente la questione relativa alla modifica del
tetto. A torto le resistenti ripropongono in questa sede le censure sollevate
senza successo in prima istanza con riferimento alla destinazione dello
scantinato ricavato a pianterreno mediante escavazione dello zoccolo su cui
sorge lo stabile del ricorrente. Da questo profilo, la licenza è stata
confermata dal Consiglio di Stato. Le opponenti non hanno impugnato il giudizio
governativo nella misura in cui era loro sfavorevole. Non possono quindi
rimetterlo in discussione in questa sede, poiché la procedura amministrativa
non conosce l'istituto del ricorso adesivo.
-
L'attività
edilizia nella zona del nucleo di __________ è retta dall'art. 29 NAPR, che si
ripropone di mantenere "i caratteri morfologici, tipologici e storici
del tessuto edilizio e delle sue immediate adiacenze" (cifra 4). "Nel
rispetto di questi obiettivi", soggiunge la norma, "sono
quindi ammessi il riattamento, la trasformazione, la ricostruzione di
edifici" (cifra 3).
L'indirizzo spiccatamente conservativo della
norma è mitigato dalla possibilità di autorizzare "piccoli ampliamenti
giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici",
a condizione che le aggiunte risultino correttamente inserite nel tessuto edilizio
circostante e nell'aspetto architettonico della costruzione.
L'art. 29 NAPR definisce poi le modalità
d'intervento relative alle facciate, alla muratura perimetrale, ai balconi, ai
tetti, ai loggiati, alle aperture nei muri perimetrali, alle persiane, alla
sistemazione esterna ed alle gronde (cifra 4).
In relazione ai tetti, la norma dispone in
particolare che "il rifacimento del tetto è ammesso se eseguito con il
mantenimento della pendenza originaria. In linea di principio",
precisa, "non possono essere modificate le linee di colmo e
l'orientamento delle falde e delle quote dei tetti".
La sistematica dell'art. 29 NAPR indica
chiaramente che le prescrizioni volte a definire le modalità d'intervento sui
tetti devono essere lette ed interpretate nell'ottica delle finalità
conservative perseguite dall'art. 29 NAPR e degli interventi ammissibili.
L'obbligo di mantenere la pendenza
originaria dei tetti ed il relativo divieto di modificare le linee del colmo,
le quote e l'orientamento delle falde vanno quindi letti alla luce della chiara
volontà di escludere dalla zona del nucleo nuove costruzioni ed ampliamenti
degli edifici esistenti, suscettibili di alterare il tessuto edilizio del
nucleo. Contrariamente a quanto, a torto, ritengono il Consiglio di Stato e le
resistenti, l'obbligo di mantenere l'attuale configurazione dei tetti ed il
divieto di modificarli ad esso connesso non sono comunque assoluti ed
inderogabili.
Come il divieto di procedere ad ampliamenti
degli edifici esistenti è mitigato dalla facoltà di autorizzare piccole
aggiunte giustificate da reali esigenze d'uso e di abitabilità, così anche il
divieto di modificare la configurazione dei tetti è temperato dalla facoltà di
autorizzare quei piccoli adattamenti che si rendono necessari per realizzare
simili aggiunte. L'intenzione di attenuare il rigore del vincolo di
mantenimento dei tetti è chiaramente desumibile dal testo della norma, che ne
relativizza la portata premettendo la locuzione avverbiale "in linea di
principio": locuzione, che equivale a "di regola" e
sottintende la facoltà di autorizzare eccezioni per piccole modifiche, insuscettibili
di alterare l'aspetto del nucleo e la fisionomia della costruzione sulla quale
si innesta.
- Nell'evenienza
concreta, l'insorgente intende modificare il tetto in modo da renderne
simmetriche le falde. L'intervento comporta una traslazione orizzontale di
circa 2 m verso W del colmo del tetto, un innalzamento di circa 90 cm della
falda W ed una leggera riduzione della pendenza della falda contrapposta.
L'aumento della volumetria dell'immobile, conseguente all'innalzamento della
facciata W dell'edificio e della sovrastante falda del tetto, è pari a circa il
5 %.
Il municipio ha configurato l'ampliamento
alla stregua di una piccola aggiunta, rientrante nei limiti degli interventi
ammissibili secondo l'art. 29 cifra 3 NAPR, in quanto giustificata da reali esigenze
d'uso e di abitabilità dell'edificio, oltre che correttamente inserita nel
tessuto edilizio esistente. La deduzione non presta il fianco a critiche.
L'aggiunta è invero modica e consente di rendere abitabile il sottotetto
dell'edificio, attualmente troppo basso e privo di aperture atte ad assicurarne
l'illuminazione naturale.
Fondandosi sulle disposizioni che regolano
le modalità d'intervento riguardanti i tetti il Consiglio di Stato ha tuttavia
ritenuto che l'aggiunta non potesse essere autorizzata perché comporta una
modifica della pendenza delle falde e delle quote.
La tesi governativa non può essere
condivisa, poiché omette di considerare che l'obbligo di mantenimento della
pendenza originaria dei tetti ed il conseguente divieto di modificare le linee
di colmo e le quote delle falde, sanciti dall'art. 29 cpv. 4 NAPR, non sono
assoluti, ma ammettono quelle inflessioni che si rendono necessarie per
realizzare piccole aggiunge rientranti nei limiti fissati dal capoverso precedente
della stessa norma.
A torto ritengono le resistenti che le norme
sui tetti non conferiscano al municipio la facoltà di concedere deroghe. Tale
facoltà è chiaramente deducibile dalla norma in esame laddove prevede che "in
linea di principio", ossia "di regola" può essere
modificata la morfologia dei tetti.
Non potendosi ragionevolmente sostenere che
il leggero innalzamento di una delle falde del tetto, l'impercettibile
riduzione della pendenza dell'altra falda e la modica traslazione orizzontale
del colmo travalichino i limiti di un'eccezione giustificata da reali esigenze
e destinata a mitigare il rigore della norma in discussione, la licenza
rilasciata dal municipio all'insorgente va ripristinata siccome immune da
violazione del diritto. Il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato in quanto procedente da un'interpretazione lesiva del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico delle resistenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di Cabbio; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio
di Stato (n. 1665) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 6 novembre 2000
rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle resistenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 1'200.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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